TAR BRESCIA – Sezione I – Sentenza del 18 gennaio 2008 n. 00018
Permesso di soggiorno per minore età – Impugnazione conversione in motivi di lavoro ex art. 32 Testo Unico Immigrazione – Annullamento atto impugnato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 1380 del 2007, proposto da:
Arton Zogaj, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Trucco, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Malta, 12;
contro
Ministero dell’Interno, Questore di Cremona, rappresentati e difesi dall’Avvocatura, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6 (Fax=030/41267);
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto Cat. A.12/imm./2007 in data 17/10/2007, a firma del Questore di Cremona, con il quale ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente, nonchè di ogni altro atto, connesso, antecedente e susseguente..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Questore di Cremona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17/01/2008 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Rilevato:
– che il ricorrente Arton Zogaj, già dimorante nel territorio nazionale grazie ad un permesso di soggiorno per minore età, ha una volta divenuto maggiorenne presentato istanza di conversione ai sensi dell’art. 32 l. stran. del permesso stesso in permesso per lavoro subordinato (cfr. doc. 1 ricorrente, copia provvedimento di rigetto impugnato);
– che con il provvedimento impugnato la conversione è stata negata, in quanto il ricorrente non disporrebbe dei requisiti richiesti dalla norma, ovvero non risulterebbe soggiornare da tre anni in Italia né essere inserito in alcun progetto di integrazione;
– che viceversa, come da provvedimento del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Cremona e da certificazione del Comune, (doc. ti 3 e 4 ricorrente, copia di essi) il ricorrente ha beneficiato di un regolare provvedimento di affido familiare ad una casa di accoglienza;
– che tali requisiti sono sufficienti ad ottenere la chiesta conversione, come ribadito da ultimo da C.d.S. sez. IV 18 dicembre 2007 n°6525, correttamente invocata dalla difesa del ricorrente;
– che quindi il ricorso è fondato e va accolto;
– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, definitivamente pronunciando, annulla il provvedimento impugnato. Condanna l’amministrazione dell’Interno a rifondere ad Arton Zogaj le spese del processo, spese che liquida in € 3.500 (tremilacinquecento) oltre IVA e CPA di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17/01/2008 con l’intervento dei signori:
Gianluca Morri, Presidente
Mauro Pedron, Referendario
Francesco Gambato Spisani, Referendario, Estensore
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L’ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/01/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO