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Tar Brescia – 28 dicembre 2007 -Impugnazione silenzio amministrazione

TAR BRESCIA  Sezione I  – Sentenza 28 dicembre 2007 n. 1388

Rinnovo permesso di soggiorno – impugnazione silenzio amministrazione

E’ legittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione resistente sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente, in quanto il permesso di soggiorno in oggetto era stato in precedenza revocato. Poiché l’atto di revoca non risulta impugnato e i termini di impugnazione sono decorsi, la revoca è ormai inoppugnabile, ne consegue che il permesso di soggiorno originario non esiste più giuridicamente. E’ pertanto manifestamente infondata l’istanza di rinnovo di un permesso non più esistente e  risulta  del tutto diseconomico obbligare la p.a. a provvedere laddove l’atto espresso non potrà che essere di rigetto.

 

n.01388/2007 REG.SEN.     n.00146/2006 REG.RIC.

 

        

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 146 del 2006, proposto da:
Daneja Astrit, rappresentato e difeso dall’avv. Cosimo De Gironimo, con domicilio eletto presso Cosimo De Gironimo in Francavilla Fontana, via Semeraro, 30 (Fax=0831/853767);

contro

Questore di Brescia, Prefetto di Brescia, Questore di Foggia, Ufficio Territoriale del Governo di Foggia, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6 (Fax=030/41267);

per l’annullamento, previa sospensione,

del silenzio serbato dall’amministrazione sulla richiesta avanzata dal ricorrente per il rinnovo del permesso di soggiorno n° Q/948133;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Questore di Brescia;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Prefetto di Brescia;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Questore di Foggia;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ufficio Territoriale del Governo di Foggia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20/12/2007 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il presente ricorso, notificato alla Prefettura ed alla Questura di Brescia, Astrit Daneja ha dedotto di essere titolare di permesso di soggiorno con il numero di cui in epigrafe, rilasciato dalla Questura di Foggia, di averne chiesto il rinnovo e di non aver ricevuto sulla propria istanza provvedimento alcuno; ha impugnato pertanto il silenzio asseritamente formatosi sull’istanza stessa, in quanto per definizione immotivato, e ha chiesto nelle more in via cautelare di non essere allontanato dal territorio nazionale.

L’amministrazione si è costituita con atti 15 febbraio 2006 e 7 dicembre 2007, ed ha prodotto una relazione depositata il 22 febbraio 2006, dalla quale risulta che il permesso di soggiorno in parola è stato in realtà annullato con atto 21 dicembre 2000 del Questore di Foggia, notificato il 31 gennaio 2001 personalmente all’odierno ricorrente, con allegata traduzione in lingua albanese (doc. ti allegati in copia alla relazione citata); ha quindi concluso per il rigetto del ricorso in quanto irricevibile per tardività.

Respinta con ordinanza della Sezione 24 febbraio 2006 n°370 la domanda cautelare, all’udienza del giorno 20 dicembre 2007, il ricorso era trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito precisate.

1. Oggetto del ricorso, stando alla prospettazione del ricorrente, è il silenzio serbato dall’Amministrazione resistente sulla domanda di rinnovo del proprio permesso di soggiorno da lui presentata. E’ però emerso, come si è detto in narrativa, che il permesso di soggiorno in questione era stato revocato con atto con atto 21 dicembre 2000 del Questore di Foggia, come si è detto notificato il 31 gennaio 2001 personalmente all’odierno ricorrente. Poiché l’atto di revoca in questione non risulta impugnato e poiché i termini di impugnazione sono ampiamente decorsi, la revoca stessa è ormai inoppugnabile: ne segue che il permesso di soggiorno originario ormai non esiste più nel mondo giuridico.

2. Ciò premesso, l’art. 2 comma 5 della l. 241/1990 novellato dal d.l. 14 marzo 2005 n°32 conv. nella l. 14 maggio 2005 n°80 consente in modo espresso al G.A. adito in materia di silenzio di “conoscere della fondatezza dell’istanza” sulla quale il silenzio stesso si è formato, e ciò per lo meno, per quanto qui interessa e come ritenuto da ultimo da C.d.S. sez. IV 10 ottobre 2007 n°5310, “nell’ipotesi in cui l’istanza è manifestamente infondata, sicché risulti del tutto diseconomico obbligare la p.a. a provvedere laddove l’atto espresso non potrà che essere di rigetto”. E’ questo proprio il caso che qui ricorre, essendo del tutto evidente che deve essere respinta l’istanza di rinnovo di un permesso di soggiorno non più esistente giuridicamente.

3. La natura della causa è giusto motivo per compensare le spese.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20/12/2007 con l’intervento dei signori:

Roberto Scognamiglio, Presidente

Mauro Pedron, Referendario

Francesco Gambato Spisani, Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/12/2007

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

N. 00146/2006 REG.RIC.

 

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