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LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91. Nuove norme sulla cittadinanza.

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91

Nuove norme sulla cittadinanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. E’ cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi e’ nato nel territorio  della  Repubblica  se  entrambi  i
genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se  il  figlio  non  segue  la
cittadinanza dei genitori secondo  la  legge  dello  Stato  al  quale
questi appartengono.
2. E’ considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato
nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso  di
altra cittadinanza.

Art. 2.
1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione
durante la minore  eta’  del  figlio  ne  determina  la  cittadinanza
secondo le norme della presente legge.
2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato e’  maggiorenne  conserva
il proprio stato di cittadinanza, ma puo’ dichiarare, entro  un  anno
dal riconoscimento o dalla  dichiarazione  giudiziale,  ovvero  dalla
dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero,  di  eleggere
la cittadinanza determinata dalla filiazione.
3. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche  ai
figli per  i  quali  la  paternita’  o  maternita’  non  puo’  essere
dichiarata, purche’ sia stato  riconosciuto  giudizialmente  il  loro
diritto al mantenimento o agli alimenti.

Art. 3.
1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano  acquista  la
cittadinanza.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli
adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Qualora l’adozione sia revocata per fatto dell’adottato,  questi
perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso  di  altra
cittadinanza o la riacquisti.
4. Negli altri casi di revoca l’adottato conserva  la  cittadinanza
italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la  maggiore
eta’ dell’adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o
se  la  riacquisti,  potra’  comunque  rinunciare  alla  cittadinanza
italiana entro un anno dalla revoca stessa.

Art. 4.
1. Lo straniero o l’apolide, del quale il padre o la  madre  o  uno
degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini
per nascita, diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano  e
dichiara  preventivamente  di  voler   acquistare   la   cittadinanza
italiana;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato,  anche
all’estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore eta’, risiede  legalmente
da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara,  entro
un anno dal  raggiungimento,  di  voler  acquistare  la  cittadinanza
italiana.
2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia  risieduto  legalmente
senza  interruzioni  fino  al  raggiungimento  della  maggiore  eta’,
diviene cittadino se dichiara di  voler  acquistare  la  cittadinanza
italiana entro un anno dalla suddetta data.

Art. 5.

(( 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino  italiano  puo’
acquistare la  cittadinanza  italiana  quando,  dopo  il  matrimonio,
risieda  legalmente  da  almeno  due  anni   nel   territorio   della
Repubblica, oppure  dopo  tre  anni  dalla  data  del  matrimonio  se
residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione  del  decreto
di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo  scioglimento,
l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio  e
non sussista la separazione personale dei coniugi.
2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della meta’ in presenza
di figli nati o adottati dai coniugi )).

Art. 6.
1. Precludono l’acquisto della cittadinanza ai sensi  dell’articolo
5:
a) la condanna per uno dei delitti previsti  nel  libro  secondo,
titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
b) la condanna per un delitto non colposo per il quale  la  legge
preveda una pena edittale non inferiore nel massimo  a  tre  anni  di
reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una  pena
detentiva superiore ad un anno da parte di una autorita’  giudiziaria
straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
c) la sussistenza,  nel  caso  specifico,  di  comprovati  motivi
inerenti alla sicurezza della Repubblica.
2. Il riconoscimento della  sentenza  straniera  e’  richiesto  dal
procuratore generale del distretto dove ha sede l’ufficio dello stato
civile in cui e’ iscritto o trascritto il matrimonio, anche  ai  soli
fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).
3. La  riabilitazione  fa  cessare  gli  effetti  preclusivi  della
condanna.
4. L’acquisto della cittadinanza e’ sospeso  fino  a  comunicazione
della sentenza definitiva, se sia stata promossa  azione  penale  per
uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a)  e  lettera  b),  primo
periodo, nonche’ per il tempo in cui e’ pendente il  procedimento  di
riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma  1,
lettera b), secondo periodo.

Art. 7.
1. Ai sensi  dell’articolo  5,  la  cittadinanza  si  acquista  con
decreto  del  Ministro  dell’interno,  a  istanza   dell’interessato,
presentata al sindaco del  comune  di  residenza  o  alla  competente
autorita’ consolare. ((1))
2. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3  della  legge
12 gennaio 1991, n. 13.
———————
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, ha disposto (con l’art. 8,  comma
1) che “Ai sensi dell’articolo 2, comma 8, della  legge  24  dicembre
1993, n. 537, a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  regolamento  sono  abrogate,   limitatamente   alle   parti
modificate con il presente regolamento, le seguenti norme: l’articolo
7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e gli articoli 4,  7,
14, commi 1, 2 e 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  12
ottobre 1993, n. 572.”

Art. 8.
1.  Con  decreto  motivato,  il  Ministro   dell’interno   respinge
l’istanza di cui all’articolo 7  ove  sussistano  le  cause  ostative
previste nell’articolo 6. Ove si  tratti  di  ragioni  inerenti  alla
sicurezza della Repubblica, il decreto e’ emanato su conforme  parere
del Consiglio di Stato. L’istanza  respinta  puo’  essere  riproposta
dopo cinque anni dall’emanazione del provvedimento.
2. L’emanazione del decreto di  rigetto  dell’istanza  e’  preclusa
quando dalla data di  presentazione  dell’istanza  stessa,  corredata
dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni.

Art. 9.
1. La cittadinanza italiana puo’ essere concessa  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica,  sentito  il  Consiglio  di  Stato,  su
proposta del Ministro dell’interno:
a) allo straniero del quale il padre  o  la  madre  o  uno  degli
ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati  cittadini  per
nascita, o che e’ nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi
i casi, vi risiede legalmente da  almeno  tre  anni,  comunque  fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera c);
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano  che
risiede legalmente nel territorio della Repubblica da  almeno  cinque
anni successivamente alla adozione;
c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per
almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
d) al cittadino di uno Stato membro delle  Comunita’  europee  se
risiede legalmente  da  almeno  quattro  anni  nel  territorio  della
Repubblica;
e) all’apolide che risiede legalmente da almeno cinque  anni  nel
territorio della Repubblica;
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel
territorio della Repubblica.
2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  sentito   il
Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell’interno, di concerto  con  il  Ministro
degli affari  esteri,  la  cittadinanza  puo’  essere  concessa  allo
straniero quando  questi  abbia  reso  eminenti  servizi  all’Italia,
ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

Art. 9-bis

(( 1. Ai  fini  dell’elezione,  acquisto,  riacquisto,  rinuncia  o
concessione   della   cittadinanza,   all’istanza   o   dichiarazione
dell’interessato deve  essere  comunque  allegata  la  certificazione
comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge.
2. Le istanze o dichiarazioni di  elezione,  acquisto,  riacquisto,
rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al  pagamento
di un contributo di importo pari a 200 euro.
3. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 2 e’ versato
all’entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnato  allo
stato di previsione del Ministero dell’interno che lo destina, per la
meta’, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le  liberta’
civili e l’immigrazione diretti alla collaborazione internazionale  e
alla  cooperazione  e  assistenza  ai  Paesi  terzi  in  materia   di
immigrazione  anche  attraverso   la   partecipazione   a   programmi
finanziati dall’Unione europea e, per l’altra meta’,  alla  copertura
degli  oneri  connessi  alle  attivita’   istruttorie   inerenti   ai
procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento  in  materia  di
immigrazione, asilo e cittadinanza )).

Art. 10.
1. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha  effetto  se
la persona a cui si  riferisce  non  presta,  entro  sei  mesi  dalla
notifica del decreto  medesimo,  giuramento  di  essere  fedele  alla
Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.

Art. 11.
1.  Il  cittadino  che  possiede,   acquista   o   riacquista   una
cittadinanza straniera conserva quella  italiana,  ma  puo’  ad  essa
rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all’estero.

Art. 12.
1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato
un impiego pubblico od una  carica  pubblica  da  uno  Stato  o  ente
pubblico estero  o  da  un  ente  internazionale  cui  non  partecipi
l’Italia, ovvero prestando servizio militare per  uno  Stato  estero,
non ottempera, nel termine fissato, all’intimazione  che  il  Governo
italiano puo’ rivolgergli di abbandonare l’impiego, la  carica  o  il
servizio militare.
2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di  guerra  con  uno
Stato estero, abbia accettato o  non  abbia  abbandonato  un  impiego
pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio  militare
per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero  ne  abbia  acquistato
volontariamente la cittadinanza, perde la  cittadinanza  italiana  al
momento della cessazione dello stato di guerra.

Art. 13.
1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano  e
dichiara previamente di volerla riacquistare;
b) se, assumendo  o  avendo  assunto  un  pubblico  impiego  alle
dipendenze  dello  Stato,  anche  all’estero,  dichiara  di   volerla
riacquistare;
c)  se  dichiara  di  volerla  riacquistare  ed  ha  stabilito  o
stabilisce, entro un  anno  dalla  dichiarazione,  la  residenza  nel
territorio della Repubblica;
d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la  residenza  nel
territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo  stesso
termine;
e) se, avendola perduta per non aver ottemperato  all’intimazione
di abbandonare l’impiego o la carica accettati da uno  Stato,  da  un
ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il  servizio
militare per uno Stato  estero,  dichiara  di  volerla  riacquistare,
sempre che abbia stabilito  la  residenza  da  almeno  due  anni  nel
territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato  l’impiego  o
la carica o il  servizio  militare,  assunti  o  prestati  nonostante
l’intimazione di cui all’articolo 12, comma 1.
2. Non e’ ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di  chi
l’abbia perduta in applicazione dell’articolo  3,  comma  3,  nonche’
dell’articolo 12, comma 2.
3. Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto
della cittadinanza non ha effetto se viene inibito  con  decreto  del
Ministro dell’interno, per gravi e comprovati motivi  e  su  conforme
parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione puo’ intervenire entro
il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.

Art. 14.
1. I figli minori di chi  acquista  o  riacquista  la  cittadinanza
italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana,
ma, divenuti maggiorenni, possono  rinunciarvi,  se  in  possesso  di
altra cittadinanza.

Art. 15.
1. L’acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto,  salvo
quanto stabilito dall’articolo 13, comma 3, dal giorno  successivo  a
quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalita’ richieste.

Art. 16.
1. L’apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica
e’ soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all’esercizio
dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare.
2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo
le   condizioni   stabilite   dalla   legge   o   dalle   convenzioni
internazionali e’ equiparato all’apolide  ai  fini  dell’applicazione
della presente legge,  con  esclusione  degli  obblighi  inerenti  al
servizio militare.

Art. 17. (2) (3)
1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli  8
e 12 della legge 13  giugno  1912,  n.  555,  o  per  non  aver  reso
l’opzione prevista dall’articolo 5 della legge  21  aprile  1983,  n.
123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal  senso  entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Resta fermo quanto disposto dall’articolo  219  della  legge  19
maggio 1975, n. 151. (2) ((3))

—————-
AGGIORNAMENTO (2)
La legge  22   dicembre 1994, n. 736 ha disposto che “il termine di
due anni,  previsto  dal  presente   art. 17, e’ prorogato fino al 15
agosto 1995″.
—————–

AGGIORNAMENTO (3)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662, ha disposto (con  l’art.  2,  comma
195) che “Il termine per la presentazione della dichiarazione di  cui
al comma 1 dell’articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91,  gia’
prorogato con legge  22  dicembre  1994,  n.  736,  e’  ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 1997″.

Art. 17-bis

(( 1. Il diritto alla cittadinanza italiana e’ riconosciuto:
a) ai soggetti che siano stati cittadini italiani, gia’ residenti
nei territori facenti  parte  dello  Stato  italiano  successivamente
ceduti alla Repubblica  jugoslava  in  forza  del  Trattato  di  pace
firmato a Parigi il 10 febbraio  1947,  reso  esecutivo  dal  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato  28  novembre  1947,  n.
1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952,  n.  3054,  ovvero  in
forza del Trattato di Osimo del  10  novembre  1975,  reso  esecutivo
dalla legge 14 marzo 1977, n.  73,  alle  condizioni  previste  e  in
possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui  all’articolo
19 del Trattato di pace di Parigi e all’articolo 3  del  Trattato  di
Osimo;
b) alle persone di lingua e cultura italiane che  siano  figli  o
discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a). ))

Art. 17-ter

(( 1. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza  italiana  di
cui all’articolo 17-bis e’ esercitato dagli interessati  mediante  la
presentazione  di  una  istanza   all’autorita’   comunale   italiana
competente per territorio in relazione alla  residenza  dell’istante,
ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all’autorita’  consolare,
previa produzione da parte dell’istante di idonea documentazione,  ai
sensi di quanto disposto con circolare  del  Ministero  dell’interno,
emanata di intesa con il Ministero degli affari esteri. ((5))
2. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti  di  cui  alla
lettera a) del comma 1 dell’articolo 17-bis, all’istanza deve  essere
comuque  allegata  la   certificazione   comprovante   il   possesso,
all’epoca,  della  cittadinanza  italiana  e  della   residenza   nei
territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti
alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di  cui  al  medesimo
comma 1 dell’articolo 17-bis.
3. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti  di  cui  alla
lettera b) del comma 1 dell’articolo 17-bis, all’istanza deve  essere
comuque allegata la seguente documentazione:
a) i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza
diretta tra l’istante e il genitore o l’ascendente;
b)  la  certificazione  storica,  prevista  per  l’esercizio  del
diritto di opzione di cui alla lettera a) del comma  1  dell’articolo
17-bis, attestante la cittadinanza italiana del genitore dell’istante
o del suo ascendente in linea retta e la residenza degli  stessi  nei
territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti
alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di  cui  al  medesimo
comma 1 dell’articolo 17-bis;
c) la documentazione atta a dimostrare il requisito della  lingua
e della cultura italiane dell’istante. ))

—————

AGGIORNAMENTO (5)
La L. 8 marzo 2006, n. 124 ha disposto (con l’art. 1, comma 2)  che
“La circolare di cui all’articolo 17-ter,  comma  1,  della  legge  5
febbraio 1992, n. 91, introdotto dal comma 1 del  presente  articolo,
e’ emanata entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge.”.

Art. 18.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 14 DICEMBRE 2000, N. 379))

Art. 19.
1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27,
sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei  provvedimenti
di  riconoscimento  delle  opzioni  per  la  cittadinanza   italiana,
effettuate ai sensi dell’articolo 19 del  Trattato  di  pace  tra  le
potenze alleate ed associate e  l’Italia,  firmato  a  Parigi  il  10
febbraio 1947.

Art. 20.
1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato  di  cittadinanza
acquisito anteriormente alla presente legge non si  modifica  se  non
per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 21.
1.  Ai  sensi  e  con  le  modalita’  di  cui  all’articolo  9,  la
cittadinanza italiana puo’ essere concessa  allo  straniero  che  sia
stato affiliato da un cittadino italiano prima della data di  entrata
in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che risieda legalmente
nel  territorio  della  Repubblica  da   almeno   sette   anni   dopo
l’affiliazione.

Art. 22.
1. Per coloro i  quali,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, abbiano gia’  perduto  la  cittadinanza  italiana  ai
sensi dell’articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa  ogni
obbligo militare.

Art. 23.
1. Le dichiarazioni per l’acquisto, la conservazione, il riacquisto
e la rinunzia alla  cittadinanza  e  la  prestazione  del  giuramento
previste dalla presente legge sono  rese  all’ufficiale  dello  stato
civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire  la
propria residenza, ovvero, in caso di residenza  all’estero,  davanti
all’autorita’ diplomatica o consolare del luogo di residenza.
2. Le dichiarazioni di cui  al  comma  1,  nonche’  gli  atti  o  i
provvedimenti  attinenti  alla  perdita,  alla  conservazione  e   al
riacquisto  della  cittadinanza  italiana  vengono   trascritti   nei
registri di cittadinanza e di essi  viene  effettuata  annotazione  a
margine dell’atto di nascita.

Art. 24
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 ))

Art. 25.
1. Le disposizioni necessarie per l’esecuzione della presente legge
sono emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con  decreto
del Presidente della Repubblica, udito il  parere  del  Consiglio  di
Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta
dei Ministri degli affari esteri e dell’interno, di concerto  con  il
Ministro di grazia e giustizia.

Art. 26.
1. Sono abrogati la legge 13 giugno  1912,  n.  555,  la  legge  31
gennaio 1926, n. 108, il regio decreto-legge  1›  dicembre  1934,  n.
1997, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517,  l’articolo  143-
ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l’articolo 39
della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15 maggio 1986, n. 180, e
ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
2. E’ soppresso l’obbligo dell’opzione di cui all’articolo 5, comma
secondo, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e all’articolo 1,  comma
1, della legge 15 maggio 1986, n. 180.
3. Restano  salve  le  diverse  disposizioni  previste  da  accordi
internazionali.

Art. 27.
1. La  presente  legge  entra  in  vigore  sei  mesi  dopo  la  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara’  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 5 febbraio 1992

COSSIGA
ANDREOTTI,     Presidente      del
Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari
esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Fonte: www.normattiva.it

 

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