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TAR Emilia Romagna Sentenza 3 giugno 2008 Revoca pds pericolosità sociale costante violazione leggi

TAR Emilia Romagna, Bologna, Sezione II, Sentenza n. 2148 del 3 giugno 2008.
E’ legittima la revoca del permesso di soggiorno per elevata pericolosità sociale in costante violazione delle leggi dello Stato da parte del cittadino straniero.
Nella specie, il ricorrente è stato condannato a due anni di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.
Con sentenza del T.A.R. n. 281/04 tale condanna non è stata ritenuta sufficiente per revoca del permesso di soggiorno in quanto riferita a fatti posti in essere anteriormente alla entrata in vigore della legge 30.7.2002, n. 189.
Successivamente veniva sorpreso alla guida del proprio veicolo in stato di ebbrezza alcolica dalla polizia stradale con conseguente sospensione della patente di guida per un mese.
Nonostante la sospensione della patente veniva sorpreso alla guida del veicolo ed il Prefetto di Modena a seguito di detta ulteriore violazione disponeva la revoca della patente di guida.
A questo punto interveniva anche la revoca del permesso di soggiorno per sopravvenuta mancanza dei presupposti di cui al T.U. 286/98 per la permanenza sul territorio nazionale.
Il ricorrente infatti poneva in essere una condotta di vita reiterata connotata da un’elevata pericolosità sociale in costante violazione delle leggi dello Stato e, quindi pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica, se si considera che, dopo la condanna per spaccio di stupefacenti e la guida in stato di ebbrezza, continuava a guidare il proprio autoveicolo nonostante la sospensione della patente di guida.

REPUBBLICA  ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER  L’EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE II
nelle persone dei Signori:
GIANCARLO MOZZARELLI Presidente 
UGO DI BENEDETTO Cons. , relatore
BERNARDO MASSARI Cons.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nell’Udienza Pubblica  del 30 Aprile 2008

Visto il ricorso 500/2004  proposto da:
JAMALEDDYN EL MOKHTAR
rappresentato e difeso da:
GIOVANARDI AVV. STEFANO
CARON AVV. MARIA LUISA
con domicilio eletto in BOLOGNA
STRADA MAGGIORE 53
presso
SEGRETERIA TAR  

contro

QUESTORE DI MODENA  
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO 
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RENI 4
presso la sua sede

MINISTERO DELL’INTERNO 

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del decreto CAT A/12/2004/IMM emesso in data 29.3.2004 e notificato il 30.3.2004, con il quale il Questore di Modena revocava il permesso di soggiorno in corso di validità avente scadenza il 20.11.2005;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Designato il relatore Cons. UGO DI BENEDETTO ;
Uditi gli avvocati presenti come dal verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. Il ricorrente è stato condannato a due anni di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.
Con sentenza del T.A.R. n. 281/04 tale condanna non è stata ritenuta sufficiente per revoca del permesso di soggiorno in quanto riferita a fatti posti in essere anteriormente alla entrata in vigore della legge 30.7.2002, n. 189.
2. Successivamente veniva sorpreso alla guida del proprio veicolo in stato di ebbrezza alcolica dalla polizia stradale che la indagava ai sensi dell’articolo186 del Codice della Strada con conseguente sospensione della patente di guida per mesi uno, come da decreto del Prefetto di Modena del 17.2.2004.
3. Nonostante la sospensione della patente veniva sorpreso alla guida del veicolo ed il Prefetto di Modena seguito di detta ulteriore violazione disponeva la revoca della patente di guida con provvedimento del 12.3.2004.
4. Successivamente il Questore di Modena revocava il permesso di soggiorno ritenendo che fossero venuti a mancare i presupposti di cui al T.U. 286/98 per la permanenza sul territorio nazionale.
5. Avverso quest’ultimo provvedimento presentava ricorso al T.A.R. l’interessato deducendone l’illegittimità.
6. L’articolo 5 del T.U. 286/98 , applicato con il provvedimento impugnato, dispone che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quanto mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso ed il soggiorno.
6.1 L’articolo 4 del citato T.U. 286/98 dispone che non è ammesso in Italia lo straniero che sia  considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
7. Nel caso concreto il provvedimento impugnato giustifica la revoca del permesso di soggiorno, applicando le citate disposizioni, evidenziando che il ricorrente ha posto in essere una condotta di vita reiterata connotata da un’auspicata pericolosità sociale in costante violazione delle leggi dello stato e, quindi pericolose per l’ordirne la sicurezza pubblica.Ciò in quanto dopo la condanna per spaccio di stupefacenti e la guida in stato di ebbrezza ha intimato a guidare il proprio autoveicolo nonostante la sospensione della patente di guida.
8. Tale valutazione di merito della Questura, posto alla base della decisione di revocare il permesso di soggiorno, non appare illogica ne’ viziata sotto il profilo della violazione di legge ed eccesso di potere e, pertanto, non sindacabile in questa sede di legittimità.
9. Per tali ragioni il ricorso va respinto.
10. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna sezione II RESPINGE il ricorso in epigrafe indicato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore dell’Amministrazione intimata che si liquidano in complessivi Euro 1.500 (millecinquecento)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Camera di Consiglio, il30 aprile 2008.

Presidente

Cons. Rel. est.

Depositato in Segreteria in data 03.06.08

Bologna li 03.06.08

                                             Il Segretario

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