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TAR di Torino sentenza dell’11 giugno 2008 illegittima revoca pds carenza motivazione

TAR di Torino sentenza dell’11 giugno 2008 illegittima revoca pds carenza motivazione
TAR di Torino, sezione II, sentenza n. 1352 dell’11 giugno 2008 illegittima revoca del permesso di soggiorno per carenza motivazione dell’atto.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino ha accolto il ricorso presentato da un cittadino cinese contro la revoca del permesso di soggiorno disposta dal Questore di Torino per la falsità dei documenti presentati dallo straniero al fine di conseguire la regolarizzazione del proprio soggiorno nel territorio nazionale.
Più precisamente, l’Amministrazione rileva che il cittadino straniero ha provato la propria presenza in Italia, allegando all’istanza di regolarizzazione certificazioni che, da successivi accertamenti sono risultate false o falsificate, come da comunicazione dell’Ufficio Centrale delle Poste di Milano.
Tuttavia, nel rilevare la pretesa falsità della suddetta documentazione l’Amministrazione ha omesso del tutto di specificare quali siano le certificazioni false nonché gli elementi che inducono a tale valutazione. Anche il riferimento alla comunicazione dell’Ufficio postale di Milano, che darebbe conferma della falsità documentale, è del tutto generica e non soddisfa le esigenze di chiarezza e trasparenza cui deve informarsi l’azione amministrativa, poiché non individua gli estremi di tale comunicazione, non ne riferisce il contenuto, neppure succintamente, e non contiene rinvii ad atti dell’istruttoria da cui possano evincersi per relationem le informazioni mancanti.
Un simile corredo motivazionale è, pertanto, generico e inadeguato, poiché non consente all’interessato di comprendere appieno né al giudice di apprezzare le reali ragioni del provvedimento lesivo.
Per tutto ciò, il  ricorso è fondato e viene accolto dal TAR di Torino.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

 sul ricorso numero di registro generale 546 del 2001, proposto da:
Zhou Shoudui, rappresentato e difeso dagli avv. Donatella Bava e Lorenzo Trucco, con domicilio eletto presso Lorenzo Trucco in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 82;
contro
Ministero dell’interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti n. 45;
per l’annullamento
del provvedimento del Questore di Torino in data 6.10.2000, notificato in data 6.1.2001, di revoca del permesso di soggiorno.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9/4/2008 il dott. Richard Goso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino cinese, contesta la legittimità del provvedimento prot. reg. 98 3270 del 6 ottobre 2000, con il quale il Questore di Torino ha revocato il permesso di soggiorno rilasciatogli in data 29 marzo 2000, ai sensi dell’articolo 3 del d.P.C.M. 16 ottobre 1998, con scadenza al 23 novembre 2001.
Il provvedimento impugnato è motivato con riferimento alla falsità dei documenti presentati dallo straniero al fine di conseguire la regolarizzazione del proprio soggiorno nel territorio nazionale.
Più precisamente, l’Amministrazione rileva che “la suindicata persona ha provato la propria presenza in Italia in data anteriore al 27.03.1998, allegando all’istanza di regolarizzazione certificazioni che, da successivi accertamenti esperiti presso l’Ente emittente, sono risultate false o falsificate, come da comunicazione dell’Ufficio Centrale delle Poste di Milano”.
Soggiunge l’Amministrazione che, per tali fatti, la persona interessata “è stata deferita all’Autorità Giudiziaria competente”.
Con il ricorso giurisdizionale in trattazione, l’esponente deduce i vizi di “eccesso di potere; totale carenza di motivazione; ingiustizia manifesta”.
Dai contenuti del ricorso, possono evincersi, più analiticamente, le seguenti censure di legittimità:
I) i presupposti già valutati dall’Amministrazione ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per regolarizzazione non avrebbero potuto fondare il successivo provvedimento di revoca, dal momento che i necessari accertamenti e controlli potevano unicamente essere svolti prima del rilascio;
II) la motivazione dell’atto non specifica le certificazioni false che sarebbero state prodotte dall’interessato e la comunicazione che darebbe atto di tale falsità è individuata in modo del tutto generico;
III) il falso documentale rileva solo allorché sia stato accertato in sede giudiziaria;
IV) l’Amministrazione ha omesso di valutare l’ulteriore prova presentata dal ricorrente, costituita da una dichiarazione del parroco di Bagnolo Piemonte che ne attesta l’arrivo in Italia in data 9 aprile 2007.
In forza di tali censure, il ricorrente insta conclusivamente per l’annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione dell’esecuzione.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione dell’interno, opponendosi all’accoglimento del gravame con semplice comparsa di stile.
Con tre successive ordinanze collegiali (nn. 165 del 6 febbraio 2003, 597 del 12 giugno 2003 e 1067 del 23 ottobre 2003), veniva disposto l’espletamento di incombenti istruttori.
L’Amministrazione non ha ottemperato.
Con ordinanza collegiale n. 1545 del 18 dicembre 2003, era quindi accolta l’istanza cautelare proposta in via incidentale dal ricorrente, sul rilievo dell’inadeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato.
Il ricorso è stato chiamato alla pubblica udienza del 9 aprile 2008, alla quale nessuno è comparso per le parti, e ritenuto in decisione.
Nel merito, occorre anzitutto rilevare come siano palesemente destituite di fondamento le censure di legittimità sopra riferite sub I) e III).
Quanto alla prima di esse, è appena il caso di rilevare che, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, il rilascio del permesso di soggiorno non consuma affatto il potere dell’amministrazione di valutare i presupposti che legittimano il soggiorno dello straniero in Italia.
Nel caso di specie, l’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza, riferiti alla pretesa falsità documentale commessa dallo straniero, avrebbe reso doverosa la caducazione del titolo di soggiorno già rilasciato al medesimo.
E’ del tutto priva di pregio giuridico, in secondo luogo, l’affermazione secondo la quale l’amministrazione non avrebbe potuto valorizzare la ritenuta falsità documentale ai fini dell’adozione del provvedimento di revoca, prima che detta falsità fosse stata accertata “nelle opportune sedi giudiziarie”, dal momento che nessuna disposizione richiede la necessità della condanna penale e la formazione di tale presupposto sarebbe difficilmente compatibile con la tempistica del relativo procedimento amministrativo.
Sono fondate, invece, e meritano di essere condivise le censure sopra riferite sub II) e IV).
Le carenze del supporto motivazionale del provvedimento impugnato, già poste in luce con l’ordinanza cautelare che ne ha sospeso l’esecuzione, sono palesi e non possono che determinare una diagnosi di invalidità dell’atto sotto il dedotto profilo del difetto di motivazione.
Nel rilevare la pretesa falsità della documentazione presentata dall’interessato ai fini di conseguire la regolarizzazione, infatti, l’Amministrazione omette del tutto di specificare quali siano le certificazioni false nonché gli elementi che inducono tale valutazione.
Anche il riferimento alla comunicazione dell’Ufficio postale di Milano, che darebbe conferma della falsità documentale, è del tutto generica e non soddisfa le esigenze di chiarezza e trasparenza cui deve informarsi l’azione amministrativa, poiché non individua gli estremi di tale comunicazione, non ne riferisce il contenuto, neppure succintamente, e non contiene rinvii ad atti dell’istruttoria da cui possano evincersi per relationem le informazioni mancanti.
Un simile corredo motivazionale è, pertanto, generico e inadeguato, poiché non consente all’interessato di comprendere appieno né al giudice di apprezzare le reali ragioni del provvedimento lesivo.
Per completezza, è opportuno soffermarsi anche sull’ultima censura, riferita all’omessa valutazione di un documento che il richiedente avrebbe, a suo tempo, presentato ai fini della regolarizzazione e che l’Amministrazione ha del tutto omesso di valutare in sede di revoca.
Trattasi di una dichiarazione datata 2 febbraio 1999, con la quale il parroco di Bagnolo Piemonte attesta, tra l’altro, che l’interessato “è venuto in Italia il 9-4-1997”.
La mancata collaborazione dell’Amministrazione, che ha ripetutamente omesso di ottemperare alle ordinanze istruttorie della Sezione, non consente di apprendere con certezza se tale elemento di prova fosse stato effettivamente prodotto dal richiedente il permesso di soggiorno, ma comporta comunque che si debba dare credito, in quanto non contrastata, alla ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente.
Ciò premesso, è agevole rilevare la fondatezza della doglianza in esame, poiché il documento in parola rappresenta sicuramente un elemento di rilievo, astrattamente idoneo a comprovare la presenza in Italia dello straniero alla data presa in considerazione dalla legge, che l’Amministrazione era tenuta a valutare prima di determinarsi in ordine alla revoca del permesso di soggiorno.
Equivale a dire che, in presenza di tale documento, l’Amministrazione non avrebbe potuto fondare la decisione caducatoria sulla sola circostanza della riscontrata falsità documentale, dovendo valutare se la dichiarazione del parroco fosse genuina e idonea, di per sé, a comprovare compiutamente i presupposti richiesti dalla normativa sulla regolarizzazione degli stranieri.
Anche sotto questo profilo, pertanto, il provvedimento impugnato si appalesa viziato per carenza di motivazione.
Il ricorso, in conclusione, è fondato e deve essere accolto.
Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9/4/2008 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Francesco Brandileone, Consigliere
Richard Goso, Referendario, Estensore
   
   
L’ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/06/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

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