TAR Campania, Napoli, Sezione VI, Sentenza n. 3066 del 30 aprile 2008.
E’ legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Il Tribunale ha osservato infatti che nella doverosa ottica sostanzialistica che richiede l’indagine circa l’effettività del rapporto di lavoro, a fronte dell’esito negativo della pluralità degli accertamenti – tutti con esito negativo – compiuti dagli agenti del Commissariato della Polizia di Stato presso il domicilio della datrice di lavoro, luogo nel quale la ricorrente avrebbe dovuto prestare la propria attività lavorativa di collaboratrice domestica nel periodo marzo-aprile 2006, non può considerarsi adeguata la prova in contrario offerta dall’istante, che ha prodotto copia delle ricevute dei versamenti postali relativi ai contributi dovuti all’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale – INPS.
REPUBBLICA ITALIANA N. 3066 Reg.Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2008
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
per la CAMPANIA – NAPOLI Sezione VI N. 7535 Reg.Ric. Anno 2006
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 7535 del 2006, proposto da
BEN TALEB RATIBA
nata a Tunisi (Tunisia) in data 13.11.1963, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sosio Papasso e Luigi Donetto, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Garibaldi n.26
contro
QUESTURA DI NAPOLI
in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio
MINISTERO DELL’INTERNO
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale ope legis domicilia in Napoli alla via Diaz n.11
per l’annullamento
del decreto reso dal Questore di Napoli prot. Cat. A12/2006/Imm/2ì sez./Din./CA n.16125 del 18.09.2006, notificato alla ricorrente in data 07.10.2006, avente ad oggetto il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno;
di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale, comunque lesivo.
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTA la memoria di costituzione dell’Amministrazione intimata, con i relativi allegati;
VISTI gli atti tutti della causa;
UDITI alla pubblica udienza del 19 marzo 2008, relatrice la dr.ssa Ida Raiola, i procuratori delle parti: come da verbale;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato in data 14.11.2006 e depositato in data 06.12.2006, la ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe per i seguenti motivi di diritto:
Eccesso di potere e travisamento dei fatti.
Il Ministero dell’Interno si costituiva e resisteva al ricorso del quale chiedeva il rigetto.
In sede cautelare il Tribunale, con ordinanza n.1008/2007, respingeva l’istanza di sospensiva.
All’udienza pubblica del 19 marzo 2008 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il Tribunale osserva che è destituita di fondamento la doglianza relativa all’illegittimità dell’azione amministrativa, sotto il profilo dell’eccesso di potere e del travisamento del fatto, ascrivibili a deficienze istruttorie, posto che nella doverosa ottica sostanzialistica che richiede l’indagine circa l’effettività del rapporto di lavoro, a fronte dell’esito negativo della pluralità degli accertamenti – tutti con esito negativo – compiuti dagli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di San Giorgio a Cremano presso il domicilio della datrice di lavoro, luogo nel quale la ricorrente avrebbe dovuto prestare la propria attività lavorativa di collaboratrice domestica, nel periodo marzo-aprile 2006 (cfr. copia degli accertamenti nella produzione dell’Amministrazione resistente) non può considerarsi adeguata la prova in contrario offerta dall’istante, che ha prodotto copia delle ricevute dei versamenti postali relativi ai contributi dovuti all’Istitutto Nazionale per la Previdenza Sociale – INPS.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Sussistono giusti motivi di equità, attesi l’oggetto della controversia e la natura degli interessi coinvolti, per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sesta Sezione di Napoli, pronunciando sul ricorso n. 7535 del 2006, proposto da Ben Taleb Ratiba, meglio in epigrafe specificato, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19 marzo 2008.
Dott. Alessandro Pagano Presidente f.f.
Dott.ssa Ida Raiola Giudice est.
Dott. Sergio Zeuli Giudice
___________________________
___________________________