TAR Emilia Romagna – Bologna – Sezione I – Sentenza n. 69 del 17 gennaio 2008 Rinnovo permesso di soggiorno – Diniego per insufficienza mezzi sussistenza – Errata valutazione delle condizioni economiche pregresse
E’ illegittimo il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno fondato sulla carenza di sufficienti mezzi di sussistenza. Nel caso di specie l’Amministrazione ha negato il rinnovo del permesso, rivolgendo la sua attenzione esclusivamente al passato (mancato conseguimento di un reddito pari all’assegno sociale), anziché, prevalentemente, al futuro. Il parametro dell’assegno sociale, mentre non può assumere valenza di soglia rigida e vincolante ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, può senz’altro rappresentare un termine di raffronto utile e ragionevole in base al quale valutare il dato dell’adeguatezza reddituale; tale valutazione non può risultare di per sé sola sufficiente a definire il procedimento, dovendo invece inserirsi in un "paniere" di elementi rilevanti, tra i quali in primo luogo le concrete prospettive lavorative (e dunque anche reddituali). Il provvedimento qui impugnato, pertanto, è illegittimo e va annullato in quanto, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, ha assunto a parametro pressoché inderogabile ed automatico l’importo annuo dell’assegno sociale ed il reddito pregresso (per il 2004), in particolare omettendo di valutare adeguatamente, in sede prognostica per il futuro, le circostanze obiettive rappresentate e documentate dal ricorrente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L’EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE I
Registro Sentenze: 69/2008
Registro Generale: 206/2006
nelle persone dei Signori:
CALOGERO PISCITELLO Presidente
GIORGIO CALDERONI Cons., relatore
GRAZIA BRINI Cons.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 206/2006 proposto da:
MOHAMMAD ILIAS
rappresentato e difeso da:
PAGANI AVV. GIANLUIGI
GRANDI AVV. MICAELA
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA S.VITALE N.40/3/A
presso
PAGANI AVV. GIANLUIGI
contro
MINISTERO DELL’INTERNO
QUESTURA DI BOLOGNA
rappresentata e difesa da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RENI 4
presso la sua sede;
per l’annullamento
del provvedimento della Questura di Bologna emesso in data 18.1.2006, di non accoglimento della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. Giorgio Calderoni;
Uditi, alla pubblica udienza del 6.12.2007, gli avvocati delle parti, presenti come da verbale;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, di nazionalità pakistana, espone in fatto di essere regolarmente residente in Italia da 15 anni e di aver sempre percepito un reddito sufficiente per il proprio sostentamento; da ultimo – dopo esser dovuto ritornare, per motivi familiari, nel paese di origine dal 12.3.2003 al 6.5.2003 – costituiva nel maggio 2004, con altri due connazionali, una s.n.c. da cui iniziava a percepire, in qualità di socio lavoratore, lo stipendio netto mensile di 900 euro mensili; in data 5.12.2005 veniva assunto a tempo indeterminato dalla medesima società e con racc. A.R. 22.12.2005 inviava alla Prefettura di Bologna copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato e del contratto di soggiorno.
Avverso il successivo decreto questorile 18.1.2006 (di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, motivato con richiamo all’art. 29 comma 3 lett. “b” D.Lgs. 286/98 e all’importo annuo dell’assegno sociale), il ricorrente deduce le censure di violazione degli artt. 2,3,4,10 e 97 Cost.; degli 4,5,6,22, 29 T.U. 286/98; degli artt 3 e 13 D.P.R. 394/99; degli artt. 1,3,7,8,9,10 e 10 bis legge n. 241/90, così articolate:
I. erroneità del richiamo all’art. 29 comma 3 lett. b) D.Lgs. 286/98, che si riferisce alla diversa ipotesi del ricongiungimento familiare;
II. redazione del provvedimento unicamente in lingua italiana;
III. la Questura avrebbe dovuto valutare la situazione dello straniero al momento dell’istruttoria;
IV. la Questura ha, invece, verificato la sussistenza del reddito del ricorrente, solo con riferimento all’anno precedente all’istanza;
V. in considerazione della menzionata circostanza
eccezionale del suo ritorno per due mesi in Pakistan nel 2003, la Questura avrebbe dovuto concedergli il rinnovo del permesso di soggiorno per almeno sei mesi, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 394/1999;
VI. il ricorrente disporrebbe di tutti i requisiti per l’ingresso e il soggiorno nello Stato;
VII. la Questura non avrebbe tenuto conto dei documenti inviati dal ricorrente, in seguito al preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge n. 241/90;
VIII. il diniego non sarebbe adeguatamente motivato;
IX. il diniego contrasterebbe con il principio di proporzionalità, di derivazione comunitaria.
2. Resiste al ricorso – con atto di mera forma – il Ministero dell’Interno, mentre l’Ufficio immigrazione della Questura di Bologna ha trasmesso direttamente relazione e documentazione.
3. La domanda cautelare proposta dalla ricorrente veniva accolta da questa Sezione (ordinanza n. 215/2006).
Dopodichè, il ricorso passava in decisione all’odierna udienza pubblica, in vista della quale il ricorrente dimetteva memoria e documenti.
4.1. Ciò premesso, il Collegio rileva che, essendo il diniego controverso motivato con esclusivo riferimento alla mancanza di sufficienti mezzi di sussistenza, il presente thema decidendum risulta circoscritto alla questione di diritto, consistente nello stabilire a quali criteri e parametri l’Amministrazione dell’Interno debba fare riferimento, al fine di valutare la situazione reddituale dello straniero, richiedente il rinnovo del titolo di soggiorno per motivi di lavoro subordinato: questione di diritto sulla quale la Sezione ha di recente maturato una propria meditata posizione, esposta in numerose pronunce (cfr. ad es. 3.8.2007, n. 1774 e n. 1785; 29.11.2007, n. 3608) e dalla quale il Collegio non intende, pertanto, discostarsi.
4.2. Questi, dunque, i punti sufficientemente stabili in subiecta materia cui la Sezione è approdata, dopo approfondita disamina del quadro normativo di riferimento:
a) il contratto di soggiorno per lavoro in essere equivale alla (cioè vale ad assicurare, in linea di massima e salva verifica dei contenuti contrattuali, la) disponibilità di un reddito sufficiente per il rinnovo del permesso di soggiorno;
b) nella logica del legislatore, dunque, mentre il rinnovo è in via generale condizionato alla disponibilità reddituale, quando si tratta di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro esso è subordinato all’esistenza di un elemento (il contratto di soggiorno) idoneo a dimostrare non tanto la disponibilità, quanto la capacità reddituale (viene in tal modo privilegiato un profilo rivolto al futuro, piuttosto che un elemento riguardante il periodo già decorso);
c) in altre parole, l’ingresso e la permanenza del lavoratore extracomunitario in Italia sono subordinati, rispettivamente, alla stipula e alla sussistenza di un contratto di soggiorno, per cui il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno conseguono ad una valutazione prognostica favorevole circa l’inserimento dello straniero nel mondo del lavoro e la conseguente percezione di un reddito sufficiente per il sostentamento suo e dei familiari conviventi a carico;
d) se lo straniero richiedente il rinnovo può far valere un contratto di soggiorno stipulato in tempi non troppo recenti (a titolo indicativo, da non meno di sei mesi) la sua posizione lavorativa risulta caratterizzata da apprezzabile stabilità, che tanto più risulterà evidente quanto più risalente è la stipula del contratto questione; e la stabilità della posizione lavorativa rappresenta la migliore garanzia di proficuo inserimento sociale, rispetto alla quale il dato relativo alla pregressa disponibilità reddituale perde rilievo perché comunque assorbito dal contratto in essere;
e) se invece il contratto di soggiorno per lavoro fatto valere è stato stipulato in tempi molto recenti, esso può indurre non irragionevoli dubbi circa la effettiva stabilità (cioè la non precarietà) della posizione lavorativa dello straniero; in tal caso l’elemento della pregressa disponibilità reddituale serve per dimostrare che nel periodo di validità del permesso scaduto l’interessato ha goduto di risorse economiche documentabili e non provenienti da fonti illecite;
f) nel caso in cui la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno si fondi su un contratto stipulato poco prima della decisione dell’Amministrazione e lo straniero non sia stato in grado di dimostrare di avere fruito per il passato di redditi leciti non irrilevanti, la valutazione discrezionale della P.A. potrà anche orientarsi negativamente o, quantomeno, indurre ad un rinnovo per un tempo limitato, salva verifica dei successivi sviluppi: occorre comunque sottolineare ulteriormente che la valutazione discrezionale dell’Amministrazione va necessariamente calibrata sulle caratteristiche di ogni singolo caso;
g) quanto ai parametri in base ai quali valutare l’adeguatezza reddituale sottoposta al vaglio dell’autorità di pubblica sicurezza, non può ritenersi applicabile e vincolante il disposto – anche qui richiamato dalla Questura di Bologna – di cui all’art. 29 comma 3 lett. b) del T.U., che fa riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale: ciò in quanto il parametro in questione è espressamente richiamato nella disposizione citata, recante la specifica disciplina del ricongiungimento familiare, nonché in altre puntualmente riferite a singoli istituti [l’art. 16 comma 3 lett. b) del Regolamento a proposito dei requisiti per ottenere la carta di soggiorno, nonché l’art. 9 comma 1 T.U., come sostituito dal D.Lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, a proposito del "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo"]; per cui, non può ritenersi casuale il mancato richiamo all’assegno sociale nella disciplina del rinnovo del permesso di soggiorno; così come non è casuale la differenza con la disciplina di cui alla previgente legge Martelli (D.L. n. 416/1989 convertito con legge n. 39/1990) che all’art. 4 comma 8 configurava la disponibilità "di un reddito minimo pari all’importo da pensione sociale", quale presupposto per il primo rinnovo del permesso di soggiorno;
h) l’importo dell’assegno sociale, peraltro, può essere utilmente individuato come parametro di ragionevolezza in base al quale valutare l’adeguatezza o meno del reddito percepito dallo straniero nel passato o atteso nel futuro per effetto del contratto di soggiorno in corso;
i) in conclusione, il parametro dell’assegno sociale, mentre non può assumere valenza di soglia rigida e vincolante ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, può invece senz’altro rappresentare un termine di raffronto utile e ragionevole in base al quale valutare il dato dell’adeguatezza reddituale, nei limiti (precedentemente precisati) in cui questa può rilevare ai fini di cui sopra; ciò significa che tale valutazione, da un lato, non deve essere operata attraverso l’automatico aggancio ad un valore minimo (non raggiungendo il quale l’istanza di rinnovo avrebbe respinta), dall’altro non può risultare di per sé sola sufficiente a definire il procedimento, dovendo invece inserirsi in un "paniere" di elementi rilevanti, tra i quali in primo luogo le concrete prospettive lavorative (e dunque anche reddituali) dello straniero richiedente il rinnovo del permesso di soggiorno, ma anche la durata della sua permanenza in Italia e il grado di inserimento sociale, documentato ad esempio dal percorso lavorativo pregresso e dall’esistenza di vincoli familiari.
4.3. Il provvedimento qui impugnato non risulta rispondente ai canoni ermeneutici enunciati al punto precedente, in quanto, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, ha assunto a parametro pressoché inderogabile ed automatico l’importo annuo dell’assegno sociale ed il reddito pregresso (per il 2004), in particolare omettendo di valutare adeguatamente, in sede prognostica per il futuro, le circostanze obiettive rappresentate e documentate con lettera 16.5.2005 dei legali del ricorrente (assunzione in qualità di lavoratore subordinato presso la S.n.c. sopra menzionata).
In sostanza, l’Amministrazione ha rivolto la sua attenzione esclusivamente al passato (mancato conseguimento di un reddito pari all’assegno sociale), anziché, prevalentemente, al futuro, e dunque:
– non ha effettuato quella valutazione discrezionale ad ampio spettro che, invece, le è imposta dal quadro normativo, come sopra ricostruito;
– è, così, incorsa nelle censure di violazione di legge e difetto di motivazione, dedotte dal ricorrente: censure che, alla stregua di quanto precede, devono essere accolte, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e assorbimento delle ulteriori deduzioni.
Tale valutazione discrezionale andrà, pertanto, effettuata dall’Amministrazione in sede di riedizione del potere amministrativo, conseguente alla presente pronuncia di rimozione del diniego controverso, e con riferimento a tutte le evenienze fattuali sin qui richiamate (in primis, il reddito derivante dal contratto di lavoro e soggiorno con la Gujrat S.n.c.).
5. Conclusivamente, il ricorso va accolto nei sensi che precedono, con consequenziale annullamento del provvedimento impugnato.
In considerazione del maturare dell’avviso, qui seguito dal Collegio, in epoca successiva all’adozione del provvedimento impugnato, appare equo disporre l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, il 6 dicembre 2007.
Presidente f.to Calogero Piscitello
Cons. Rel. est. F.to Giorgio Calderoni
Depositata in Segreteria in data 17.1.2008
Bologna li 17.1.2008
Il Segretario
f.to Luciana Berenga