La madre ha presentato il ricorso al Tar di Emilia Romagna in merito alla richiesta di autorizzazione a postecipare l’iscrizione del proprio figlio alla prima elementare. La motivazone per la quale la mamma chiedeva l’autorizzazioner è il grave ritardo nell’acquisizione del linguaggio, che al suo parere, non mettevano il figlio in condizione di affrontare l’apprendimento della scrittura e della lettura. La rischiesta era accompagnata da una relazione di una psicologa che dava atto delle buone competenze intellettive del minore.
La scuola respinse la domanda poiché non era accomapgna da un certificato di handicap riconosciuto come previsto dalla circolare n° 578/2016 dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna. Infatti, il provvedimento emesso il giorno successivo a quello della presentazione della richiesta, si limita a dare atto che il minore non ha una certificazione ex L. 104/1992 e, richiamata la circolare del 2016.
Il Tar di Bologna ha ritento che il ricorso presentato dalla madre è fondato perché la scuola ha respinto la domanda, commetendo un atto di eccesso di potere, senza procedere all’istruttoria prevista per la fattispecie. Infatti, il Tribunale ha annullato il provvedimento, affinché la direzione scolastica proceda ad istruire la richiesta nel modo più accurato possibile giungendo poi ad una motivata decisione ma considerando sempre che casi come questo potrebbero costituire le eccezioni a cui la norma lascia spazio.