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Protezione internazionale, le nuove norme su accoglienza e procedure (Dlgs 18 agosto 2015, n. 142)

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 142. Attuazione  della  direttiva  2013/33/UE   recante   norme   relative all’accoglienza dei richiedenti  protezione  internazionale,  nonche’ della direttiva 2013/32/UE, recante  procedure  comuni  ai  fini  del riconoscimento  e   della   revoca   dello   status   di   protezione internazionale. (15G00158) (GU n.214 del 15-9-2015). In vigore il 30-9-2015   

 

Capo I

Disposizioni di attuazione della direttiva 2013/33 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 

  Vista  la  direttiva  2013/33/UE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale (rifusione); 

  Vista  la  direttiva  2013/32/UE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai  fini  del riconoscimento  e   della   revoca   dello   status   di   protezione internazionale (rifusione); 

  Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante  delega  al  Governo per il recepimento delle direttive europee e  l’attuazione  di  altri atti dell’Unione europea  –  legge  di  delegazione  europea  2013  – secondo semestre, che ha delegato il Governo  a  recepire  le  citate direttive  2013/33/UE  e  2013/32/UE,  comprese  nell’elenco  di  cui all’allegato B della medesima legge;  

  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina dell’attivita’  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri;  

  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  recante  il testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la    disciplina dell’immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello  straniero,   e successive modificazioni;    

Visti gli  articoli  1-sexies  e  1-septies  del  decreto-legge  30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge  28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni; 

   Visto il decreto  legislativo  30  maggio  2005,  n.  140,  recante attuazione della direttiva 2003/9/CE,  che  stabilisce  norme  minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;    

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,  concernente attuazione  della   direttiva   2004/83/CE   recante   norme   minime sull’attribuzione, a  cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi,  della qualifica  di  rifugiato  o  di  persona  altrimenti   bisognosa   di protezione internazionale, nonche’ norme minime sul  contenuto  della protezione riconosciuta, e successive modificazioni;   

 Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008,  n.  25,  concernente attuazione della direttiva 2005/85/CE recante  norme  minime  per  le procedure applicate negli Stati membri ai fini del  riconoscimento  e della revoca dello status di rifugiato, e successive modificazioni;   

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti   la   disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,  a  norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n. 286;   

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  gennaio  2015, n.  21,  recante  il  regolamento  relativo  alle  procedure  per  il riconoscimento e la revoca della protezione  internazionale  a  norma dell’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28  gennaio  2008, n. 25;    

Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 2015;    

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella seduta del 16 luglio 2015;   

 Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica;    

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 6 agosto 2015;

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia,  della  salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze;                                    

Emana                     

 il seguente decreto legislativo:                                   

Art. 1                      

 Finalita’ e ambito applicativo      

1. Il presente decreto stabilisce le norme relative all’accoglienza dei cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione  europea  e  degli apolidi  richiedenti   protezione   internazionale   nel   territorio nazionale, comprese le frontiere e  le  relative  zone  di  transito, nonche’ le acque territoriali, e dei  loro  familiari  inclusi  nella domanda di protezione internazionale.    

2. Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento  della  manifestazione  della  volonta’  di  chiedere  la protezione internazionale.    

3. Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano anche  ai   richiedenti   protezione   internazionale   soggetti   al procedimento  previsto  dal  regolamento  (UE)   n.   604/2013,   del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  26  giugno  2013,   che stabilisce i criteri e i meccanismi  di  determinazione  dello  Stato membro  competente  per  l’esame  di  una   domanda   di   protezione internazionale.    

4. Il presente decreto non si  applica  nell’ipotesi  in  cui  sono operative le misure di protezione temporanea, disposte ai  sensi  del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85,  recante  attuazione  della direttiva  2001/55/CE  relativa  alla  concessione  della  protezione temporanea  in  caso  di  afflusso  massiccio  di  sfollati  ed  alla cooperazione in ambito comunitario.

Art. 2                                 

Definizioni      

1. Ai fini del presente decreto s’intende per:      

a)  richiedente  protezione  internazionale  o  richiedente:   lo straniero che ha presentato domanda di protezione  internazionale  su cui non e’ stata ancora adottata una decisione definitiva  ovvero  ha manifestato la volonta’ di chiedere tale protezione;      

b) straniero: il cittadino di Stati non  appartenenti  all’Unione europea e l’apolide;      

c) domanda di protezione internazionale  o  domanda:  la  domanda presentata ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;      

d) Commissione territoriale: la Commissione territoriale  per  il riconoscimento della protezione internazionale;      

e) minore non accompagnato: lo straniero di eta’  inferiore  agli anni diciotto, che si trova,  per  qualsiasi  causa,  nel  territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale;      

f)  familiari:  i  seguenti  soggetti  appartenenti   al   nucleo familiare del  richiedente  gia’  costituito  prima  dell’arrivo  nel territorio nazionale, che si  trovano  nel  territorio  nazionale  in connessione alla domanda di protezione internazionale:        1) il coniuge del richiedente;        2) i figli minori del richiedente, anche adottati o nati  fuori dal matrimonio, a condizione che non siano sposati. I minori affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;        3) il genitore o altro adulto legalmente responsabile ai  sensi degli articoli 343 e  seguenti  del  codice  civile  del  richiedente minore non coniugato;      g)  centro  o  struttura  di  accoglienza:  struttura   destinata all’alloggiamento collettivo di richiedenti  ai  sensi  del  presente decreto;      h)  richiedente  con  esigenze  di  accoglienza  particolari:  il richiedente  che  rientra  nelle   categorie   vulnerabili   indicate nell’articolo 17 e che necessita di forme di  assistenza  particolari nella prestazione delle misure di accoglienza;      i) UNHCR: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

 

 Art. 3 

Informazione      

1. L’ufficio di polizia che riceve la domanda provvede ad informare il richiedente sulle  condizioni  di  accoglienza,  con  la  consegna all’interessato dell’opuscolo di  cui  all’articolo  10  del  decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.    

2. L’opuscolo di cui al comma 1 e’ consegnato  nella  prima  lingua indicata dal richiedente o, se cio’ non e’  possibile,  nella  lingua che ragionevolmente si suppone  che  comprenda  tra  quelle  indicate nell’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25  gennaio  2008, n. 25, e successive modificazioni. 

3. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite,  ove  necessario con l’ausilio di un interprete o di  un  mediatore  culturale,  anche presso  i  centri  di  accoglienza,  entro  un  termine  ragionevole, comunque non superiore a quindici giorni  dalla  presentazione  della domanda.    

4. Le informazioni  di  cui  al  presente  articolo  comprendono  i riferimenti dell’UNHCR e delle principali  organizzazioni  di  tutela dei richiedenti protezione internazionale.                                 

Art. 4                               

Documentazione      

1. Al richiedente  e’  rilasciato  un  permesso  di  soggiorno  per richiesta  asilo  valido  nel  territorio  nazionale  per  sei  mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui e’ autorizzato a rimanere nel territorio  nazionale  ai  sensi dell’articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo  1°  settembre 2011, n. 150.   

 2. In caso di trattenimento ai sensi dell’articolo 6,  la  questura rilascia al richiedente un attestato nominativo, che certifica la sua qualita’ di richiedente protezione  internazionale.  L’attestato  non certifica l’identita’ del richiedente.    

3. La ricevuta  attestante  la  presentazione  della  richiesta  di protezione    internazionale    rilasciata    contestualmente    alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell’articolo 26, comma 2-bis, del  decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  e  successive modificazioni, come  introdotto  dal  presente  decreto,  costituisce permesso di soggiorno provvisorio.    

4. L’accesso alle misure di accoglienza e il rilascio del  permesso di soggiorno di cui al comma 1, non sono subordinati alla sussistenza di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente richiesti  dal presente decreto.    

5. La questura puo’ fornire al richiedente un documento di  viaggio ai sensi dell’articolo 21 della legge  21  novembre  1967,  n.  1185, quando sussistono gravi ragioni umanitarie che ne rendono  necessaria la presenza in un altro Stato.                                 

Art. 5                                  

Domicilio      

1. Salvo quanto previsto al comma 2, l’obbligo di  comunicare  alla questura il proprio domicilio o residenza e’ assolto dal  richiedente tramite  dichiarazione  da  riportare  nella  domanda  di  protezione internazionale. Ogni eventuale successivo mutamento del  domicilio  o residenza e’ comunicato dal richiedente alla medesima questura e alla questura competente per il nuovo domicilio o residenza  ai  fini  del rinnovo del permesso di soggiorno di cui all’articolo 4, comma 1.    

2. Per il richiedente trattenuto o accolto nei centri  o  strutture di  cui  agli  articoli  6,  9,  11  e  14,  l’indirizzo  del  centro costituisce  il  luogo  di  domicilio  valevole  agli  effetti  della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della  domanda,  nonche’  di  ogni  altro  atto  relativo  alle procedure di trattenimento  o  di  accoglienza  di  cui  al  presente decreto. L’indirizzo del centro ovvero il diverso domicilio di cui al comma 1 e’ comunicato dalla questura alla Commissione territoriale.    

3. Per il richiedente accolto nei centri o strutture  di  cui  agli articoli 9, 11 e 14,  a  cui  e’  stato  rilasciato  il  permesso  di soggiorno di cui all’articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta  di  cui all’articolo 4, comma 3, il centro o la struttura  rappresenta  luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  1989,  n.  223,  e dell’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n. 286.    

4. Il prefetto competente in base al luogo di  presentazione  della domanda  ovvero  alla  sede  della  struttura  di  accoglienza   puo’ stabilire, con atto scritto e motivato, comunicato al richiedente con le modalita’ di cui all’articolo 6, comma 5, un luogo di residenza  o un’area geografica ove il richiedente puo’ circolare.    

5.  Ai  fini  dell’applicazione  nei  confronti   del   richiedente protezione internazionale dell’articolo 284 del codice  di  procedura penale e degli articoli 47-ter, 47-quater e 47-quinquies della  legge 26 luglio 1975,  n.  354,  e  successive  modificazioni,  l’autorita’ giudiziaria valuta preliminarmente, sentito  il  prefetto  competente per territorio, l’idoneita’ a tal fine dei centri e  delle  strutture di cui agli articoli 6, 9 e 14.                                 

Art. 6                                

Trattenimento      

1. Il richiedente non  puo’  essere  trattenuto  al  solo  fine  di esaminare la sua domanda.    

2. Il richiedente e’ trattenuto, ove possibile in  appositi  spazi, nei centri di cui all’articolo 14 del decreto legislativo  25  luglio 1998, n. 286, sulla base di una valutazione caso per caso, quando:      

a) si trova nelle condizioni previste dall’articolo 1,  paragrafo F della Convenzione relativa allo  status  di  rifugiato,  firmata  a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York  del  31  gennaio  1967, ratificato con la legge 14 febbraio 1970, n. 95;     

 b) si trova nelle condizioni di cui all’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  e  nei casi di cui all’articolo 3, comma  1,  del  decreto-legge  27  luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla  legge  31  luglio 2005, n. 155;     

 c) costituisce un pericolo per l’ordine e la sicurezza  pubblica. Nella valutazione della pericolosita’ si  tiene  conto  di  eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a  seguito  di  applicazione  della  pena  su  richiesta   ai   sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall’articolo 380, commi 1 e  2,  del  codice  di  procedura penale ovvero per reati inerenti  agli  stupefacenti,  alla  liberta’ sessuale, al  favoreggiamento  dell’immigrazione  clandestina  o  per reati  diretti  al  reclutamento  di  persone   da   destinare   alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori  da impiegare in attivita’ illecite;     

 d) sussiste rischio di fuga del richiedente. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga e’ effettuata, caso per caso,  quando il richiedente ha in  precedenza  fatto  ricorso  sistematicamente  a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalita’ al  solo fine di evitare l’adozione o  l’esecuzione  di  un  provvedimento  di espulsione ovvero non ha ottemperato ad uno dei provvedimenti di  cui all’articolo 13, commi 5, 5.2  e  13,  nonche’  all’articolo  14  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.    3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente  che si trova in un centro di cui all’articolo 14 del decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell’esecuzione di un provvedimento di espulsione ai sensi degli articoli 13 e 14  del  medesimo  decreto legislativo, rimane nel centro quando  vi  sono  fondati  motivi  per ritenere che  la  domanda  e’  stata  presentata  al  solo  scopo  di ritardare o impedire l’esecuzione dell’espulsione.    

4. Lo straniero trattenuto nei centri di cui  all’articolo  14  del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  riceve,  a  cura  del gestore, le informazioni sulla possibilita’ di richiedere  protezione internazionale. Al richiedente trattenuto nei  medesimi  centri  sono fornite le informazioni di cui all’articolo 10, comma 1, del  decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,  con  la  consegna  dell’opuscolo informativo previsto dal medesimo articolo 10.    

5.  Il  provvedimento  con  il  quale  il   questore   dispone   il trattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento  e’  adottato   per iscritto, corredato  da  motivazione  e  reca  l’indicazione  che  il richiedente ha facolta’ di presentare  personalmente  o  a  mezzo  di difensore  memorie  o  deduzioni   al   Tribunale   in   composizione monocratica competente alla convalida. Il provvedimento e’ comunicato al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente o  in  una lingua  che  ragionevolmente  si  suppone  che  comprenda  ai   sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28  gennaio  2008, n.  25,  e  successive  modificazioni.   Si   applica,   per   quanto compatibile, l’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comprese le  misure  alternative  di  cui  al  comma  1-bis  del medesimo articolo 14. Quando il trattenimento e’  gia’  in  corso  al momento  della  presentazione  della  domanda,  i  termini   previsti dall’articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al  tribunale  in composizione monocratica per la convalida del  trattenimento  per  un periodo  massimo  di  ulteriori  sessanta  giorni,   per   consentire l’espletamento della procedura di esame della domanda.    

6. Il trattenimento o la  proroga  del  trattenimento  non  possono protrarsi oltre il  tempo  strettamente  necessario  all’esame  della domanda ai sensi dell’articolo 28-bis,  commi  1  e  3,  del  decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni,  come introdotto dal  presente  decreto,  salvo  che  sussistano  ulteriori motivi  di  trattenimento  ai  sensi  dell’articolo  14  del  decreto legislativo   25   luglio   1998,   n.   286.    Eventuali    ritardi nell’espletamento   delle   procedure   amministrative    preordinate all’esame  della  domanda,  non  imputabili   al   richiedente,   non giustificano la proroga del trattenimento.    

7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3 che  presenta ricorso  giurisdizionale  avverso  la  decisione  di  rigetto   della Commissione  territoriale  ai  sensi  dell’articolo  19  del  decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150,  e  successive  modificazioni, rimane nel centro fino all’adozione del  provvedimento  di  cui  agli articoli 5 e 19, comma 5, del medesimo decreto  legislativo,  nonche’ per tutto il tempo in cui e’ autorizzato a  rimanere  nel  territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto.    

8. Ai fini di cui al comma 7, il questore  chiede  la  proroga  del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni di volta in  volta  prorogabili  da  parte  del  tribunale  in composizione monocratica, finche’ permangono le condizioni di cui  al comma 7. In ogni caso, la durata massima del trattenimento  ai  sensi dei commi 5 e 7 non puo’ superare complessivamente dodici mesi.    

9. Il trattenimento e’  mantenuto  soltanto  finche’  sussistono  i motivi di cui ai commi 2, 3 e 7. In  ogni  caso,  nei  confronti  del richiedente trattenuto che chiede di essere rimpatriato nel Paese  di origine o  provenienza  e’  immediatamente  adottato  o  eseguito  il provvedimento di espulsione con  accompagnamento  alla  frontiera  ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5-bis, del decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286. La richiesta  di  rimpatrio  equivale  a  ritiro della domanda di protezione internazionale.    

10.  Nel  caso  in  cui  il  richiedente  e’  destinatario  di   un provvedimento di espulsione da eseguirsi  con  le  modalita’  di  cui all’articolo 13, commi 5 e 5.2, del  decreto  legislativo  25  luglio 1998, n. 286, il termine per la partenza volontaria fissato ai  sensi del medesimo articolo 13, comma 5, e’ sospeso per il tempo occorrente all’esame della domanda. In tal caso il richiedente ha  accesso  alle misure di accoglienza previste dal presente decreto in  presenza  dei requisiti di cui all’articolo 14. 

Art. 7                         

Condizioni di trattenimento      

1. Il richiedente e’ trattenuto nei centri di  cui  all’articolo  6 con modalita’ che assicurano la  necessaria  assistenza  e  il  pieno rispetto della sua dignita’, secondo  le  disposizioni  di  cui  agli articoli 14 del testo unico e 21 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  e  successive  modificazioni.  E’ assicurata in ogni caso alle richiedenti una  sistemazione  separata, nonche’ il rispetto delle differenze di  genere.  Ove  possibile,  e’ preservata  l’unita’  del  nucleo   familiare.   E’   assicurata   la fruibilita’ di spazi all’aria aperta.    

2. E’ consentito l’accesso ai centri di cui all’articolo 6, nonche’ la  liberta’  di  colloquio  con  i  richiedenti  ai   rappresentanti dell’UNHCR o alle organizzazioni che operano per conto dell’UNHCR  in base ad accordi con la medesima organizzazione,  ai  familiari,  agli avvocati dei richiedenti, ai rappresentanti degli enti di tutela  dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata  nel settore, ai ministri di culto, nonche’ agli altri  soggetti  indicati nelle  direttive  del  Ministro  dell’interno   adottate   ai   sensi dell’articolo  21,  comma  8,  del  decreto  del   Presidente   della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, con le modalita’  specificate  con le medesime direttive.    

3. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico, o comunque per ragioni connesse alla corretta gestione  amministrativa  dei  centri  di  cui all’articolo 6, l’accesso ai centri puo’ essere limitato, purche’ non impedito completamente, secondo le direttive di cui al comma 2.    

4. Il richiedente e’ informato  delle  regole  vigenti  nel  centro nonche’ dei suoi diritti  ed  obblighi  nella  prima  lingua  da  lui indicata o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi dell’articolo  10,  comma  4,  del  decreto  legislativo  28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.    

5. Non possono essere trattenuti nei centri di cui all’articolo 6 i richiedenti le cui condizioni di salute  sono  incompatibili  con  il trattenimento. Nell’ambito dei servizi socio-sanitari  garantiti  nei centri e’ assicurata anche la verifica periodica della sussistenza di condizioni di vulnerabilita’  che  richiedono  misure  di  assistenza particolari.                                 

Art. 8                           

Sistema di accoglienza      

1.  Il  sistema   di   accoglienza   per   richiedenti   protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra  i  livelli  di governo interessati, secondo le forme di  coordinamento  nazionale  e regionale di cui all’articolo 16, e si articola in una fase di  prima accoglienza assicurata nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11  e una fase di seconda  accoglienza  disposta  nelle  strutture  di  cui all’articolo 14.   

2.  Le  funzioni  di  soccorso  e  prima  assistenza,  nonche’   di identificazione continuano ad essere svolte nelle strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563.                                 

Art. 9                         

Misure di prima accoglienza      

1. Per le esigenze di prima accoglienza e per l’espletamento  delle operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica,  lo straniero e’ accolto nei  centri  governativi  di  prima  accoglienza istituiti  con  decreto  del  Ministro   dell’interno,   sentita   la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  secondo  la  programmazione  e   i   criteri individuati dal Tavolo di coordinamento nazionale  e  dai  Tavoli  di coordinamento regionale ai sensi dell’articolo 16.    

2. La gestione dei centri di cui al comma 1 puo’ essere affidata ad enti locali, anche associati, alle unioni o consorzi  di  comuni,  ad enti pubblici o privati che operano nel  settore  dell’assistenza  ai richiedenti asilo o agli  immigrati  o  nel  settore  dell’assistenza sociale, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici.    

3. Le strutture allestite ai sensi  del  decreto-legge  30  ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  dicembre 1995, n. 563, possono essere  destinate,  con  decreto  del  Ministro dell’interno, alle finalita’ di cui al presente articolo. I centri di accoglienza per richiedenti asilo gia’ istituiti alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  svolgono  le  funzioni  di  cui  al presente articolo.    

4. Il prefetto, sentito il Dipartimento per le  liberta’  civili  e l’immigrazione del Ministero dell’interno, invia il richiedente nelle strutture di cui al comma 1. Il richiedente e’ accolto per  il  tempo necessario, all’espletamento delle operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, alla verbalizzazione della domanda ed all’avvio della procedura di esame della  medesima  domanda,  nonche’ all’accertamento  delle  condizioni  di  salute   diretto   anche   a verificare,  fin  dal  momento  dell’ingresso  nelle   strutture   di accoglienza, la sussistenza di situazioni di vulnerabilita’  ai  fini di cui all’articolo 17, comma 3.    

5. Espletate le operazioni e gli adempimenti di cui al comma 4,  il richiedente che ne faccia richiesta,  anche  in  pendenza  dell’esame della domanda, in presenza dei presupposti di cui all’articolo 15, e’ trasferito nelle strutture di cui all’articolo 14, individuate  anche tenendo conto delle  particolari  esigenze  del  richiedente  di  cui all’articolo 17. In caso  di  temporanea  indisponibilita’  di  posti nelle strutture di cui all’articolo 14,  il  richiedente  rimane  nei centri di  cui  al  presente  articolo,  per  il  tempo  strettamente necessario  al  trasferimento.   Il   richiedente   portatore   delle particolari esigenze di cui all’articolo  17  e’  trasferito  in  via prioritaria nelle strutture di cui all’articolo 14.                                 

Art. 10                          

Modalita’ di accoglienza      

1. Nei centri di cui all’articolo 9, comma 1,  sono  assicurati  il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all’eta’, la tutela della salute fisica  e  mentale dei richiedenti, l’unita’ dei nuclei familiari composti da coniugi  e da  parenti  entro  il  primo  grado,  l’apprestamento  delle  misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell’articolo 17. Sono adottate misure idonee a prevenire ogni  forma di  violenza  e  a  garantire  la  sicurezza  e  la  protezione   dei richiedenti.    

2. E’ consentita l’uscita dal centro nelle ore  diurne  secondo  le modalita’ indicate nel regolamento di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con obbligo di rientro nelle  ore notturne. Il  richiedente  puo’  chiedere  al  prefetto  un  permesso temporaneo di allontanamento dal  centro  per  un  periodo  di  tempo diverso  o  superiore  a  quello  di  uscita,  per  rilevanti  motivi personali  o  per  motivi  attinenti  all’esame  della  domanda.   Il provvedimento  di   diniego   sulla   richiesta   di   autorizzazione all’allontanamento e’ motivato e comunicato all’interessato ai  sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28  gennaio  2008, n. 25, e successive modificazioni.    

3. E’ assicurata la facolta’ di  comunicare  con  i  rappresentanti dell’UNHCR,  degli  enti  di  tutela  dei  titolari   di   protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, con i ministri di culto, nonche’ con gli avvocati e i familiari dei richiedenti.    

4.  E’  assicurato  l’accesso  ai  centri  dei  soggetti   di   cui all’articolo 7, comma 2, nonche’ degli altri  soggetti  previsti  dal regolamento di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, fatte salve le limitazioni giustificate dalla necessita’ di garantire la sicurezza dei locali e dei richiedenti  presenti  nel centro.    

5. Il personale che opera nei centri e’ adeguatamente formato ed ha l’obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i richiedenti presenti nel centro.                                 

Art. 11                     

Misure straordinarie di accoglienza      

1. Nel caso in cui e’ temporaneamente esaurita la disponibilita’ di posti all’interno delle strutture di cui agli  articoli  9  e  14,  a causa  di  arrivi   consistenti   e   ravvicinati   di   richiedenti, l’accoglienza  puo’  essere  disposta  dal   prefetto,   sentito   il Dipartimento per le liberta’ civili e  l’immigrazione  del  Ministero dell’interno,  in  strutture  temporanee,  appositamente   allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente,  anche al fine di  accertare  la  sussistenza  di  esigenze  particolari  di accoglienza.    

2. Le strutture di cui al comma 1 soddisfano le esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei  principi  di  cui  all’articolo  10, comma 1, e sono individuate dalle prefetture-uffici territoriali  del Governo, sentito l’ente locale  nel  cui  territorio  e’  situata  la struttura,  secondo  le  procedure  di  affidamento   dei   contratti pubblici. E’ consentito, nei casi di estrema urgenza, il ricorso alle procedure di  affidamento  diretto  ai  sensi  del  decreto-legge  30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29 dicembre 1995, n. 563, e delle relative norme di attuazione.    

3. L’accoglienza nelle strutture di cui al comma 1 e’  limitata  al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente  nelle strutture di  cui  all’articolo  9  ovvero  nelle  strutture  di  cui all’articolo 14.    4. Le operazioni di identificazione e verbalizzazione della domanda sono  espletate  presso  la  questura  piu’  vicina   al   luogo   di accoglienza.                                 

Art. 12                    

 Condizioni materiali di accoglienza      

1. Con decreto del Ministro dell’interno e’ adottato lo  schema  di capitolato di gara d’appalto per la fornitura dei beni e dei  servizi relativi al funzionamento dei centri di cui agli articoli 6, 8, comma 2, 9 e 11, in modo da assicurare livelli di accoglienza uniformi  nel territorio nazionale, in  relazione  alle  peculiarita’  di  ciascuna tipologia di centro.   

 2. Sullo schema di capitolato di cui al comma 1 sono  acquisite  le valutazioni del Tavolo di coordinamento nazionale di cui all’articolo 16.    3. Con il regolamento di  cui  all’articolo  30,  sono  individuate forme di partecipazione e di  coinvolgimento  dei  richiedenti  nello svolgimento della vita nelle strutture di cui agli articoli 9,  11  e 14.                                 

Art. 13                  

Allontanamento ingiustificato dai centri      

1. L’allontanamento ingiustificato  dalle  strutture  di  cui  agli articoli 9 e 11 comporta la revoca delle condizioni di accoglienza di cui  al  presente  decreto,  adottata  con  le   modalita’   di   cui all’articolo 23,  comma  1,  lettera  a),  con  gli  effetti  di  cui all’articolo 23-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto.                                

 Art. 14                

Sistema di accoglienza territoriale – Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati      

1. Il richiedente che ha formalizzato  la  domanda  e  che  risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualita’ di vita  adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso,  con i familiari, alle misure di accoglienza del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) predisposte dagli  enti  locali ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 30  dicembre  1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  1990, n. 39, e finanziate dal  Fondo  di  cui  all’articolo  1-septies  del medesimo decreto anche in deroga al limite dell’80 per cento  di  cui al comma 2 del medesimo articolo 1-sexies.    

2. Con decreto del Ministro  dell’interno,  sentita  la  Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta  giorni,  sono  fissate  le modalita’ di presentazione da parte degli enti locali  delle  domande di contributo per la realizzazione dei progetti di accoglienza di cui al comma  1.  Il  medesimo  decreto  detta  le  linee  guida  per  la predisposizione dei servizi da assicurare, compresi quelli  destinati alle persone portatrici di esigenze particolari di  cui  all’articolo 17.    

3. La valutazione dell’insufficienza dei mezzi  di  sussistenza  di cui al comma 1 e’ effettuata dalla prefettura – Ufficio  territoriale del Governo con riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale.    

4. Le misure di accoglienza  sono  assicurate  per  la  durata  del procedimento di  esame  della  domanda  da  parte  della  Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,  e successive modificazioni, e, in caso di rigetto, fino  alla  scadenza del termine per l’impugnazione della decisione. Salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 7, in caso di ricorso giurisdizionale proposto ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,  e  successive  modificazioni,  il  ricorrente,  privo  di  mezzi sufficienti  ai  sensi  del  comma  1,  usufruisce  delle  misure  di accoglienza di cui al  presente  decreto  per  il  tempo  in  cui  e’ autorizzato  a   rimanere   nel   territorio   nazionale   ai   sensi dell’articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo  1°  settembre 2011, n. 150. Nei casi di cui all’articolo 19, comma 5,  del  decreto legislativo  1°  settembre  2011,  n.  150,   fino   alla   decisione sull’istanza di sospensione, il ricorrente rimane nella  struttura  o nel centro in cui si trova.    

5. Quando vengono meno  i  presupposti  per  il  trattenimento  nei centri di cui all’articolo 6,  il  richiedente  che  ha  ottenuto  la sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi  dell’articolo  19, comma 5, del decreto  legislativo  1°  settembre  2011,  n.  150,  ha accoglienza nei centri o strutture di cui all’articolo 9.    6. Al richiedente di cui al comma  5,  e’  prorogata  la  validita’ dell’attestato nominativo di cui  all’articolo  4,  comma  2.  Quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo 6, comma 2,  lettere  a), b) e c), al medesimo richiedente possono essere imposte le misure  di cui all’articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo  25  luglio 1998, n. 286. In tal caso competente alla convalida delle misure,  se ne  ricorrono  i  presupposti,  e’  il  tribunale   in   composizione monocratica.                                 

Art. 15    

Modalita’ di accesso al sistema di accoglienza territoriale – Sistema   di protezione per richiedenti asilo e rifugiati      

1. Nelle ipotesi di cui all’articolo 14, comma  1,  il  richiedente presenta richiesta di accesso all’accoglienza per se’ e per i  propri familiari, previa dichiarazione, al momento della presentazione della domanda, di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.    

2. La prefettura – ufficio  territoriale  del  Governo,  cui  viene trasmessa, da parte della questura, la documentazione di cui al comma 1,  valutata  l’insufficienza  dei  mezzi  di  sussistenza,  accerta, secondo  le  modalita’  stabilite  con  provvedimento  del  Capo  del Dipartimento per  liberta’  civili  e  l’immigrazione  del  Ministero dell’interno, la disponibilita’ di posti all’interno del  Sistema  di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all’articolo 14.    

3. La  prefettura  –  ufficio  territoriale  del  Governo  provvede all’invio  del  richiedente  nella   struttura   individuata,   anche avvalendosi dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal gestore.    

4. L’accoglienza e’ disposta  nella  struttura  individuata  ed  e’ subordinata  all’effettiva  permanenza  del  richiedente  in   quella struttura, salvo il trasferimento in altro centro,  che  puo’  essere disposto,  per  motivate  ragioni,   dalla   prefettura   –   ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura  di  accoglienza che ospita il richiedente. Il trasferimento in un centro collocato in una provincia diversa e’ disposto dal Dipartimento  per  le  liberta’ civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno.    

5. L’indirizzo della struttura di accoglienza e’ comunicato, a cura della prefettura – ufficio territoriale del Governo,  alla  Questura, nonche’ alla Commissione territoriale  per  il  riconoscimento  della protezione  internazionale,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui all’articolo 5, comma 2. E’ nella facolta’ del richiedente comunicare l’indirizzo della struttura al proprio difensore o consulente legale. E’ consentito l’accesso nelle medesime strutture dell’UNHCR,  nonche’ dei rappresentanti degli enti di tutela dei  titolari  di  protezione internazionale al fine di prestare assistenza ai richiedenti.    

6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di  accoglienza e’   ammesso   ricorso   al   Tribunale   amministrativo    regionale territorialmente competente.                                 

Art. 16                

Forme di coordinamento nazionale e regionale      

1. Il  Tavolo  di  coordinamento  nazionale,  insediato  presso  il Ministero dell’interno  –  Dipartimento  per  le  liberta’  civili  e l’immigrazione,  di  cui  all’articolo  29,  comma  3,  del   decreto legislativo 19 novembre 2007, n.  251,  e  successive  modificazioni, individua le linee di indirizzo e predispone la programmazione  degli interventi diretti a ottimizzare il sistema di  accoglienza  previsto dal presente decreto, compresi i criteri  di  ripartizione  regionale dei posti da destinare  alle  finalita’  di  accoglienza  di  cui  al presente decreto. I criteri di ripartizione regionale individuati dal Tavolo sono fissati d’intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.    

2. Ai fini di cui al comma 1,  il  Tavolo  predispone  annualmente, salva la necessita’ di un termine piu’ breve, un Piano nazionale  per l’accoglienza che, sulla base  delle  previsioni  di  arrivo  per  il periodo considerato, individua il fabbisogno dei posti  da  destinare alle finalita’ di accoglienza di cui al presente decreto.    

3. Le linee di indirizzo e la programmazione predisposti dal Tavolo di cui al comma 1 sono  attuati  a  livello  territoriale  attraverso Tavoli di coordinamento regionale insediati presso  le  prefetture  – uffici  territoriali  del  Governo  del  capoluogo  di  Regione,  che individuano, i criteri di localizzazione delle strutture di cui  agli articoli 9 e 11, nonche’ i criteri di ripartizione, all’interno della Regione, dei posti da destinare alle finalita’ di accoglienza di  cui al presente decreto,  tenuto  conto  dei  posti  gia’  attivati,  nel territorio di riferimento, nell’ambito del Sistema di protezione  per richiedenti asilo e rifugiati di cui all’articolo 14.    

4. Ai fini dello svolgimento delle  funzioni  di  cui  al  presente articolo, la composizione e le modalita’ operative dei Tavoli di  cui ai commi 1 e 3 sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno.    5. La partecipazione alle sedute dei Tavoli di cui ai commi 1  e  3 non da’ luogo alla corresponsione di compensi,  gettoni,  emolumenti, indennita’ o rimborsi spese comunque denominati.                                 

Art. 17          

Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari      

1. Le misure di accoglienza previste dal presente  decreto  tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili,  quali  i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le  donne in stato di gravidanza, i  genitori  singoli  con  figli  minori,  le vittime della tratta di esseri umani, le  persone  affette  da  gravi malattie o da disturbi mentali, le persone  per  le  quali  e’  stato accertato che hanno subito torture, stupri o  altre  forme  gravi  di violenza psicologica, fisica o  sessuale  o  legata  all’orientamento sessuale  o  all’identita’  di  genere,  le  vittime  di  mutilazioni genitali.    

2.  Ai  richiedenti  protezione  internazionale  identificati  come vittime della tratta di esseri umani si applica il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all’articolo  18, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.    

3. Nei centri di cui all’articolo 9 sono previsti servizi  speciali di accoglienza  delle  persone  vulnerabili  portatrici  di  esigenze particolari,  individuati  con  il  decreto   ministeriale   di   cui all’articolo 12,  assicurati  anche  in  collaborazione  con  la  ASL competente  per  territorio.   Tali   servizi   garantiscono   misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico.    

4. Nell’ambito del  sistema  di  accoglienza  territoriale  di  cui all’articolo 14, sono attivati servizi speciali di accoglienza per  i richiedenti portatori di esigenze  particolari,  individuati  con  il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo  14,  comma  2, che tengono  conto  delle  misure  assistenziali  da  garantire  alla persona in relazione alle sue specifiche esigenze.    

5. Ove  possibile,  i  richiedenti  adulti  portatori  di  esigenze particolari sono alloggiati insieme ai parenti adulti  gia’  presenti nelle strutture di accoglienza.    

6. I servizi predisposti ai sensi dei commi 3 e 4 garantiscono  una valutazione iniziale e una verifica periodica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, da parte di personale qualificato.    

7. La sussistenza di esigenze particolari e’ comunicata dal gestore del centro alla prefettura presso cui  e’  insediata  la  Commissione territoriale competente, per l’eventuale  apprestamento  di  garanzie procedurali particolari ai  sensi  dell’articolo  13,  comma  2,  del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.    

8. Le persone che hanno subito danni  in  conseguenza  di  torture, stupri o altri gravi atti di violenza accedono ad assistenza  o  cure mediche e psicologiche appropriate, secondo le  linee  guida  di  cui all’articolo 27, comma 1-bis, del  decreto  legislativo  19  novembre 2007, n. 251, e  successive  modificazioni.  Il  personale  sanitario riceve una specifica formazione ai sensi del  medesimo  articolo  27, comma 1-bis, ed e’ tenuto all’obbligo di riservatezza.                                 

Art. 18                           

Disposizioni sui minori      

1. Nell’applicazione  delle  misure  di  accoglienza  previste  dal presente decreto assume carattere di priorita’ il superiore interesse del minore in modo da assicurare condizioni  di  vita  adeguate  alla minore eta’, con riguardo  alla  protezione,  al  benessere  ed  allo sviluppo anche sociale del minore, conformemente  a  quanto  previsto dall’articolo 3 della Convenzione sui diritti del  fanciullo  del  20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.    

2. Per la valutazione dell’interesse superiore del  minore  occorre procedere all’ascolto del minore, tenendo conto della sua  eta’,  del suo grado di maturita’ e di sviluppo  personale,  anche  al  fine  di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta  di  esseri  umani,  nonche’  a  verificare  la possibilita’ di ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo  8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo  e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche’ corrisponda  all’interesse superiore del minore.    

3. I figli minori dei  richiedenti  e  i  richiedenti  minori  sono alloggiati con i genitori, i fratelli minori non  coniugati  o  altro adulto legalmente responsabile ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile.    

4. Nella predisposizione delle misure  di  accoglienza  di  cui  al presente decreto sono  assicurati  servizi  destinati  alle  esigenze della minore eta’, comprese quelle ricreative.    

5. Gli operatori che si occupano dei minori  sono  in  possesso  di idonea qualifica o comunque ricevono una specifica formazione e  sono soggetti all’obbligo di riservatezza sui dati  e  sulle  informazioni riguardanti i minori.                                 

Art. 19                   

Accoglienza dei minori non accompagnati     

 1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i  minori non accompagnati sono  accolti  in  strutture  governative  di  prima accoglienza, istituite con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 agosto  1997,  n.  281,  per  il  tempo  strettamente  necessario, comunque non superiore a  sessanta  giorni,  alla  identificazione  e all’eventuale  accertamento  dell’eta’,  nonche’  a   ricevere,   con modalita’ adeguate alla loro  eta’,  ogni  informazione  sui  diritti riconosciuti al  minore  e  sulle  modalita’  di  esercizio  di  tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Le strutture  di  prima  accoglienza   sono   attivate   dal   Ministero dell’interno, in accordo con l’ente  locale  nel  cui  territorio  e’ situata la struttura, e gestite dal Ministero dell’interno  anche  in convenzione  con  gli  enti  locali.   Con   decreto   del   Ministro dell’interno, di concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle finanze per i  profili  finanziari,  sono  fissati  le  modalita’  di accoglienza, gli standard strutturali, in coerenza con  la  normativa regionale,  e  i  servizi  da  erogare,   in   modo   da   assicurare un’accoglienza adeguata alla minore eta’, nel  rispetto  dei  diritti fondamentali del minore  e  dei  principi  di  cui  all’articolo  18. Durante  la  permanenza  nella  struttura  di  prima  accoglienza  e’ garantito un colloquio con uno  psicologo  dell’eta’  evolutiva,  ove necessario in presenza di un mediatore culturale,  per  accertare  la situazione personale del minore, i  motivi  e  le  circostanze  della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio  effettuato,  nonche’ le sue  aspettative  future.  La  prosecuzione  dell’accoglienza  del minore e’ assicurata ai sensi del comma 2.    

2. I minori non accompagnati richiedenti protezione  internazionale hanno accesso alle  misure  di  accoglienza  predisposte  dagli  enti locali ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 30  dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio 1990, n. 39,  fermo  restando  per  i  minori  non  accompagnati  non richiedenti protezione internazionale l’accesso alle medesime  misure di accoglienza nei limiti di cui all’articolo  1,  comma  183,  della legge 23 dicembre 2014, n. 190.  A  tal  fine  gli  enti  locali  che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche  e i servizi dell’asilo di cui all’articolo 1-septies del  decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla  legge 28 febbraio 1990, n. 39, prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati.    

3. In caso di temporanea indisponibilita’ nelle strutture di cui ai commi  1  e  2,  l’assistenza  e  l’accoglienza   del   minore   sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorita’ del Comune in cui il minore si trova, secondo  gli  indirizzi  fissati  dal  Tavolo  di coordinamento  di  cui  all’articolo  16.  I  Comuni  che  assicurano l’attivita’ di accoglienza ai sensi del presente  comma  accedono  ai contributi disposti dal Ministero dell’interno  a  valere  sul  Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati  di cui all’articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo.    

4. Il minore non accompagnato non puo’ essere trattenuto o  accolto presso i centri di cui agli articoli 6 e 9.    

5. L’autorita’ di pubblica sicurezza  da’  immediata  comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al giudice tutelare  per l’apertura della tutela e per la nomina  del  tutore  a  norma  degli articoli 343 e seguenti  del  codice  civile,  al  Procuratore  della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale  per  i minorenni per la ratifica delle misure  di  accoglienza  predisposte, nonche’ al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con  mezzi idonei a  garantirne  la  riservatezza,  al  fine  di  assicurare  il censimento  e  il  monitoraggio  della  presenza   dei   minori   non accompagnati.    

6. Il tutore possiede  le  competenze  necessarie  per  l’esercizio delle proprie funzioni e svolge i propri compiti  in  conformita’  al principio dell’interesse superiore del  minore.  Non  possono  essere nominati tutori individui o organizzazioni i cui  interessi  sono  in contrasto anche potenziale con quelli  del  minore.  Il  tutore  puo’ essere sostituito solo in caso di necessita’.    

7.  Al  fine  di  garantire  il  diritto  all’unita’  familiare  e’ tempestivamente avviata  ogni  iniziativa  per  l’individuazione  dei familiari  del  minore  non   accompagnato   richiedente   protezione internazionale. Il Ministero dell’interno stipula convenzioni,  sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i   servizi   dell’asilo,    con    organizzazioni    internazionali, intergovernative  e  associazioni  umanitarie,  per  l’attuazione  di programmi  diretti  a  rintracciare  i  familiari  dei   minori   non accompagnati. Le ricerche ed i programmi  diretti  a  rintracciare  i familiari sono svolti  nel  superiore  interesse  dei  minori  e  con l’obbligo  della  assoluta  riservatezza,  in  modo  da  tutelare  la sicurezza del richiedente e dei familiari.                                 

Art. 20                          

Monitoraggio e controllo      

1. Ferme restando le attivita’ svolte dal Servizio centrale di  cui all’articolo 1-sexies, comma 4, del decreto-legge 30  dicembre  1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  1990, n. 39, il Dipartimento per le liberta’ civili  e  l’immigrazione  del Ministero dell’interno svolge, anche tramite le prefetture  –  uffici territoriali del Governo, attivita’ di controllo e monitoraggio della gestione  delle  strutture  di  accoglienza  previste  dal   presente decreto. Le prefetture possono a tal fine avvalersi anche dei servizi sociali del comune.   

 2. L’attivita’ di cui al comma 1 ha per oggetto la  verifica  della qualita’ dei servizi erogati e il rispetto dei livelli di  assistenza e accoglienza fissati con i decreti ministeriali di cui  all’articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, e agli articoli  12  e  14, comma 2, con particolare riguardo ai servizi destinati alle categorie vulnerabili e ai minori, nonche’  le  modalita’  di  affidamento  dei servizi di accoglienza previsti dall’articolo 14 a soggetti attuatori da parte degli enti locali che partecipano  alla  ripartizione  delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1-septies del decreto-legge  30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge  28 febbraio 1990, n. 39.    

3. Ai fini dello svolgimento delle attivita’ di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento per le liberta’ civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno puo’  avvalersi  di  qualificate  figure  professionali, selezionate anche tra funzionari della  pubblica  amministrazione  in posizione di collocamento a riposo, fermo  restando  quanto  disposto dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e successive  modificazioni,  ovvero   di   competenti   organizzazioni internazionali o intergovernative. Ai relativi oneri si provvede  con le risorse  del  medesimo  Dipartimento  per  le  liberta’  civili  e l’immigrazione  disponibili  a  legislazione  vigente,  comprese   le risorse a tal fine destinate nell’ambito dei fondi europei.    

4. Degli esiti dell’attivita’ di cui ai commi 1 e 2, e’  dato  atto nella relazione di cui all’articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146.                                 

Art. 21                

Assistenza sanitaria e istruzione dei minori      

1. I richiedenti hanno  accesso  all’assistenza  sanitaria  secondo quanto previsto dall’articolo 34 del decreto  legislativo  25  luglio 1998, n. 286, fermo  restando  l’applicazione  dell’articolo  35  del medesimo decreto legislativo nelle more dell’iscrizione  al  servizio sanitario nazionale.    

2. I minori richiedenti protezione internazionale o i minori  figli di richiedenti protezione internazionale  sono  soggetti  all’obbligo scolastico, ai sensi dell’articolo  38  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286, e  accedono  ai  corsi  e  alle  iniziative  per l’apprendimento della lingua italiana di cui al comma 2 del  medesimo articolo.                                 

Art. 22                      

Lavoro e formazione professionale      

1. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui all’articolo 4 consente  di  svolgere  attivita’  lavorativa,  trascorsi  sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della  domanda  non  e’  concluso  ed  il  ritardo  non  puo’  essere attribuito al richiedente.   

 2. Il permesso di soggiorno di cui  al  comma  1  non  puo’  essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.  

 3. I richiedenti, che  usufruiscono  delle  misure  di  accoglienza erogate ai sensi  dell’articolo  14,  possono  frequentare  corsi  di formazione  professionale,  eventualmente  previsti   dal   programma dell’ente locale dedicato all’accoglienza del richiedente.                                 

Art. 23                   

Revoca delle condizioni di accoglienza      

1. Il prefetto della provincia in cui hanno sede  le  strutture  di cui all’articolo 14, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d’accoglienza in caso di:      a) mancata presentazione presso la struttura  individuata  ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del  richiedente,  senza preventiva  motivata  comunicazione   alla   prefettura   –   ufficio territoriale del Governo competente;      b) mancata presentazione del  richiedente  all’audizione  davanti all’organo di esame della domanda;      c) presentazione di una domanda reiterata ai sensi  dell’articolo 29 del decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.  25,  e  successive modificazioni;      d) accertamento della disponibilita’ da parte del richiedente  di mezzi economici sufficienti;      e) violazione grave o ripetuta delle regole  delle  strutture  in cui  e’  accolto  da  parte  del  richiedente  asilo,   compreso   il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti.    

2. Nell’adozione del provvedimento di revoca si tiene  conto  della situazione  del  richiedente   con   particolare   riferimento   alle condizioni di cui all’articolo 17.    

3. Nell’ipotesi di cui al comma  1,  lettera  a),  il  gestore  del centro e’ tenuto a  comunicare,  immediatamente,  alla  prefettura  – ufficio  territoriale  del  Governo  la   mancata   presentazione   o l’abbandono  della  struttura  da  parte  del  richiedente.   Se   il richiedente asilo e’ rintracciato o si presenta volontariamente  alle Forze  dell’ordine  o  al  centro  di   assegnazione,   il   prefetto territorialmente  competente  dispone,  con  provvedimento  motivato, sulla  base  degli  elementi  addotti  dal  richiedente,  l’eventuale ripristino delle misure di accoglienza.  Il  ripristino  e’  disposto soltanto se la mancata presentazione o l’abbandono sono stati causati da forza  maggiore  o  caso  fortuito  o  comunque  da  gravi  motivi personali.    

4. Nell’ipotesi di cui al comma  1,  lettera  e),  il  gestore  del centro trasmette alla prefettura – ufficio territoriale  del  Governo una relazione sui fatti che possono dare luogo all’eventuale  revoca, entro tre giorni dal loro verificarsi.    

5. Il provvedimento  di  revoca  delle  misure  di  accoglienza  ha effetto dal momento della sua comunicazione, ai  sensi  dell’articolo 5, comma 2. Il provvedimento e’ comunicato altresi’  al  gestore  del centro. Avverso il provvedimento di  revoca  e’  ammesso  ricorso  al Tribunale amministrativo regionale competente.    

6. Nell’ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma  1,  lettera d), il richiedente e’ tenuto a rimborsare i costi  sostenuti  per  le misure di cui ha indebitamente usufruito.    

7. Quando la sussistenza dei  presupposti  per  la  valutazione  di pericolosita’ del richiedente ai  sensi  dell’articolo  6,  comma  2, emerge successivamente all’invio nelle strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14, il prefetto dispone la revoca delle misure di accoglienza ai sensi del presente articolo e ne da’ comunicazione al questore per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 6.                                 

Art. 24                                 

Abrogazioni      

Sono o restano abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9, 10, 11, 12, 14 e 15 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.  

Capo II 

Disposizioni di attuazione della Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale 

                               

Art. 25           

Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25      

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:    

 a) all’articolo 1, dopo le parole:  “territorio  nazionale”  sono inserite le seguenti: “comprese le frontiere, e le relative  zone  di transito, nonche’ le acque territoriali”;    

 b) all’articolo 2:        

1) dopo la lettera h) e’ inserita la seguente:          “h-bis)   «persone   vulnerabili»:   minori;    minori    non accompagnati;  disabili,  anziani,  donne  in  stato  di  gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime  della  tratta  di  esseri umani, persone affette da  gravi  malattie  o  da  disturbi  mentali; persone per le quali e’ accertato che hanno subito torture, stupri  o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali;”;      

 2) dopo la lettera i) e’ inserita la seguente:          “i-bis)  «EASO»:  european  asylum   support   office/ufficio europeo di sostegno per l’asilo, istituito dal  regolamento  (UE)  n. 439/2010 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  19  maggio 2010.”;      

 3) la lettera m) e’ soppressa;    

 c) all’articolo 4:      

 1) al comma 3, il secondo e il terzo  periodo  sono  sostituiti dai seguenti: “In situazioni di  urgenza,  il  Ministro  dell’interno nomina   il   rappresentante   dell’ente   locale   su    indicazione dell’Associazione nazionale dei  comuni  italiani  (ANCI)  e  ne  da’ tempestiva comunicazione alla Conferenza  Stato-citta’  ed  autonomie locali. Il decreto di nomina  dei  componenti  della  Commissione  e’ adottato  previa  valutazione   dell’insussistenza   di   motivi   di incompatibilita’ derivanti da situazioni di conflitto  di  interessi, diretto o indiretto, anche potenziale. Per  ciascun  componente  sono nominati uno o piu’ componenti supplenti. I componenti effettivi e  i componenti  supplenti  sono  designati  in  base  alle  esperienze  o formazione acquisite nel settore dell’immigrazione e dell’asilo o  in quello della tutela dei diritti umani.”;      

 2) dopo il comma 3-bis, e’ inserito il seguente:          “3-ter. La Commissione nazionale per il diritto di asilo cura la predisposizione  di  corsi  di  formazione  per  componente  delle Commissioni territoriali, anche mediante  convenzioni  stipulate  dal Ministero dell’interno con le Universita’ degli studi.  I  componenti che  hanno  partecipato  ai  corsi  di  cui  al  presente  comma  non partecipano ai corsi di formazione iniziale di cui  all’articolo  15, comma 1.”;      

 3) al comma 5, il primo, il secondo e  il  terzo  periodo  sono sostituiti   dai   seguenti:   “La   competenza   delle   Commissioni territoriali  e’  determinata   sulla   base   della   circoscrizione territoriale in cui e’ presentata la domanda ai  sensi  dell’articolo 26, comma 1. Nel caso di richiedenti presenti  in  una  struttura  di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di  protezione di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre  1989,  n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la competenza e’  determinata  in base alla  circoscrizione  territoriale  in  cui  sono  collocati  la struttura di accoglienza o il centro. Nel caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il trasferimento  del  richiedente,  la competenza all’esame della domanda e’ assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione territoriale sono collocati la struttura ovvero il centro di nuova destinazione.”;    

 d) all’articolo 5:        

1) al comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  “La Commissione costituisce punto nazionale di contatto per lo scambio di informazioni con la Commissione europea e con le competenti autorita’ degli altri Stati membri.”;      

 2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:          “1-bis.   Nell’esercizio   dei   compiti   di   indirizzo   e coordinamento di cui  al  comma  1,  la  Commissione  nazionale  puo’ individuare periodicamente i Paesi di provenienza dei  richiedenti  o parte di tali Paesi ai fini dell’articolo 12, commi 2 e 2-bis.          1-ter. La Commissione nazionale adotta un codice di  condotta per i componenti delle Commissioni territoriali, per gli interpreti e per il personale di supporto delle medesime  Commissioni  e  pubblica annualmente  un  rapporto  sulle  attivita’  svolte  dalla   medesima Commissione e dalle Commissioni territoriali.”;    

 e) all’articolo 6:      

 1) al comma 2, e’ aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  “La domanda puo’ essere presentata direttamente dal  minore,  tramite  il genitore.”;        

2) al comma 3, e’ aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  “La domanda del minore non accompagnato puo’ essere  altresi’  presentata direttamente dal tutore sulla base  di  una  valutazione  individuale della situazione personale del minore.”;    

 f) all’articolo 7:      

 1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:          “1. Il richiedente e’ autorizzato a rimanere  nel  territorio dello Stato fino alla decisione  della  Commissione  territoriale  ai sensi dell’articolo 32.”;    

 g) all’articolo 8:      

 1) al comma 2, dopo il primo periodo e’ aggiunto  il  seguente: “La Commissione territoriale accerta in primo luogo se sussistono  le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato  ai  sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,  e successivamente se sussistono le  condizioni  per  il  riconoscimento dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 17  del medesimo decreto legislativo.”;      

 2) al comma 3, dopo le parole: “dall’ACNUR”  sono  inserite  le seguenti: “dall’EASO,”;      

 3) dopo il comma 3, e’ aggiunto il seguente:          “3-bis. Ove necessario ai fini dell’esame della  domanda,  la Commissione  territoriale  puo’   consultare   esperti   su   aspetti particolari come quelli di ordine sanitario, culturale, religioso, di genere o  inerenti  ai  minori.  La  Commissione,  sulla  base  degli elementi forniti dal  richiedente,  puo’  altresi’  disporre,  previo consenso del richiedente, visite mediche  dirette  ad  accertare  gli esiti di persecuzioni o danni  gravi  subiti  effettuate  secondo  le linee  guida  di  cui  all’articolo  27,  comma  1-bis,  del  decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni.  Se la Commissione non dispone una visita  medica,  il  richiedente  puo’ effettuare la visita medica a proprie spese e sottoporne i  risultati alla Commissione medesima ai fini dell’esame della domanda.”;      

h) all’articolo 10:      

 1) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:          “1-bis. Il personale dell’ufficio di polizia di cui al  comma 1   riceve   una   formazione   adeguata   ai   propri   compiti    e responsabilita’.”;      

 2)  al  comma   2,   lettera   a),   le   parole:   “protezione internazionale;”  sono   sostituite   dalle   seguenti:   “protezione internazionale,   comprese   le    conseguenze    dell’allontanamento ingiustificato dai centri;”;    

   3)  al  comma   2,   lettera   d),   le   parole:   “protezione internazionale.”  sono   sostituite   dalle   seguenti:   “protezione internazionale, nonche’ informazioni sul servizio  di  cui  al  comma 2-bis.”;        

4) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente:          “2-bis. Al fine  di  garantire  al  richiedente  un  servizio gratuito di informazione sulla procedura di esame  della  domanda  da parte delle Commissioni  territoriali,  nonche’  sulle  procedure  di revoca e sulle modalita’ di  impugnazione  delle  decisioni  in  sede giurisdizionale,   il   Ministero   dell’interno   stipula   apposite convenzioni con  l’UNHCR  o  con  enti  di  tutela  dei  titolari  di protezione internazionale con  esperienza  consolidata  nel  settore, anche ad integrazione dei  servizi  di  informazione  assicurati  dal gestore  nelle  strutture  di  accoglienza  previste   dal   presente decreto.”;    

   5) al comma 4, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:  “Ove necessario, si provvede alla traduzione della documentazione prodotta dal richiedente in ogni fase della procedura.”;        

 i) dopo l’articolo 10, e’ inserito il seguente:    «Art. 10-bis (Informazione e servizi di accoglienza ai  valichi  di frontiera). – 1. Le informazioni di cui  all’articolo  10,  comma  1, sono fornite allo straniero che manifesta  la  volonta’  di  chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera  e  nelle  relative zone di transito nell’ambito  dei  servizi  di  accoglienza  previsti dall’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.    2. E’  assicurato   l’accesso   ai   valichi   di   frontiera   dei rappresentanti dell’UNHCR e degli enti  di  tutela  dei  titolari  di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni  connesse alla gestione amministrativa, l’accesso puo’ essere limitato, purche’ non impedito completamente.»    

 l) all’articolo 12, dopo il comma 2, e’ inserito il seguente:        “2-bis. Fuori dei casi previsti dal  comma  2,  la  Commissione territoriale puo’ omettere l’audizione del richiedente proveniente da uno dei Paesi individuati ai  sensi  dell’articolo  5,  comma  1-bis, quando ritiene di avere sufficienti motivi per riconoscere lo  status di protezione sussidiaria sulla base degli elementi in suo  possesso. In tal caso, la Commissione prima di adottare  la  decisione  formale comunica all’interessato che  ha  facolta’  di  chiedere,  entro  tre giorni dalla comunicazione, di essere ammesso al colloquio e  che  in mancanza di tale richiesta la Commissione adotta la decisione.”;    

 m) all’articolo 13:        

1) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:          “1-bis. Nel corso del colloquio, al richiedente e’ assicurata la possibilita’ di esporre in maniera esauriente gli elementi addotti a fondamento della domanda  ai  sensi  dell’articolo  3  del  decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.”;      

2) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:        “3. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un  componente della  Commissione  con  specifica  formazione,  alla  presenza   del genitore che esercita la responsabilita’ genitoriale  o  del  tutore, nonche’ del personale di cui al comma 2. In presenza di  giustificati motivi,  la  Commissione  territoriale  puo’   procedere   nuovamente all’ascolto del minore anche senza la presenza  del  genitore  o  del tutore, fermo restando la presenza del personale di cui al  comma  2, se lo ritiene necessario in relazione alla situazione  personale  del minore e al suo grado di  maturita’  e  di  sviluppo,  nell’esclusivo interesse del minore.”;      

3) al comma 4, le parole: “al colloquio.” sono sostituite dalle seguenti: “al colloquio e  puo’  chiedere  di  prendere  visione  del verbale e di acquisirne copia.”;    

 n) all’articolo 14:      

 1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:          “1. Dell’audizione e’  redatto  verbale  di  cui  viene  data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e,  in  ogni caso, tramite interprete. Il verbale  e’  confermato  e  sottoscritto dall’interessato e contiene le informazioni di  cui  all’articolo  3, comma 2, del  decreto  legislativo  19  novembre  2007,  n.  251.  Il richiedente riceve copia del  verbale  e  ha  facolta’  di  formulare osservazioni che sono  riportate  in  calce  al  verbale,  anche  per rilevare  eventuali  errori  di  traduzione  o  di  trascrizione.  La Commissione  territoriale  adotta  idonee  misure  per  garantire  la riservatezza dei dati che riguardano l’identita’ e  le  dichiarazioni dei richiedenti.”;      

 2) dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente:          “2-bis.  Il  colloquio  puo’  essere  registrato  con   mezzi meccanici. La registrazione puo’ essere acquisita in sede di  ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione  territoriale. Ove  la  registrazione  sia   trascritta,   non   e’   richiesta   la sottoscrizione  del  verbale  di  cui  al  comma  1  da   parte   del richiedente.”;    

 o) l’articolo 20 e’ abrogato;    

 p) l’articolo 21 e’ abrogato;    

 q) l’articolo 22 e’ abrogato;    

 r) dopo l’articolo 23, e’ inserito il seguente:    «Art. 23-bis (Allontanamento ingiustificato). – 1. Nel caso in  cui il richiedente si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottrae alla misura  del  trattenimento  nei centri di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, senza aver sostenuto il colloquio di cui all’articolo 12,  la Commissione territoriale sospende l’esame della domanda.    2. Il richiedente puo’ chiedere per una sola  volta  la  riapertura del procedimento sospeso ai sensi del  comma  1,  entro  dodici  mesi dalla   sospensione.   Trascorso   tale   termine,   la   Commissione territoriale  dichiara  l’estinzione  del  procedimento.  La  domanda presentata dal  richiedente  successivamente  alla  dichiarazione  di estinzione del procedimento e’ sottoposta  ad  esame  preliminare  ai sensi dell’articolo 29, comma 1-bis. In  sede  di  esame  preliminare sono valutati i motivi addotti a sostegno  dell’ammissibilita’  della domanda comprese le ragioni dell’allontanamento.»;    

 s) all’articolo 26:      

 1) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente:          “2-bis. Il verbale di cui al comma 2  e’  redatto  entro  tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volonta’ di chiedere  la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi  nel  caso  in  cui  la volonta’ e’  manifestata  all’Ufficio  di  polizia  di  frontiera.  I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza  di  un elevato numero di domande in  conseguenza  di  arrivi  consistenti  e ravvicinati di richiedenti.”;      

 2) il comma 4 e’ abrogato;      

 3) al comma 5, le parole: “del codice  civile,  ed  informa  il Comitato per i minori stranieri”  fino  alla  fine  del  comma,  sono sostituite dalle seguenti: “del codice civile.  Il  giudice  tutelare nelle quarantottore  successive  alla  comunicazione  della  questura provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende immediato  contatto con il minore per informarlo della propria nomina e con  la  questura per la conferma  della  domanda  ai  fini  dell’ulteriore  corso  del procedimento di esame della domanda.”;      

 4) al comma 6, l’ultimo periodo e’ soppresso;    

 t) all’articolo 27:      

 1) al comma 3, e’ aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  “In tal caso, la procedura di esame della domanda e’ conclusa  entro  sei mesi. Il termine e’ prorogato di ulteriori nove mesi quando:          a) l’esame della domanda richiede la valutazione di questioni complesse in fatto o in diritto;          b) in presenza di un numero  elevato  di  domande  presentate simultaneamente;          c) il ritardo e’ da attribuire all’inosservanza da parte  del richiedente degli obblighi di cooperazione di cui all’articolo 11.”;      

 2) dopo il comma 3, e’ aggiunto il seguente:          “3-bis. In casi eccezionali, debitamente motivati, il termine di nove mesi di cui al comma 3 puo’ essere ulteriormente prorogato di tre mesi ove necessario per assicurare un esame adeguato  e  completo della domanda.”;    

 u) all’articolo 28:      

 1) al comma 1,  le  lettere  b)  e  c)  sono  sostituite  dalle seguenti:          “b) la domanda e’ presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare  da  un  minore  non accompagnato,  ovvero   che   necessita   di   garanzie   procedurali particolari;          c) la domanda e’ presentata da un richiedente per il quale e’ stato disposto il trattenimento nei centri di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;”;      

 2) dopo la lettera c) e’ aggiunta la seguente:          “c-bis) la domanda e’ esaminata ai  sensi  dell’articolo  12, comma 2-bis.”;      

 3) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:          “1-bis. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui  al comma 1  e  all’articolo  28-bis,  il  Presidente  della  Commissione territoriale, sulla base della documentazione in  atti,  individua  i casi di procedura prioritaria o accelerata.”;      

 4) il comma 2 e’ abrogato;    

 v) dopo l’articolo 28, e’ inserito il seguente:    «Art.  28-bis  (Procedure  accelerate).  –  1.  Nel  caso  previsto dall’articolo 28, comma 1, lettera c), appena ricevuta la domanda, la questura   provvede   immediatamente    alla    trasmissione    della documentazione necessaria alla Commissione  territoriale  che,  entro sette giorni dalla data di ricezione della  documentazione,  provvede all’audizione. La  decisione  e’  adottata  entro  i  successivi  due giorni.    2. I termini di cui al comma 1, sono raddoppiati quando:      a)  la  domanda  e’  manifestamente  infondata   in   quanto   il richiedente ha  sollevato  esclusivamente  questioni  che  non  hanno alcuna attinenza  con  i  presupposti  per  il  riconoscimento  della protezione  internazionale  ai  sensi  del  decreto  legislativo   19 novembre 2007, n. 251;      b) la domanda e’ reiterata ai sensi dell’articolo  29,  comma  1, lettera b);      c) quando il richiedente presenta la domanda, dopo  essere  stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero  dopo  essere  stato  fermato  in  condizioni   di   soggiorno irregolare, al solo  scopo  di  ritardare  o  impedire  l’adozione  o l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.    3. I termini di cui ai commi 1 e  2  possono  essere  superati  ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall’articolo 27,  commi  3  e 3-bis. Nei casi di cui al comma 1, i termini di cui all’articolo  27, commi 3 e 3-bis, sono ridotti ad un terzo.»      

z) all’articolo 29, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente:        “1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda e’ sottoposta ad esame preliminare da parte del Presidente della  Commisione,  diretto ad  accertare  se  emergono  o  sono  stati  addotti,  da  parte  del richiedente, nuovi elementi, rilevanti  ai  fini  del  riconoscimento della protezione internazionale. Nell’ipotesi  di  cui  al  comma  1, lettera  a),  il   Presidente   della   Commissione   procede   anche all’audizione  del  richiedente  sui  motivi   addotti   a   sostegno dell’ammissibilita’   della   domanda   nel   suo   caso   specifico. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, prima  di adottare la decisione di inammissibilita’ comunica al richiedente che ha facolta’ di presentare,  entro  tre  giorni  dalla  comunicazione, osservazioni a sostegno dell’ammissibilita’ della domanda e  che,  in mancanza di tali osservazioni, la Commissione adotta la decisione.”;    

 aa) all’articolo 30, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente:        “1-bis. Quando e’ accertata la competenza dell’Italia all’esame della domanda di cui al comma 1, i termini  di  cui  all’articolo  27 decorrono dal  momento  in  cui  e’  accertata  la  competenza  e  il richiedente e’ preso  in  carico  ai  sensi  del  regolamento  UE  n. 604/2013.”;      

bb) all’articolo 32:      

 1) al comma 1, lettera b), le parole: “, ovvero il  richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia  addotto  i  gravi motivi di cui al comma 2” sono soppresse;        

2) al comma 1, la lettera b-bis) e’ sostituita dalla seguente:          “b-bis) rigetta la domanda  per  manifesta  infondatezza  nei casi di cui all’articolo 28-bis, comma 2, lettera a).”;      

 3) il comma 2 e’ abrogato;      

 4) al comma 4, il secondo periodo e’ sostituito  dal  seguente: “A tale fine,  alla  scadenza  del  termine  per  l’impugnazione,  si provvede  ai  sensi  dell’articolo  13,  commi  4  e  5  del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvo gli  effetti  dell’articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.”;    

 cc) all’articolo 35, dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente:        “2-bis. I provvedimenti comunicati alla  Commissione  nazionale ovvero alle Commissioni territoriali ai sensi dell’articolo 19, comma 9-bis, del decreto  legislativo  1°  settembre  2011,  n.  150,  sono tempestivamente trasmessi dalle medesime Commissioni  territoriali  o nazionali  al  questore  del  luogo  di  domicilio  del   ricorrente, risultante  agli  atti  della  Commissione,   per   gli   adempimenti conseguenti.”;    

 dd) l’articolo 36 e’ abrogato.                                

Art. 26                      

 Disposizioni di aggiornamento    

 1. Nel decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.  25,  le  parole: “regolamento (CE) n. 343/2003, del Consiglio, del 18 febbraio  2003,” ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti:  “regolamento  (UE) n. 604//2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  giugno 2013”.    

2. Nel decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.  25,  la  parola: “ACNUR” ovunque presente, e’ sostituita dalla seguente: “UNHCR”.                                

Art. 27                    

 Modifiche al decreto legislativo                        1° settembre 2011, n. 150    

 1. All’articolo 19 del decreto legislativo 1°  settembre  2011,  n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:    

 a) al comma 2:      

 1)   al   primo   periodo,   dopo   le   parole:    “protezione internazionale” sono aggiunte le seguenti: “o la sezione”;      

 2)  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  “la   Commissione territoriale” sono inserite le seguenti: “o la sezione”;      

 3) l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente:  “Nel  caso  di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o  in una struttura del sistema di protezione di cui all’articolo  1-sexies del  decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.  416,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e’ competente il tribunale in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui  ha sede la struttura ovvero il centro.”;    

 b) al comma 3, il quarto periodo e’ sostituito dal seguente: “Nei casi di cui all’articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo  28 gennaio 2008, n. 25, e nei casi in cui nei confronti  del  ricorrente e’ stato adottato un provvedimento di trattenimento nei centri di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  i termini previsti dal presente comma sono ridotti della meta’.”;      

c) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:        “4. La proposizione del ricorso sospende l’efficacia  esecutiva del provvedimento impugnato, tranne  che  nelle  ipotesi  in  cui  il ricorso viene proposto:          a) da parte  di  un  soggetto  nei  cui  confronti  e’  stato adottato un provvedimento  di  trattenimento  in  un  centro  di  cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;          b) avverso il provvedimento  che  dichiara  inammissibile  la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;          c)  avverso  il  provvedimento  di  rigetto   per   manifesta infondatezza ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera b-bis),  del decreto  legislativo  28  gennaio   2008,   n.   25,   e   successive modificazioni;          d)  avverso  il  provvedimento  adottato  nei  confronti  dei soggetti di cui all’articolo 28-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.”;    

 d) al comma 5, il secondo periodo  e’  sostituito  dai  seguenti: “L’ordinanza di cui all’articolo 5, comma  1,  e’  adottata  entro  5 giorni dalla presentazione dell’istanza di sospensione. Nei  casi  di cui alle lettere b), c) e  d),  del  comma  4,  quando  l’istanza  di sospensione e’ accolta, al ricorrente e’ rilasciato  un  permesso  di soggiorno per richiesta asilo.”;    

 e) dopo il comma 5, e’ inserito il seguente:        “5-bis. La proposizione del ricorso o dell’istanza cautelare ai sensi  del  comma  5   non   sospende   l’efficacia   esecutiva   del provvedimento che dichiara, per la seconda  volta,  inammissibile  la domanda di riconoscimento della protezione  internazionale  ai  sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b),  del  decreto  legislativo  28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.”;    

 f) il comma 9 e’ sostituito dal seguente:        “9.  Entro  sei  mesi  dalla  presentazione  del  ricorso,   il Tribunale decide, sulla base  degli  elementi  esistenti  al  momento della  decisione,  con  ordinanza  che  rigetta  il  ricorso   ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di  persona  cui  e’ accordata la protezione sussidiaria. In caso  di  rigetto,  la  Corte d’Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal  deposito  del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di  rigetto  pronunciato  dalla  Corte d’Appello.”;      g) dopo il comma 9 e’ inserito il seguente:        “9-bis. L’ordinanza di cui al comma 9, nonche’ i  provvedimenti di cui all’articolo  5  sono  comunicati  alle  parti  a  cura  della cancelleria.”.  Capo III Disposizioni finali                              

 Art. 28                                

Norma finale    

 1. Il  riferimento  all’articolo  5,  commi  2  e  7,  del  decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, contenuto nell’articolo 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo, deve intendersi  sostituito  dal riferimento all’articolo 14, commi 1 e 4, del presente decreto.  

 2. Il riferimento all’articolo 6, comma 4, del decreto  legislativo 30 maggio 2005, n. 140, contenuto  nell’articolo  13,  comma  2,  del medesimo  decreto  legislativo,  deve   intendersi   sostituito   dal riferimento all’articolo 15, comma 3, del presente decreto.    

3. Il riferimento agli articoli 20, commi 2, 3 e  4,  nonche’  agli articoli 35 e 36, del decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.  25, contenuto  nell’articolo  39,   comma   5,   del   medesimo   decreto legislativo,   deve   intendersi    sostituito    dal    riferimento, rispettivamente, agli articoli 9 e 14, comma 4, del presente decreto.                                

Art. 29                    

Clausola di invarianza finanziaria    

 1. All’attuazione del presente decreto si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente e comunque  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica.                                 

Art. 30                         

Disposizioni di attuazione      

1. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17,  comma 1, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sentita  la  Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, sono apportate al regolamento di  cui  all’articolo  38 del  decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  le  modifiche occorrenti all’attuazione del presente decreto.    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.      

Dato a Palermo, addi’ 18 agosto 2015                                

 MATTARELLA                               

 Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei                             ministri                               

 Alfano, Ministro dell’interno                                

Gentiloni Silveri, Ministro degli  affari                             esteri     e      della      cooperazione                             internazionale                                

Orlando, Ministro della giustizia                                Lorenzin, Ministro della salute                                

Poletti,  Ministro  del  lavoro  e  delle                             politiche sociali                                

Padoan, Ministro  dell’economia  e  delle                             finanze    

Visto, il Guardasigilli: Orlando 

 

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