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TAR Calabria Sentenza 6 giugno 08 Rigetto rinnovo pds lavoro fittizio e mancata cessione fabbricato

TAR Calabria, Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 639 del 6 giugno 2008.
E’ legittimo il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del cittadino marocchino in quanto la promessa di lavoro del potenziale datore di lavoro è risultata essere inverosimile e fittizia.
Nel caso di specie, il soggetto che aveva prestato la promessa di contratto di lavoro era un pregiudicato per reati associativi, armi e stupefacenti e che aveva prestato analoga promessa nei confronti di altri cittadini stranieri. Anche altro soggetto che aveva prestato la promessa di contratto è risultato essere un pluripregiudicato.
Il rigetto in questione, inoltre, risulta motivato con riferimento alla circostanza che l’interessato non ha fornito la “cessione del fabbricato relativa a tale abitazione”.
La prova della presenza sul territorio nazionale prima della data del 27 marzo 1998, l’esistenza di idoneo e credibile contratto di lavoro e l’idonea documentazione riguardo alla situazione alloggiativa costituiscono elementi di valutazione determinanti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
Non essere a conoscenza dell’inidoneità del potenziale datore di lavoro e avere fatto affidamento in buona fede sulla promessa di assunzione non rileva in quanto l’idoneità del soggetto che dichiara di volere effettuare l’assunzione è un dato oggettivo, che prescinde dallo stato di buona o cattiva fede di colui che ha ricevuto la promessa.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione Prima, composto dai Signori Magistrati:
Cesare Mastrocola – Presidente
Giovanni Iannini – Consigliere Rel. ed Est.
Giovanni Ruiu – Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso n. 502/2001, proposto da Jihaz Noureddine, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Nigro ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Argento n. 14, presso lo studio dell’avv. Raffaele Mirigliani;
CONTRO
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso cui è domiciliato ex lege;
per l’annullamento
del decreto del 6 aprile 2000 del Questore di Crotone, di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno;
 Visto il ricorso con i relativi allegati;
 Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
 Vista l’ordinanza n. 321 del 19 aprile 2001, con la quale è stata respinta la domanda cautelare proposta da parte ricorrente;
 Visti gli atti tutti di causa;
 Relatore alla pubblica udienza del 22 aprile 2008 il Cons. Giovanni Iannini ed uditi, altresì, i difensori delle parti, come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
Fatto e Diritto
Il sig. Jihaz Noureddine, cittadino marocchino, ha impugnato il decreto del 6 aprile 2000 del Questore di Crotone, con cui è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, deducendone l’illegittimità per eccesso di potere per difetto ed incongruità della motivazione e chiedendone l’annullamento.
Il decreto in questione risulta motivato con riferimento, innanzi tutto, alla circostanza che l’interessato non ha fornito prova della propria presenza in Italia prima del 27 marzo 1998. In esso si evidenzia, inoltre, che il potenziale datore di lavoro non risulta avere i requisiti necessari per l’assunzione di lavoratori dipendenti e che la promessa di lavoro risulta inverosimile e fittizia. Vi si precisa, infine, che il Jihaz Noureddine non ha fornito la “cessione del fabbricato relativa a tale abitazione”.
Nello stesso decreto si sottolinea che la prova della presenza sul territorio nazionale prima della data del 27 marzo 1998, l’esistenza di idoneo e credibile contratto di lavoro e l’idonea documentazione riguardo alla situazione alloggiativa costituiscono elementi di valutazione determinanti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del DPCM n. 249/98 (recte DPCM 16 ottobre 1998 in G.U. 24 ottobre 1998 n. 249).
Il ricorrente rileva, innanzi tutto, di non essere stato a conoscenza dell’inidoneità del potenziale datore di lavoro e di avere fatto affidamento in buona fede sulla promessa di assunzione.
Il rilievo è privo di fondamento, atteso che l’idoneità del soggetto che dichiara di volere effettuare l’assunzione è un dato oggettivo, che prescinde dallo stato di buona o cattiva fede di colui che ha ricevuto la promessa.
Bisogna considerare che, nel caso di specie, che il soggetto che aveva prestato la promessa di contratto di lavoro era un pregiudicato per reati associativi, armi e stupefacenti e che aveva prestato analoga promessa nei confronti di altri cittadini stranieri. Anche altro soggetto che aveva prestato la promessa di contratto è risultato essere un pluripregiudicato.
Lo stesso ricorrente rimarca che il DPCM 16 ottobre 1998,  all’art. 3, si riferisce alla situazione alloggiativa e non alla cessione di fabbricato di cui è menzione nel provvedimento impugnato.
È chiaro, tuttavia, che quella utilizzata nel decreto impugnato solo di espressione poco precisa, diretta a rimarcare la mancata prova della disponibilità di un alloggio idoneo.
Una ulteriore censura riguarda il rilievo secondo cui non sarebbe stata fornita la prova della presenza sul territorio nazionale alla data del 27 marzo 1998, rilevandosi che l’interessato aveva a suo tempo prodotto copia del codice fiscale rilasciato nel 1996.
Anche tale doglianza è infondata, atteso che, come risulta dalla documentazione in atti, l’interessato ha prodotto una semplice fotocopia, che non può fornire alcuna garanzia di autenticità.
Il ricorrente rileva, ulteriormente, che non sarebbe motivato con ragioni di ordine pubblico l’invito a lasciare entro 15 giorni il territorio dello Stato. È chiaro, tuttavia, che tale invito consegue al fatto stesso che è stato negato il permesso di soggiorno e non abbisogna di alcuna specifica motivazione.
Ne consegue l’infondatezza del ricorso, che,  pertanto, deve essere rigettato.
 Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione Prima, rigetta il ricorso.
 Spese compensate.
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 22 aprile 2008.
         L’Estensore                                                                      Il Presidente
     Giovanni Iannini                                                              Cesare Mastrocola

Depositata in Segreteria il 6 giugno 2008

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