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TAR Emilia Romagna Sentenza del 13 marzo 2009 – conversione permesso stagionale solo nelle quote

TAR Emilia Romagna Sentenza del 13 marzo 2009 – conversione permesso stagionale solo nelle quote decreto flussi
TAR Emilia Romagna Sentenza n. 260 del 13 marzo 2009 conversione permesso stagionale solo nelle quote decreto flussi
Nel caso di specie un cittadino extraUE aveva presentato al Questore di Modena, l’istanza di rinnovo e contestuale conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato a tempo determinato presentata da un cittadino  straniero.
In data 11 febbraio 2008, il Questore respingeva l’istanza di rinnovo e contestuale conversione in quanto ai lavoratori stranieri stagionali non è consentita la conversione automatica del relativo permesso di soggiorno in quello per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, ma occorre attivare le ordinarie procedure che comportano il rientro dello straniero nello Stato di appartenenza e l’esistenza di un contratto di lavoro autorizzato nei limiti delle quote previste dal T.U immigrazione. Contro tale diniego, lo straniero ha presentato ricorso al TAR che lo respinge in quanto la presentazione di una istanza di autorizzazione alla Direzione provinciale del lavoro, necessaria per garantire l’osservanza delle quote medesime stabilite per l’anno di riferimento, costituisce presupposto indispensabile per l’accoglimento della domanda di conversione, gravando tale onere sullo straniero medesimo o sul suo datore di lavoro, così come previsto per i casi di ingresso per lavoro subordinato nel territorio nazionale.

N. 00260/2009 REG.SEN.
N. 00218/2009 REG.RIC.
 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
sul ricorso numero di registro generale 218 del 2009, proposto da:
Houcine Nasri, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Bigi e Sara Sacchi, con domicilio presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
contro
Questura di Modena, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto reso dal Questore di Modena in data 11 febbraio 2008, col quale si respingeva l’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno presentata dallo stesso ricorrente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Questura di Modena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12/03/2009 il dott. Giorgio Calderoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

I. La pretesa del ricorrente (volta ad ottenere contestualmente il rinnovo e la conversione del titolo del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato a tempo determinato) va disattesa alla stregua del consolidato orientamento di questa Sezione (cfr. da ultimo: sentenza breve 18 febbraio 2009, n. 159, resa su analogo provvedimento sempre del Questore di Modena e su ricorso patrocinato da uno degli attuali difensori), a tenore del quale:
a) i riferimenti normativi in materia vanno individuati non solo nell’art. 24 del T.U. n. 286/98 (come sostituito dall’art. 20 della legge n. 189/2002) – pure in questa fattispecie invocato dal ricorrente – ma anche nell’art. 38 del Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 394/1999, che al comma 7 consente la conversione del permesso di soggiorno in favore dei lavoratori stagionali "ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui all’art. 29";
b) ai lavoratori stranieri stagionali non è consentita la conversione automatica del relativo permesso di soggiorno in quello per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, ma occorre attivare le ordinarie procedure che comportano il rientro dello straniero nello Stato di appartenenza e l’esistenza di un contratto di lavoro autorizzato nei limiti delle quote di cui all’art. 29 del citato T.U.;
c) in definitiva, la presentazione di una istanza di autorizzazione alla Direzione provinciale del lavoro, necessaria per garantire l’osservanza delle quote medesime stabilite per l’anno di riferimento, costituisce presupposto indispensabile per l’accoglimento della domanda di conversione, gravando tale onere sullo straniero medesimo o sul suo datore di lavoro, così come previsto per i casi di ingresso per lavoro subordinato nel territorio nazionale.
II. Peraltro, il Collegio:
 è consapevole che in ordine alla questione su quale soggetto - straniero o PA – ricada l’onere di richiedere al competente Ufficio del Lavoro la sussistenza della quota, la giurisprudenza non è concorde: infatti, alle citate decisioni di questo T.A.R. che affermano essere questo un onere gravante solo sull’interessato, si contrappone la posizione secondo cui l’onere è, quanto meno, ripartito, di talché spetterebbe all’Amministrazione invitare il richiedente a procurarsi direttamente la relativa certificazione (cfr.: Tar Veneto, sez. III, n. 3914/06);
 tuttavia, non ravvisa ragioni per discostarsi dal proprio richiamato orientamento, perché esso ha ricevuto lo specifico avallo del Giudice amministrativo d’appello, seppure, allo stato attuale, solo in sede cautelare (cfr. Ordinanza 29.4.2005, n. 2054 della Sez. VI del Consiglio di Stato, di non sospensione dell’esecutività della sentenza n. 3684/2004 di questa Sezione); mentre la divergente decisione del TAR Veneto non è stata oggetto di gravame e, dunque, non è stata sottoposta al vaglio del Consiglio di Stato.
Inoltre e di recente, la medesima Sez. III del TAR Veneto (n. 201 del 2008) – investita di una controversia (analoga, seppur non identica) afferente il diniego di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per motivi di lavoro subordinato – ha affermato la legittimità di siffatto diniego, per non avere il richiedente presentato la necessaria istanza alla Direzione Provinciale del Lavoro e, quindi, per non disporre dell’attestazione dell’esistenza di una quota disponibile.
Sempre di recente, infine, altro TAR (Piemonte, n. 13/2007) si è espresso nel senso delle necessità dell’autorizzazione della D.P.L. competente, nel rispetto delle quote di flusso annuale, ai fini della conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, di un permesso di soggiorno già rilasciato esclusivamente per lavoro stagionale.
III. In conclusione, il ricorso va respinto.
Stante, tuttavia, il sussistere di un non univoco indirizzo giurisprudenziale in materia, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
RESPINGE il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12/03/2009 con l’intervento dei Magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Giorgio Calderoni, Consigliere, Estensore
Sergio Fina, Consigliere
   
   
L’ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/03/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

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