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I carichi pendenti non bloccano il rinnovo del permesso di soggiorno

Tar Lazio Sentenza n° 201200841 – La Questura non può rigettare il rinnovo del permesso di soggiorno se nei carichi pendenti dello straniero risulta iscritto un processo per furto aggravato non ancora definito con una condanna.

 

Nel presente caso, i giudici hanno accolto il ricorso presentato dalla cittadina extraue, annullando il provvedimento di rigetto emesso dalla Questura di Frosinone in merito al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La sentenza si basa sulla superficialità dell’Amministrazione nel valutare la pericolosità sociale della straniera nonché sulla condotta dimostrata dalla stessa al momento della richiesta del rinnovo del titolo di soggiorno, condotta che non sembrava minare l’ordine pubblico e le condizioni di sicurezza dello Stato.

Per il ricorso la ricorrente ha motivato che il provvedimento emesso dalla Questura era illegittimo, argomentando, quindi, un eccesso di potere dell’Amministrazione nonché la violazione degli artt. 4 e 5 del d.lgs 286/98 che prevedono che lo straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, non può entrare e soggiornare in Italia.

Dagli atti allegati al processo, l’interessata risultava essere regolarmente presente in Italia da 8 anni, di avere un figlio di 10 anni nato in Italia, di avere un contratto di locazione regolare e un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Dal certificato penale non risultavano condanne e l’interessata non aveva mai subito arresti. Per di più, non era mai stata oggetto di indagini che potessero, anche potenzialmente, descriverla come un pericolo concreto per l’ordine e la sicurezza nazionale. Nel certificato dei carichi pendenti risultava un solo procedimento per furto aggravato ancora in fase di udienza preliminare, quindi non ancora concluso con una sentenza di condanna. I giudici hanno considerato che il giudizio sulla pericolosità sociale emesso dalla Questura non era stato oggettivo ma generico; ritenendo, inoltre, che anche l’ipotetica condanna legata al reato di furto, nel caso ci sia la considerazione dell’attenuate del reato, non può essere ritenuto un motivo ostativo per il rilascio del permesso di soggiorno. Valutazione questa basata sulla sentenza n° 201103536 del Consiglio di Stato (che confermava la sentenza n° 200801594 del Tar Lazio) in merito alla pericolosità sociale. In quella sede si è ribadito il principio che una condanna per furto aggravato attraverso mezzi fraudolenti non può ostacolare il rilascio del permesso di soggiorno mentre la condanna per furto aggravato dalla violenza sulle cose ne può.

 

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