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TAR della Toscana sentenza del 20 marzo 2008 ricorso contro diniego di regolarizzazione

TAR della Toscana sezione I sentenza n. 418 del 20 marzo 2008 ricorso contro diniego di regolarizzazione.
La normativa volta alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro (ai sensi della legge 189/2002 e legge 222/02) prestati da lavoratori extracomunitari presenti sul territorio nazionale deve essere oggetto di un’interpretazione estensiva, essendo la stessa sorretta dalla ratio legis di eliminare il fenomeno del lavoro sommerso, e pertanto non sono ostativi alla regolarizzazione le eventuali irregolarità formali dovendosi avere riguardo al dato sostanziale che, nel caso di specie, appare idoneo a comprovare l’esistenza di un effettivo rapporto di lavoro con un soggetto esercente l’attività di impresa.
Sulla base di ciò, il TAR della Toscana accoglie il ricorso della lavoratrice straniera sulla base delle buste paga dei mesi di gennaio – marzo 2003 e la lettera di licenziamento dell’aprile 2003 che confermano l’effettivo svolgimento del rapporto di lavoro nel periodo considerato

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
– I^ SEZIONE –

nelle persone dei Sigg.ri:
Dott. Gaetano CICCIO’                          – Presidente
Dott.ssa Eleonora DI SANTO                – Consigliere rel. est.
Dott. Bernardo MASSARI                     – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 433/2005 proposto da
MALIK IFTIKHAR AHMAD
rappresentato e difeso dall’Avv. Bhabita Nanwani ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Firenze, Via del Corso n. 2;
contro
la Prefettura di Firenze, in persona del Prefetto p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso i cui Uffici in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4 domicilia;
per l’annullamento
1) del decreto di rigetto e archiviazione della domanda di emersione del lavoro irregolare ai sensi della legge 189/2002 e legge 222/02 (prot. n. 000001363012/16 Immigrazione) emesso dalla Prefettura di Firenze, consegnato a mani difensore del ricorrente in data 13 gennaio 2005;
2) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 18 dicembre 2007 – relatore il Consigliere Eleonora Di Santo – i difensori delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Considerato che il ricorrente ha impugnato il diniego di regolarizzazione motivato con il difetto di legittimazione della Sig.ra Bandoni Patrizia, priva della legale rappresentanza della società MERVIN s.r.l., indicata come soggetto datore di lavoro;
Viste le buste paga dei mesi gennaio-marzo 2003 emesse dalla società MERVIN s.r.l. e la lettera di licenziamento del 22 aprile 2003;
Considerato che tali documenti sembrano confermare l’effettivo svolgimento del rapporto di lavoro;
Ritenuto che la normativa volta alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro prestati da lavoratori extracomunitari presenti sul territorio nazionale debba essere oggetto di un’interpretazione estensiva, essendo la stessa sorretta dalla ratio legis di eliminare il fenomeno del lavoro sommerso, e che, pertanto, non ostino alla regolarizzazione le eventuali irregolarità formali, dovendosi avere riguardo al dato sostanziale che – nel caso di specie – appare idoneo a comprovare l’esistenza di un effettivo rapporto di lavoro con un soggetto esercente l’attività di impresa;
Ritenuto che il suindicato motivo di doglianza (secondo motivo) sia fondato e assorbente di ogni altro e determini l’accoglimento del ricorso;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate tra le parti, stante la particolarità della fattispecie esaminata;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana – Sezione I^, accoglie il ricorso n. 433/2005 e, per l’effetto, annulla il provvedimento con lo stesso impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in FIRENZE, in Camera di Consiglio, il 18 dicembre 2007.
F.to Gaetano Cicciò   Presidente
F.to Eleonora di Santo  Consigliere rel. est.
F.to Mario Uffreduzzi   Direttore della Segreteria
 Depositata in segreteria il  20 MARZO 2008
Firenze, li 20 marzo 2008
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.TO MARIO UFFREDUZZI

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