Menu

Il portale dell'immigrazione e degli immigrati in Italia

in

TAR Emilia Romagna Sentenza del 3 aprile 2008 Illegittimo diniego rinnovo del permesso di soggiorno

TAR Emilia Romagna, Bologna, Sezione I, Sentenza n. 1248 del 3 aprile 2008 Illegittimo diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.
E’ fondato il ricorso avverso diniego di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari. La giurisprudenza amministrativa è dell’avviso che l’art. 18 comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (in forza del quale fu rilasciato alla ricorrente il primo titolo di soggiorno) consente il rinnovo del permesso, già rilasciato a titolo umanitario, anche per altri diversi motivi, compreso quello di svolgimento di attività lavorativa.
Nel caso in specie, la ricorrente non solo ha completato il programma di integrazione sociale necessario per ottenere un permesso di soggiorno ma possiede un regolare contratto di assunzione, le relative buste paga e tutta la documentazione relativa all’alloggio.
A fronte di tali evenienze comprovate in atti, le motivazioni addotte dalla Questura di Modena a sostegno dell’impugnato diniego appaiono prive di sufficiente spessore giuridico.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER  L’EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE I
nelle persone dei Signori:
CALOGERO PISCITELLO Presidente  
GIORGIO CALDERONI Cons. , relatore
SERGIO FINA Cons.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

ex art. 9 Legge 205/2000

nella Camera di Consiglio del 27 Marzo 2008

Visto il ricorso 11/2008  proposto da:
IYARE ROSEMARY

rappresentata e difesa da:
ROMAGNOLI AVV. MARCO
MARZOT AVV. SILVIA
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA VALLE D’AOSTA 36
presso
MARZOT AVV. SILVIA  

contro

QUESTURA DI MODENA  
rappresentata e difesa da:
AVVOCATURA DELLO STATO 
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RENI 4
presso la sua sede

MINISTERO DELL’INTERNO 
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO 
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RENI 4
presso la sua sede;
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione
del decreto n. DIV.P.A.S. Cat. A.12/07/Imm. Abb. Del 29.6.2007, con il quale il Questore della Provincia di Modena ha rigettato l’istanza del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari n. A3010100, presentata in data 1.3.2006; con invito a lasciare il territorio dello Stato presso il posto di Polizia di Frontiera di Milano Malpensa entro cinque giorni lavorativi dalla notifica del medesimo decreto, pena l’applicazione dell’espulsione;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato  relatore il  Cons. GIORGIO CALDERONI; 
Uditi, per le parti, i difensori presenti come da verbale, anche in ordine all’eventualità dell’adozione di una sentenza succintamente motivata, ex art. 9 L. n. 205/2000;
Visti gli artt. 21 e 26, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificata dalla legge 21.7.2000 n. 205;
Ritenuto che il ricorso può essere accolto, per le seguenti ragioni, espresse nell’anzidetta forma semplificata:
I. Dall’incombente istruttorio, disposto con Ordinanza n. 105/2008, è emerso che la ricorrente ha regolarmente terminato (nel dicembre 2005) il programma di protezione sociale, sottoscritto con l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e che all’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, a suo tempo presentata, risultano allegati un contratto di assunzione in rapporto di apprendistato (in data 2.11.2005), relative buste paga per i mesi di novembre e dicembre 2005, gennaio 2006, documentazione relativa alla disponibilità di alloggio.
II. La giurisprudenza amministrativa è dell’avviso che l’art. 18 comma 5 d.lg. 25 luglio 1998 n. 286 (in forza del quale fu rilasciato alla ricorrente il primo titolo di soggiorno) consente il rinnovo del permesso, già rilasciato a titolo umanitario, anche per altri diversi motivi, compreso quello di svolgimento di attività lavorativa (cfr. T.A.R. Marche, 13 dicembre 2005, n. 1641).
Nella specie, dalla nota 6.2.2007 – indirizzata dalla stessa Questura di Modena alla Questura di Massa Carrara (cfr. produzione 19.3.2008 dell’Avvocatura dello Stato) – si evince che, nella specie, la ricorrente ha chiesto il rinnovo di tale titolo “per motivi diversi da quello in suo possesso”.
Né sussiste, nel caso in esame, quell’ipotesi di non completamento del programma di integrazione sociale, ritenuta ostativa dalla giurisprudenza di questa Sezione (n. 73/2006) al rilascio di un permesso di soggiorno, pur in presenza di attività lavorativa, in quanto – come detto – il programma risulta, invece, completato.
III. A fronte di tali evenienze comprovate in atti, le motivazioni addotte dalla Questura di Modena a sostegno dell’impugnato diniego appaiono prive di sufficiente spessore giuridico, in quanto volte ad evidenziare profili del tutto ininfluenti della vicenda (presentazione della domanda oltre i termini e ad Ufficio “errato per la specificità del titolo di soggiorno”; mancata presentazione della ricorrente ad una prima convocazione; prestazione di eventuale attività lavorativa in altra Provincia) ovvero privi di corrispondenza nella documentazione di causa (manifestazione di un interesse “non incisivo” per un’attività lavorativa).
Tali argomenti incorrono, pertanto, nei vizi di difetto della motivazione e travisamento dei fatti, dedotti con il primo mezzo di impugnazione, specie laddove si sostiene che “al momento di presentazione dell’istanza di rinnovo la Iyare possedeva i requisiti cui la legge subordina il rinnovo del permesso di soggiorno, vale a dire mezzi di sostentamento ed un adeguato alloggio abitativo”.
La fondatezza delle anzidette censure determina l’annullamento del diniego controverso, potendosi ritenere assorbite le  residue e peraltro generiche (violazione artt. 2, 3 e 4 Cost.) censure svolte con il secondo ed ultimo mezzo di impugnazione.
IV. In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi che precedono.
In relazione alla natura dei vizi riscontrati, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I, ACCOGLIE il ricorso in premessa e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento di cui in epigrafe.
Salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, il 27 marzo 2008.
Presidente f.to Calogero Piscitello
Cons. Rel. est. F.to Giorgio Calderoni
Depositata in Segreteria in data 3.4.2008
Bologna li 3.4.2008
  Il Segretario
  f.to Livia Monari

Clicca per votare questo articolo!
[Totale: 0 Media: 0]
Exit mobile version