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TAR Bologna sentenza del 13 febbraio 2009 legittimo diniego rinnovo pds reato inerente a stupfacenti

TAR Bologna sentenza del 13 febbraio 2009 legittimo diniego rinnovo permesso di soggiorno per reato inerente a stupefacenti
TAR Bologna sentenza n. 135 del 13 febbraio 2009 legittimo diniego rinnovo permesso di soggiorno per reato inerente a stupefacenti
Nel caso di specie un cittadino straniero impugna il decreto del Questore di Modena datato 01 agosto 2007, con cui è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente perché condannato nel marzo 2006 per un reato inerente gli stupefacenti.
Ebbene, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato. L’art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 286 del 1998 stabilisce, inoltre, la non ammissibilità dello straniero “che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’art. 380, commi 1 e 2 del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti”.
Il provvedimento di diniego impugnato rappresentava, quindi, per l’Autorità procedente un atto dovuto in corrispondenza della condanna, in sede penale, per una tipologia di reati per il quale la pericolosità è stata individuata dallo stesso legislatore. Per la stessa ragione, inoltre, la comunicazione dell’avvio del procedimento, lamentata dal ricorrente, giacché la partecipazione dell’interessato non avrebbe potuto, apportare elementi di valutazione idonei ad incidere sul provvedimento finale. Per tutti questi motivi il TAR di Bologna respinge il ricorso.

N. 00135/2009 REG.SEN.
N. 00133/2009 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 133 del 2009, proposto da:
Abdelilah Hadri, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Sanlej, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
contro
Questura di Modena, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi dall’Avvocatura, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto del Questore di Modena datato 01 agosto 2007, con cui è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Questura di Modena;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12/02/2009 il dott. Grazia Brini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Considerato che la motivazione del provvedimento di diniego impugnato si fonda sulla esistenza di una sentenza di condanna del marzo 2006 per un reato inerente gli stupefacenti;
che ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato;
che l’art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 286 del 1998 stabilisce la non ammissibilità dello straniero “che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’art. 380, commi 1 e 2 del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti”;
che il provvedimento di diniego impugnato rappresentava per l’Autorità procedente un atto dovuto in corrispondenza della condanna, in sede penale, per una tipologia di reati per il quale la pericolosità è stata individuata dallo stesso legislatore;
che la norma opera anche in caso di sospensione condizionale della pena, in quanto sia il Giudice amministrativo di II grado, sia questo T.A.R. si sono più volte pronunciati nel senso della irrilevanza di tale beneficio, eventualmente accordato in sede giudiziale, ai fini delle valutazioni da compiersi in vista del rilascio o meno del permesso di soggiorno (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, n. 3808/2007, n.3471/2008; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 636/2007; Consiglio Stato, sez. VI, n. 990/2007);
che non era necessaria , per la stessa ragione, la comunicazione dell’avvio del procedimento, giacché la partecipazione dell’interessato non avrebbe potuto, comunque, apportare elementi di valutazione idonei ad incidere sul provvedimento finale (v. TAR Emilia-Romagna, Bologna, I, 1245/2008).
Ritenuto pertanto il ricorso infondato;
Ritenuto tuttavia che sussistano giusti motivi per compensare le spese del giudizio;
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12/02/2009 con l’intervento dei Magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente FF
Rosaria Trizzino, Consigliere
Grazia Brini, Consigliere, Estensore
   
   
L’ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/02/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

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