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TAR Emilia Romagna Sentenza 11 novembre 2008 conversione pds minore età in lavoro

TAR Emilia Romagna Sentenza 11 novembre 2008 conversione pds minore età in lavoro
TAR Emilia Romagna Sentenza  11 novembre 2008 n. 4488 conversione pds minore età in lavoro
Nel caso di specie la Questura di Modena ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in quello per lavoro subordinato presentato dall’istante ai sensi dell’art. 32 del D.lgs n. 286/1998 come modificato dalla L. n. 189/2002.
La domanda veniva respinta per mancanza dei limiti temporali di permanenza e del progetto formativo previsti dalla predetta disposizione. Con apposito decreto il Giudice Tutelare presso il Tribunale di Sassuolo deferiva la tutela del minore al direttore del distretto USL di Sassuolo essendo privo di altri riferimenti parentali sul territorio nazionale.
Ebbene, ai sensi dell’art.32 del D.lgs. n. 286/1998 al cittadino straniero divenuto maggiorenne può essere rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di accesso al lavoro oppure per lavoro subordinato o autonomo a condizione che nei suoi confronti siano applicate le disposizioni di cui all’art.31 /1° e 2° c vale a dire quando lo straniero sia soggiornante in Italia con la propria famiglia ovvero si tratti di minori che siano destinatari in Italia di provvedimenti di affidamento e quindi vengano in rilievo situazioni sintomatiche di un certo radicamento nel nostro paese.
La disposizione va interpretata tenendo conto dei principi enunciati dalla sentenza n. 198 del 2003 della Corte Costituzionale che ha ritenuto la nozione di “minori comunque affidati” è inclusiva di quelli sottoposti non solo ad affidamento amministrativo o giudiziario ai sensi della L. n. 184/1983, ma anche a tutela ai sensi degli art.343 e seguenti del Codice Civile.
Ne discende che nel caso in esame avendo il giudice tutelare deferito la tutela, trova applicazione il primo comma dell’art.32 del D.lgs. n 286/1998, senza che ricorrano le ulteriori condizioni previste dai commi successivi per i minori non accompagnati.
Per tutte le considerazioni fatte, il ricorso è fondato e quindi viene accolto dal TAR del’Emilia Romagna.

N. 04488/2008 REG.SEN.
N. 00916/2008 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 916 del 2008, proposto da:
Uran Allmeta, rappresentato e difeso dall’avv. Davide Ascari, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
contro
Questura di Modena, rappresentato e difeso dall’Avvocatura, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento della Questura di Modena, notificato in data 28.6.2008, che ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente;
nonchè di ogni altro atto connesso presupposto e/o conseguenziale;.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Questura di Modena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23/10/2008 il dott. Sergio Fina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Viene impugnato il decreto di rigetto dell’istanza tendente a ottenere la conversione del permesso di soggiorno per minore età in quello per lavoro subordinato.
La domanda prodotta ai sensi dell’art. 32 del D.lgs n. 286/1998 come modificato dalla L. n. 189/2002 era respinta per mancanza dei limiti temporali di permanenza e del progetto formativo previsti dalla predetta disposizione.
Con apposito decreto il Giudice Tutelare presso il Tribunale di Sassuolo deferiva la tutela al direttore del distretto USL di Sassuolo essendo il minore privo di altri riferimenti parentali sul territorio nazionale.
Il ricorso è fondato.
L’art.32 del D.lgs. n. 286/1998 consente che al cittadino straniero divenuto maggiorenne può essere rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di accesso al lavoro oppure per lavoro subordinato o autonomo a condizione che nei suoi confronti siano applicate le disposizioni di cui all’art.31 /1° e 2° c vale a dire quando lo straniero sia soggiornante in Italia con la propria famiglia ovvero si tratti di minori che siano destinatari in Italia di provvedimenti di affidamento e quindi vengano in rilievo situazioni sintomatiche di un certo radicamento nel nostro paese.
Deve in proposito precisarsi che la disposizione va interpretata tenendo conto dei principi enunciati dalla sentenza n. 198 del 2003 della Corte Costituzionale che ha ritenuto la nozione di “minori comunque affidati” inclusiva di quelli sottoposti non solo ad affidamento amministrativo o giudiziario ai sensi della L. n. 184/1983, ma anche a tutela ai sensi degli art.343 e seguenti del Codice Civile.
Tale impostazione non è smentita dall’art. 32/1°c bis del D.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla L. n. 189/2002 per il quale il permesso di soggiorno per essere rilasciato ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto d’integrazione sociale e civile gestito da un Ente pubblico o privato.
Infatti tale disposizione ha introdotto un’ulteriore e distinta fattispecie in base alla quale può essere rilasciato il permesso di soggiorno senza incidere sui casi già ammessi dal precedente 1° comma, sicchè i rispettivi contenuti delle disposizioni vanno ritenuti alternativi e non cumulativi.
Ne discende che nel caso in esame avendo il giudice tutelare deferito la tutela, trova applicazione il primo comma dell’art.32 del D.lgs. n 286/1998, senza che ricorrano le ulteriori condizioni previste dai commi successivi per i minori non accompagnati..
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso è fondato e quindi deve essere accolto.
Le spese, tenuto conto del carattere interpretativo delle questioni poste, possono compensarsi tra le parti
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA – SEZIONE I^- definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 23/10/2008 con l’intervento dei Magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Grazia Brini, Consigliere
Sergio Fina, Consigliere, Estensore
   
   
L’ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/11/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

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