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TAR Emilia Romagna Sentenza 22 aprile 08 Illegittimo diniego permesso CE soggiornanti lungo periodo

TAR Emilia Romagna, Bologna, Sezione I, Sentenza n. 1525 del 22 aprile 2008.
E’ fondato il ricorso avverso il diniego della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) per violazione e falsa applicazione dell’articolo 9 del d.lgs n. 286 del 1998, come modificato dal d.lgs n. 3 2007 di attuazione della Direttiva 2003/109CE .
Nella specie, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura gli ha negato la carta di soggiorno, motivando il rifiuto con l’argomentazione secondo la quale il permesso di soggiorno di cui lo straniero è titolare, essendo relativo a un contratto di lavoro a tempo determinato, non implica un numero indeterminato di rinnovi.
La nuova formulazione dell’articolo 9 prevede che, il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato allo straniero in possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, senza più richiedere la titolarità di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi.
L’esame della documentazione prodotta dal ricorrente ha evidenziato che lo stesso ha tutti i requisiti richiesti per il rilascio del suddetto titolo di soggiorno, in quanto è residente regolarmente in Italia da più di cinque anni ed è in possesso di un reddito ritenuto sufficiente al proprio sostentamento (importo dell’assegno sociale); pertanto il ricorso è stato accolto e l’effetto del provvedimento impugnato deve essere annullato.

REPUBBLICA  ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER  L’EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE I
nelle persone dei Signori:
CALOGERO PISCITELLO Presidente  
ROSARIA TRIZZINO Consigliere, relatore
SERGIO FINA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

ex articolo 9 legge 205/2000

nella Camera di Consiglio  del 10 Aprile 2008

Visto il ricorso 299/2008  proposto da:
LAANAIT MOHAMMED

rappresentato e difeso da:
ZORZELLA AVV. NAZZARENA
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA CAPRARIE 7
presso
ZORZELLA AVV. NAZZARENA

contro

MINISTERO DELL’INTERNO  

QUESTORE DI BOLOGNA 
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO 
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RENI 4
presso la sua sede;

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento prot. A.12IMM/07/II Sez. E.g., datato 6 dicembre 2007 con cui il Dirigente l’Ufficio Immigrazione della questura di Bologna, d’ordine del Questore, ha diniegato al ricorrente il rilascio della carta di soggiorno;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Bologna;
Uditi nella camera di consiglio del 10 aprile 2008, relatore il Cons. Rosaria Trizzino, gli avvocati delle parti, come specificato nel verbale di udienza, anche in ordine all’eventualità dell’adozione di decisione in forma semplificata;
Visti gli articoli 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificati dalla legge 21 luglio 2000 n. 205;
Fatto e Diritto
1. Il ricorrente impugna il provvedimento 6 dicembre 2007 prot. A.12imm/07/IIsez e.g., con cui la Questura di Bologna gli ha negato la carta di soggiorno perché il permesso di soggiorno di cui è titolare, in quanto inerente a un contratto di lavoro a tempo determinato, non implica un numero indeterminato di rinnovi.
2. A sostegno del gravame deduce con l’unico motivo la violazione e falsa applicazione dell’articolo 9 del d.lgs n. 286 del 1998, come modificato dal d.lgs n. 3 2007 di attuazione della Direttiva 2003/109CE.
3. Il ricorso è fondato.
Al riguardo va innanzitutto considerato che, a seguito del recepimento della direttiva 2003/109CE da parte dello Stato italiano con il d.lgs 8 gennaio 2007 n. 3, la carta di soggiorno disciplinata dall’articolo 9 del d.lgs 286 del 1998 si è oggi trasformata in permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Come si legge nel nuovo testo dell’articolo 9, il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo è rilasciata allo straniero in possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, senza più richiedere la titolarità di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi.
Nella fattispecie, dalla documentazione in atti si evince:
a) il Laanait è titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro dal 17 agosto 1999;
b) dal 17 novembre 2003 ad oggi, il ricorrente ha lavorato, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della soc.coop. a r.l. PatFrut con contratti a tempo determinato di durata annuale;
c) il reddito dell’anno 2005 è stato di € 12.267,36 lordi, quello del 2006 di € 8.739,68 e sicuramente superiore all’assegno sociale è anche il reddito relativo all’anno 2007;
E’ chiaro dunque che il ricorrente si trova nella condizione prevista per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lunga durata, ove non ricorrano le condizioni ostative previste dal comma 4 dell’articolo 9 citato.
4. – Il ricorso va dunque accolto e per l’effetto l’impugnato provvedimento deve essere annullato.
Peraltro, attesa la novità della questione, sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e competenze del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna – Bologna, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2008.
Presidente f.to Calogero Piscitello

Cons. rel. Est. F.to Rosaria Trizzino

Depositata in Segreteria in data 22.4.2008
Bologna li 22.4.2008
 Il Segretario
 f.to Livia Monari

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