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Tar Emilia Romagna 20 dicembre 2007 – Regolarizzazione straniero condannato

TAR Emilia Romagna Sezione I numero 4616 del 2007

Regolarizzazione dello straniero condannato per reati

La regolarizzazione di lavoratori extracomunitari non è possibile per tutti coloro che risultino denunciati per i reati previsti dagli artt. 380 e 381 del c.p.p., salvo che il procedimento si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o che non costituisce reato, che l’imputato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dall’art.411 del c.p.p..

REPUBBLICA  ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER  L’EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA

SEZIONE I

 

Registro Sentenze: 4616/2007

Registro Generale: 780/2004

 

nelle persone dei Signori:

 

CALOGERO PISCITELLO                        Presidente

CARLO TESTORI                                       Consigliere

SERGIO FINA                                             Consigliere relatore est.

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso 780/2004  proposto da:

LAFDALI MOHAMED

rappresentato e difeso da:

ASCARI AVV. DAVIDE

con domicilio eletto in BOLOGNA

STRADA MAGGIORE 53

presso

SEGRETERIA TAR  

contro

PREFETTURA DI MODENA

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO 

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA RENI 4

presso la sua sede;

per l’annullamento

del decreto della Prefettura di Modena del 4.3.2004, notificato il 10.3.2004, di rigetto dell’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il cons. dott. Sergio Fina;

Udito, alla pubblica udienza del 22.11.2007, gli avvocati delle parti presenti come da verbale;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Viene impugnato il decreto di diniego di regolarizzazione emesso nei confronti del ricorrente dal Prefetto della Provincia di Modena.

Deve precisarsi che il provvedimento oggetto del presente gravame è stato reso a seguito di sentenza n. 285/04 di questa Sezione, di annullamento, per difetto di motivazione, di un precedente atto di diniego di legalizzazione dello straniero.  

Con articolati motivi il ricorrente deduce la violazione dell’art.1/8°c dela L.n. 222/2002 ed  eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento.

I profili di ricorso appaiono del tutto inconsistenti.

Occorre anzitutto porre in evidenza che l’art.1/8°c lett.c della L. n. 222/2002 dispone l’inapplicabilità delle disposizioni riguardanti la regolarizzazione del lavoratori extracomunitari che risultino denunciati per uno dei rati previsti dagli art.380 e 381 del c.p.p., salvo che il procedimento si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o che non costituisce reato, che l’imputato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dall’art.411 del c.p.p.. 

Nel caso in esame a carico del ricorrente non risultavano semplici denunce, ma anche diverse condanne in relazione ai reati di spaccio di sostanze stupefacenti – art.81 e 110 C.P. e art. 73 L. n.309/1990 – e furto aggravato – art. 624 e 625 C.P., reati ostativi alla regolarizzazione.

Con riguardo alla dedotta violazione dell’art.3 della L. n. 241/1990 va rilevato che  l’operato dell’Amministrazione appare, sia pure in modo sintetico, debitamente motivato in ordine alle circostanze di fatto e alle ragioni di diritto poste a base del provvedimento impugnato.

Quanto agli altri denunciati vizi di eccesso di potere va detto che è del tutto irrilevante, ai fini che qui interessano, la positiva conclusione del periodo di affidamento in prova al servizio sociale, istituto che, peraltro, è totalmente estraneo, per natura e presupposti, a quello della riabilitazione.

Per quanto precede il ricorso è infondato e quindi deve essere respinto.

Le spese possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 22 novembre 2007.

Presidente f.to Calogero Piscitello

Cons. rel. Est. F.to Sergio Fina

Depositata in Segreteria in data 20.12.2007

Bologna, lì 20.12.2007

Il Segretario

f.to Luciana Berenga


 

 

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