Il Tribunale Amministrativo Regionale di Friuli Venezia Giulia, con la sentenza n. 95 del 20 aprile 2016, ha rigettato il ricorso presentato dal cittadino straniero che si è visto respingere la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.
Il TAR ha sostenuto che, nella fattispecie, la documentazione presentata dall’interessato per il rinnovo non dimostrava il possesso di un congruo reddito utile al proprio sostentamento, come previsto dalla normativa. Inoltre, ha palesato che il richiedente non aveva mai provveduto al pagamento delle imposte e dei contributi, elemento di valutazione del livello di inserimento sociale dello straniero.
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