Menu

Il portale dell'immigrazione e degli immigrati in Italia

in

Il Permesso di soggiorno non è rinnovabile dopo condanna penale

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione seconda quarter, sentenza n. n. 7160 del 20/07/2009

Il Tar Lazio ha stabilito che se un cittadino extracomunitario è stato condannato con sentenza irrevocabile per i reati per i quali è previsto l’arresto in flagranza, non può ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno e  può anche essere espulso.

Un lavoratore extracomunitario aveva chiesto il rinnovo del suo permesso di soggiorno per lavoro subordinato  la Questura aveva non solo rifiutato  il rinnovo ma invitava lo straniero  a lasciare il territorio italiano.

Per i giudici  la sentenza di condanna costituisce una causa ostativa all’accoglimento della domanda di rinnovo, infatti,  ribadiscono che:”la sentenza per uno dei reati di cui agli artt. 380, commi 1 e 2, c.p.p., è espressamente considerata dal legislatore, all’art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 286 del 1998, quale modificato dalla legge n. 189 del 2002, automaticamente e vincolativamente ostativa all’ingresso nel territorio nazionale e, quindi, in forza del rinvio operato dall’art. 5, comma 5, dello stesso D.lgs., anche al rinnovo del permesso di soggiorno, ovvero alla sua revoca, “senza che occorra una specifica valutazione di pericolosità sociale del condannato (anche a seguito di "patteggiamento"), essendo tale valutazione legittimamente operata in via diretta dal Legislatore”.

scarica sentenza

Clicca per votare questo articolo!
[Totale: 0 Media: 0]
Exit mobile version