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TAR Emilia Romagna 20 dicembre 2007 Soggiorno regolare per carta di soggiorno

Sentenza n.4615 del 20 dicembre 2007 Tribunale Amministrativo Regionale – Emilia-Romagna Bologna sezione I
Annullamento dell’atto con il quale si dichiara irricevibile l’istanza di rilascio carta di soggiorno -richiesta risarcimento danni

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale amministrativo regionale per l’ emilia-romagna bologna sezione I

nelle persone dei Signori:

CALOGERO PISCITELLO Presidente

CARLO TESTORI Consigliere relatore

SERGIO FINA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex articolo 9 legge n.205/2000
nella Camera di Consiglio del 6 dicembre 2007
Visto il ricorso n. 1288/2007 proposto da:
MALOVIC VLASTA
rappresentata e difesa da MAGRI AVV. MARCO – ANGIOLINI AVV. VITTORIO – CUNIBERTI AVV. MARCO – con domicilio eletto in BOLOGNA VIA DEI MILLE N.19 presso CALIFANO AVV. SILVIA

contro

QUESTURA DI FERRARA

MINISTERO DELL’INTERNO

rappresentati e difesi da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede;

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

dell’atto in data 1 agosto 2007 con cui è stata stabilita irricevibile l’istanza di carta di soggiorno avanzata dalla ricorrente, nonchè per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente in dipendenza dell’illegittimità degli atti impugnati.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

QUESTURA DI FERRARA

MINISTERO INTERNO

Udito il relatore Cons. CARLO TESTORI;

Uditi, altresì, gli Avvocati presenti come da verbale, anche in relazione all’applicazione dell’articolo9 della legge n. 205/2000;

Ritenuti sussistenti i presupposti per la definizione del ricorso con sentenza succintamente motivata, a norma dell’articolo 26 della legge n. 1034/1971, come modificato dall’articolo 9 della legge n. 205/2000;

Premesso che l’articolo 9 del T.U. n. 286/1998 (recante "Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo") dispone al comma 1:

"Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un Permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell’articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all’articolo 29, comma 1".

Rilevato:

che nel caso in esame il punto di diritto da chiarire riguarda il dies a quo del periodo quinquennale utile per concretare il presupposto richiesto dal citato articolo 9, trattandosi di straniero entrato irregolarmente in Italia che ha fruito della procedura di emersione di cui all’articolo 33 della legge n. 189/2002;

che, in particolare, la ricorrente ha ottenuto (al termine della procedura in questione) il Permesso di soggiorno dalla Questura di Trento in data 9/4/2003 e da tale data la Questura di Ferrara fa decorrere il termine di cinque anni;

che, al contrario, la ricorrente ritiene che il predetto termine decorra dal 10/6/2002, data di riferimento per la presenza in Italia utile (anzi necessaria) per l’esito positivo della procedura di emersione;

Considerato che la lettura della disposizione ex articolo 9 proposta dalla ricorrente appare più convincente tenuto conto:

che la procedura di emersione ha prodotto l’effetto di regolarizzare, anche per il passato, la posizione dello straniero originariamente irregolare (si vedano in particolare, con riferimento al profilo contributivo, nonché alla perseguibilità "per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all’occupazione" del lavoratore straniero antecedenti all’entrata in vigore della legge Bossi-Fini, i commi 3.a) e 6 del citato articolo 33);

che il dato testuale dell’ (nella formulazione oggi vigente, introdotta dal D.Lgs. 8 gennaio 2007 n. 3), pur apparentemente favorevole all’interpretazione seguita dall’Amministrazione (laddove subordina il rilascio del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo al "possesso, da almeno cinque anni" di un Permesso di soggiorno in corso di validità), va tuttavia letto alla luce dell’articolo 4 della direttiva 2003/109/CE (a cui il citato D.Lgs. n. 3/2007 ha inteso dare attuazione), che al primo comma così dispone:

"Gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda";

per cui, regolarizzata la posizione della ricorrente dalla data del 10/6/2002, è da quella data che va fatto decorrere il periodo di soggiorno quinquennale utile per ottenere il Permesso di soggiorno ex articolo 9 T.U.;

che la diversa interpretazione fatta propria dall’Amministrazione comporta la conseguenza, irragionevole e ingiusta, che il dies a quo del periodo quinquennale ex articolo 9 non sarebbe lo stesso per tutti gli stranieri "regolarizzati", ma dipenderebbe da circostanze del tutto casuali (legate al maggiore o minore carico di lavoro della singola Questura, ovvero al grado di efficienza della stessa);

Ritenuto in conclusione:

che nel caso in esame il periodo di cinque anni utile per il rilascio del Permesso di soggiorno ex articolo 9 va calcolato dal 10/6/2002 e dunque è maturato il 10/6/2007;

che il ricorso va perciò accolto, per quanto riguarda l’azione impugnatoria e che il provvedimento impugnato va quindi annullato; la Questura di Ferrara deve conseguentemente riesaminare l’istanza della ricorrente e ripronunciarsi su di essa sulla base delle indicazioni contenute nella presente sentenza, fatte salve le valutazioni di competenza dell’Amministrazione in ordine alla sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti per il rilascio del Permesso di soggiorno di cui si tratta;

che va dichiarata invece inammissibile la domanda risarcitoria, formulata in termini del tutto generici;

che la novità della questione giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.

BOLOGNA , li 6 dicembre 2007.

Presidente f.to Calogero Piscitello

Cons. Rel. est. F.to Carlo Testori

Depositata in Segreteria in data 20.12.2007

Bologna li, 20.12.2007

Il Segretario
f.to Luciana Berenga

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