TAR Emilia Romagna – Bologna – sezione I – sentenza del 14 febbraio 2008 n. 212/2008 – permesso di soggiorno per motivi di accesso al lavoro oppure per lavoro subordinato o autonomo ai minori.
Quando si parla di “minori affidati” si fa riferimento (secondo la Corte Costituzionale con sentenza n. 184/1983) non solo a quelli sottoposti ad affidamento amministrativo o giudiziario ma anche a quelli sottoposti a tutela ai sensi degli articoli art. 343 e seguenti del Codice Civile
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L’EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE I
Registro Sentenze: 212/2008
Registro Generale: 1423/2007
nelle persone dei Signori:
CALOGERO PISCITELLO Presidente
GIORGIO CALDERONI Consigliere
SERGIO FINA Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
nella Camera di Consiglio del 17 Gennaio 2008
Visto il ricorso 1423/2007 proposto da:
BRAGANCIUC VEACESLAV
rappresentato e difeso da:
SPINOZZI AVV. MASSIMO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA URBANA 13
presso
CARRONI AVV. DONATELLA CRISTINA
contro
QUESTURA DI BOLOGNA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RENI 4
presso la sua sede
e nei confronti di
MINISTERO DELL’INTERNO n.c.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visto le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Cons. dott. Sergio Fina;
Udito, alla Camera di Consiglio del 17.1.2008, gli avvocati presenti per le parti come da verbale;
Visti gli artt. 21 e 236 della L.n. 1034/71 come modificata dalla L.n. 205/2000e ritenuto che è possibile procedere in forma semplificata;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
La domanda prodotta ai sensi dell’art. 32 del D.lgs n. 286/1998 come modificato dalla L. n. 189/2002 era respinta per mancanza dei limiti temporali di permanenza e del progetto formativo previsti dalla predetta disposizione.
Con apposito decreto il Tribunale per i Minorenni di Milano disponeva l’affidamento del minore ai Servizi Sociali del Comune di Milano e il minore medesimo era da quest’ultimo affidato alla Casa famiglia “ Il Veliero”.
Il ricorso è fondato.
L’art.32 del D.lgs. n. 286/1998 consente che al cittadino straniero divenuto maggiorenne può essere rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di accesso al lavoro oppure per lavoro subordinato o autonomo a condizione che nei suoi confronti siano applicate le disposizioni di cui all’art.31 /1° e 2° c vale a dire quando lo straniero sia soggiornante in Italia con la propria famiglia ovvero si tratti di minori che siano destinatari in Italia di provvedimenti di affidamento e quindi vengano in rilievo situazioni sintomatiche di un certo radicamento nel nostro paese.
Deve in proposito precisarsi che la disposizione va interpretata tenendo conto dei principi enunciati dalla sentenza n. 198 del 2003 della Corte Costituzionale che ha ritenuto la nozione di “minori comunque affidati” inclusiva di quelli sottoposti non solo ad affidamento amministrativo o giudiziario ai sensi della L. n. 184/1983, ma anche a tutela ai sensi degli art.343 e seguenti del Codice Civile.
Tale impostazione non è smentita dall’art. 32/1°c bis del D.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla L. n. 189/2002 per il quale il permesso di soggiorno per essere rilasciato ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto d’integrazione sociale e civile gestito da un Ente pubblico o privato.
Infatti tale disposizione ha introdotto un’ulteriore e distinta fattispecie in base alla quale può essere rilasciato il permesso di soggiorno senza incidere sui casi già ammessi dal precedente 1° comma, sicchè i rispettivi contenuti delle disposizioni vanno ritenuti alternativi e non cumulativi.
Ne discende che nel caso in esame avendo il giudice tutelare deferito la tutela al Dirigente di un Ente pubblico ed essendo stato, il minore, affidato da questi ad un parente del ricorrente, trova applicazione il primo comma dell’art.32 del D.lgs. n 286/1998, senza che ricorrano le ulteriori condizioni previste dai commi successivi per i minori non accompagnati.
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso è fondato e quindi deve essere accolto.
Le spese, tenuto conto del carattere interpretativo delle questioni poste, possono compensarsi tra le parti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 17gennaio 2008.
Presidente f.to Calogero Piscitello
Cons. rel. Est. F.to Sergio Fina
Depositata in Segreteria in data 14.2.2008
Bologna li 14.2.2008
Il Segretario
f.to Luciana Berenga