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TAR Emilia Sentenza 14 gen 09 Illegittimo disapplicare precedente atto se manca attualità interesse

TAR Emilia Romagna – Parma – Sezione I – Sentenza n. 12 del 14 gennaio 2009 Illegittimo diniego rinnovo permesso se manca attualità interesse al ritiro del precedente atto.
Nel caso di specie la Questura di Reggio Emilia ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente, cittadino albanese, indotta dalla circostanza, solo ora accertata, che con altro nominativo (Beci Asim) lo straniero era stato in passato coattivamente allontanato dal territorio nazionale in esecuzione di un decreto prefettizio di espulsione risalente al 15 febbraio 2000, onde egli non avrebbe potuto a suo tempo beneficiare della regolarizzazione ex art. 1 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (conv. nella legge 9 ottobre 2002, n. 222) per il verificarsi dell’ipotesi ostativa dello straniero che “… risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica …” (comma 8, lett. a);
L’interessato ha impugnato il provvedimento di diniego, deducendo l’invalidità del decreto di espulsione del 2000 – in quanto relativo a soggetto minorenne – e la conseguente illegittimità derivata degli atti successivi (ivi compreso il diniego di revoca dell’espulsione), l’omesso apprezzamento della natura e dell’effettività dei vincoli familiari instauratisi con i genitori in virtù del diritto di ricongiungimento familiare in precedenza esercitato, la mancata specificazione dell’interesse pubblico concreto e attuale all’esercizio del potere di autotutela. In effetti, come è stato rilevato in giurisprudenza, non si può procedere al diniego di rinnovo del permesso di soggiorno in disapplicazione del precedente provvedimento di regolarizzazione della posizione lavorativa dello straniero senza osservare, in sede di riesame di quest’ultimo provvedimento, le regole per l’adozione del “contrarius actus”, tra cui anche l’obbligo di motivazione circa l’attualità dell’interesse pubblico al ritiro del precedente atto di segno positivo; inoltre, per gli stranieri che hanno esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, l’art. 5, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (nel testo modificato dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 5/2007) prescrive che, nel vagliare le istanze di rinnovo del permesso di soggiorno, l’Amministrazione tenga “… anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato …”, così imponendo un obbligo di motivazione in caso di esito negativo della domanda.
In ragione di ciò, si rivela illegittimo l’atto oggetto della presente controversia – e se ne deve perciò disporre l’annullamento , difettando ogni riferimento all’interesse pubblico concreto e attuale sotteso all’implicita rimozione del pregresso provvedimento di regolarizzazione, e difettando altresì la valutazione dei profili fattuali correlati ai vincoli familiari che invoca il ricorrente in seguito al ricongiungimento.
Alla luce di ciò il ricorso è fondato e va accolto.

N. 00012/2009 REG.SEN.
N. 00313/2008 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000
sul ricorso n. 313 del 2008 proposto da Sinani Blerim, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Di Frenna, con domicilio presso la Segreteria della Sezione;
contro
il Ministero dell’Interno e la Questura di Reggio Emilia, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del decreto in data 19 ottobre 2008, con cui la Questura di Reggio Emilia ha respinto la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista l’istanza cautelare del ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Udito, per il ricorrente, alla Camera di Consiglio del 16 dicembre 2008 il difensore come specificato nel verbale;

Visto l’art. 26 della legge n. 1034 del 1971 (come modificato dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000), che consente l’immediata assunzione di una decisione di merito, con “sentenza succintamente motivata”, ove – nella Camera di Consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare – il giudice ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso;
Considerato che con decreto in data 19 ottobre 2008 la Questura di Reggio Emilia respingeva l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente, cittadino albanese;
che a tanto l’Amministrazione veniva indotta dalla circostanza, solo ora accertata, che con altro nominativo (Beci Asim) lo straniero era stato in passato coattivamente allontanato dal territorio nazionale in esecuzione di un decreto prefettizio di espulsione risalente al 15 febbraio 2000, onde egli non avrebbe potuto a suo tempo beneficiare della regolarizzazione ex art. 1 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (conv. nella legge 9 ottobre 2002, n. 222) per il verificarsi dell’ipotesi ostativa dello straniero che “… risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica …” (comma 8, lett. a);
che l’interessato ha impugnato il provvedimento di diniego, deducendo l’invalidità del decreto di espulsione del 2000 – in quanto relativo a soggetto minorenne – e la conseguente illegittimità derivata degli atti successivi (ivi compreso il diniego di revoca dell’espulsione), l’omesso apprezzamento della natura e dell’effettività dei vincoli familiari instauratisi con i genitori in virtù del diritto di ricongiungimento familiare in precedenza esercitato, la carente valutazione delle osservazioni formulate a seguito della comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, la mancata specificazione dell’interesse pubblico concreto e attuale all’esercizio del potere di autotutela;
che non si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Reggio Emilia;
che alla Camera di Consiglio del 16 dicembre 2008, udito il rappresentante del ricorrente, la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, quanto ai profili di invalidità che inficerebbero il decreto prefettizio di espulsione e in via derivata gli atti successivi, si tratta di questioni riservate al giudice ordinario, che è investito di giurisdizione anche nei casi in cui si controverte della sussistenza o meno dei presupposti per la revoca degli atti di espulsione (v., ex multis, TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 19 giugno 2008 n. 6006);
che sono invece suscettibili di esame in questa sede – sì da potersene dichiarare la fondatezza – le censure incentrate sull’omessa indicazione delle ragioni di pubblico interesse all’esercizio del potere di autotutela e sulla mancata valutazione dei vincoli familiari instauratisi in capo allo straniero;
che, in effetti, come è stato rilevato in giurisprudenza, non si può procedere al diniego di rinnovo del permesso di soggiorno in disapplicazione del precedente provvedimento di regolarizzazione della posizione lavorativa dello straniero senza osservare, in sede di riesame di quest’ultimo provvedimento, le regole per l’adozione del “contrarius actus”, tra cui anche l’obbligo di motivazione circa l’attualità dell’interesse pubblico al ritiro del precedente atto di segno positivo;
che, inoltre, per gli stranieri che hanno esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, l’art. 5, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (nel testo modificato dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 5/2007) prescrive che, nel vagliare le istanze di rinnovo del permesso di soggiorno, l’Amministrazione tenga “… anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato …”, così imponendo un obbligo di motivazione in caso di esito negativo della domanda;
che, in ragione di ciò, si rivela illegittimo l’atto oggetto della presente controversia – e se ne deve perciò disporre l’annullamento –, difettando ogni riferimento all’interesse pubblico concreto e attuale sotteso all’implicita rimozione del pregresso provvedimento di regolarizzazione, e difettando altresì la valutazione dei profili fattuali correlati ai vincoli familiari che invoca il ricorrente in seguito al ricongiungimento con i genitori concesso dallo Sportello unico per l’Immigrazione di Reggio Emilia in data 26 ottobre 2007 (v. documentazione esibita dall’interessato), mentre rimane assorbita la restante censura;
che sono fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione, la quale naturalmente riesaminerà la domanda dello straniero alla luce anche di tutti i fatti sopravvenuti, inclusa la pronuncia del Giudice di Pace di Bari in data 9 dicembre 2008 (recante l’annullamento del decreto prefettizio di espulsione del 15 febbraio 2000);
Considerato, in conclusione, che – stante la manifesta fondatezza del ricorso – il Tribunale può assumere una decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971;
che nel corso della Camera di Consiglio il Collegio ha avvertito i presenti dell’eventualità che il giudizio fosse definito nel merito;
che le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione, e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2008, con l’intervento dei Magistrati:
Luigi Papiano, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere
Italo Caso, Consigliere, Estensore
   
   
L’ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

 

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