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TAR Emilia Romagna Sentenza 20 giugno 2008 Legittimo diniego rinnovo pds natura ostativa condanna

TAR Emilia Romagna, Sezione I, Sentenza n. 2697 del 20 giugno 2008.
E’ legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno alla cittadina straniera condannata con sentenza irrevocabile, anche se abbia avuto sospensione condizionale della pena. Nel caso di specie, la ricorrente è stata condannata, con sentenza divenuta irrevocabile, per i reati di cui all’art. 110 C.P. (favoreggiamento di ingresso illegale di cittadine straniere clandestine, che la stessa aveva munito di documenti falsi): trattandosi, all’evidenza, di condanna c.d. ostativa ai sensi della normativa vigente in materia di immigrazione (art. 4 comma 3 T.U. n. 286/1998), la ricorrente fa unicamente leva, nell’impugnare il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, sulla contestuale concessione della sospensione condizionale della pena e sul conseguente argomento della non automaticità del suddetto diniego, in ciò rifacendosi anche ad una precedente sentenza favorevole sul punto.
Senonchè, tale pronuncia è rimasta poco più che una “rara avis” nel panorama giurisprudenziale, anzi il successivo orientamento è andato nel senso opposto decretando la irrilevanza della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, allorché la condanna riportata dallo straniero sia, per l’appunto, di natura ostativa ex art. 4, comma 3 T.U. n. 286/1998.
Diverso il caso dell’estinzione del reato previsto dall’art. 167 c.p., che – ove verificatosi prima della determinazione dell’Amministrazione – quest’ultima deve necessariamente prendere in considerazione: ma, come la stessa difesa della ricorrente correttamente prospetta, nel suo caso il necessario quinquennio richiesto richiesto dalla norma de qua andrà a scadere solo nel 2010.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER  L’EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE I
nelle persone dei Signori:
CALOGERO PISCITELLO Presidente  
GIORGIO CALDERONI Cons. , relatore
GRAZIA BRINI Cons.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

in forma semplificata ex art. 9 legge 205/2000

nella Camera di Consiglio del 5 Giugno 2008

Visto il ricorso il ricorso 522/2008  proposto da:

BORS NATALIA

rappresentato e difeso da:
BENEDETTI AVV. LUCA
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA CORTE DE GALLUZZI N.4
presso
CORNIA AVV. PAOLO 

contro

QUESTORE DI MODENA e MINISTERO DEGLI INTERNI, non costituiti
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione
del decreto del Questore della Provincia di Modena del 18.2.2008 Cat. A12/2008/IMM./VF, con il quale veniva respinta l’istanza presentata in data 26.3.2006 e volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito il relatore Cons. GIORGIO CALDERONI e uditi, altresì, per le parti, i difensori presenti come da verbale, anche in ordine all’eventualità di una definizione nel merito del giudizio, ai sensi degli artt. 21 e 26 della legge n. 1034/1971, come modificati dagli artt. 3 e 9 legge n. 205/2000;
Ritenuto che sussistono le condizioni per addivenire ad una immediata decisione nel merito del ricorso, in quanto:
1. Nel caso di specie, la ricorrente è stata condannata, con sentenza divenuta irrevocabile, per i reati di cui all’art. 110 C.P. (favoreggiamento di ingresso illegale di cittadine straniere clandestine, che la stessa aveva munito di documenti falsi): trattandosi, all’evidenza, di condanna c.d. ostativa ai sensi della normativa vigente in materia di immigrazione (art. 4 comma 3 T.U. n. 286/1998), la difesa della ricorrente fa unicamente leva, al fine di sorreggere l’impugnativa del diniego questorile in epigrafe (di rinnovo del permesso di soggiorno), sulla contestuale concessione della sospensione condizionale della pena e sul conseguente argomento della non automaticità del suddetto diniego, in ciò rifacendosi anche ad un precedente di analogo tenore di questa Sezione (10.7.2003, n. 942, con cui è stato deciso il ricorso n. 319/2003).
2. Senonchè, tale pronuncia è rimasta poco più che una “rara avis” nel panorama giurisprudenziale, tanto del Giudice amministrativo di II grado, quanto di questo T.A.R., i quali si sono successivamente e definitivamente orientati nel senso opposto della irrilevanza della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, allorché la condanna riportata dallo straniero sia, per l’appunto, di natura ostativa ex art. 4, comma 3 T.U. n. 286/1998 (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 4 dicembre 2007, n. 3808; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 18 dicembre 2007, n. 636; Consiglio Stato, sez. VI, 23 febbraio 2007, n. 990).
3. Diverso rilievo, la medesima, costante giurisprudenza attribuisce, invece, all’avvenuto perfezionamento del meccanismo estintivo del reato previsto dall’art. 167 c.p., che – ove verificatosi prima della determinazione dell’Amministrazione – quest’ultima deve necessariamente prendere in considerazione (Consiglio Stato, sez. VI, 5 novembre 2007, n. 5712): ma, come la stessa difesa della ricorrente correttamente prospetta, nel suo caso il necessario quinquennio richiesto richiesto dalla norma de qua andrà a scadere solo nel 2010.
Cosicché, neppure sotto questo profilo l’impugnato provvedimento della Questura di Modena risulta censurabile.
4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Nulla per le spese, non essendosi costituita in giudizio l’Amministrazione, pur ritualmente e tempestivamente intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I, RESPINGE il ricorso in premessa.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, il 5 giugno 2008.
Presidente f.to Calogero Piscitello
Cons. Rel. est. F.to Giorgio Calderoni
Depositata in Segreteria in data 19.6.2008
Bologna, li 19.6.2008
Il Segretario f.to Livia Monari

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