TAR Friuli Venezia Giulia, Sezione I, Sentenza n. 518 del 1° settembre 2008
Accolto il ricorso del cittadino arabo che, entrato in Italia con regolare visto di ingresso per lavoro subordinato, non è stato mai assunto da parte della ditta del connazionale che aveva fatto per lui la richiesta nominativa di nulla osta.
Ha poi ottenuto un lavoro a tempo indeterminato, ma la sua domanda di rilascio di permesso di soggiorno è stata rigettata perché si è ritenuto che, non essendosi perfezionato il rapporto di lavoro con la ditta che aveva richiesto l’autorizzazione prodromica al suo regolare ingresso, fosse venuto a mancare il presupposto per cui aveva ottenuto il visto di ingresso.
Con successiva memoria il ricorrente ha fatto però presente che nel frattempo il contratto di lavoro con il titolare della ditta che aveva richiesto e ottenuto il suo nulla osta d’ingresso è stato portato ad esecuzione.
Il provvedimento impugnato è illegittimo per difetto di motivazione perché, ferma restando l’opportunità che la situazione del ricorrente possa essere rivista anche alla luce dell’intervenuto perfezionamento della posizione lavorativa relativa al nulla osta di ingresso, non dà conto di alcuna valutazione in relazione all’altra assunzione che era nel frattempo intervenuta. La mancata traduzione in lingua araba invece non può avere alcun effetto viziante dato che il provvedimento risulta essere stato esattamente compreso e tempestivamente contestato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 308 del 2006, proposto da:
Batnini Mohamed Ben Bechir – Gratuito Patrocinio, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Fazzini, con domicilio eletto presso Marco Fazzini Avv. in Trieste, viale XX Settembre 30;
contro
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3; Questura di Trieste;
per l’annullamento
del rigetto di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato emesso dal Questore di Trieste nei confronti del ricorrente;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30/07/2008 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è entrato in Italia con regolare visto di ingresso per lavoro subordinato ma non è stato mai assunto da parte della ditta del connazionale che aveva fatto per lui la richiesta nominativa di nulla osta. Ha poi ottenuto, con lettera di assunzione 18.1.2006, un lavoro a tempo indeterminato, ma la sua domanda di rilascio di permesso di soggiorno è stata rigettata perché si è ritenuto che, non essendosi perfezionato il rapporto di lavoro con la ditta che aveva richiesto l’autorizzazione prodromica al suo regolare ingresso, fosse venuto a mancare il presupposto per cui aveva ottenuto il visto di ingresso.
Vengono dedotti i seguenti motivi:
1) Violazione di legge per inosservanza dell’obbligo di traduzione degli atti, di cui agli artt. 2, 6^ co. e 13, 7^ co., TU Immigr. ed art. 3, 3^ co. DPR 31.8.1999 n. 394 – nullità del provvedimento impugnato; nell’assunto che il ricorrente non comprende l’italiano ed ha una pessima conoscenza del francese per cui la mancata traduzione dell’atto in lingua da lui conosciuta ne produrrebbe la nullità.
2) Eccesso di potere per erroneità di motivazione – carenza di motivazione in relazione alla situazione occupazionale del ricorrente: nell’assunto che la causa sopravvenuta – mancato perfezionamento del rapporto di lavoro- contrariamente a quanto ritenuto dalla Questura non atterrebbe ai presupposti del nullaosta al rilascio del visto di ingresso.
3) Carenza di motivazione ; nell’assunto che non viene considerata la regolare assunzione nel frattempo intervenuta e che attesterebbe l’avvenuto raggiungimento di quella stabilità occupazionale richiesta dalla legge.
Con successiva memoria 4.7.2008 parte ricorrente ha fatto presente che nel frattempo il contratto di lavoro con il titolare della ditta che aveva richiesto e ottenuto il suo nulla osta d’ingresso è stato portato ad esecuzione.
L’amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso ma presentando anche una relazione dove si chiarisce che, fin dalla notificazione del preavviso di rigetto, al ricorrente era stata data indicazione che, qualora avesse perfezionato anche tardivamente, il primo rapporto di lavoro, il procedimento di rigetto sarebbe stato archiviato.
Il Collegio ritiene che, ferma restando l’opportunità che la situazione del ricorrente possa essere rivista anche alla luce dell’intervenuto perfezionamento della posizione lavorativa relativa al nulla osta di ingresso, in ogni caso il provvedimento impugnato sia illegittimo per difetto di motivazione perché non da conto di alcuna valutazione in relazione all’altra assunzione che era nel frattempo intervenuta. La mancata traduzione in lingua araba non può avere alcun effetto viziante dato che il provvedimento risulta essere stato esattamente compreso e tempestivamente contestato.
Per quanto sopra il ricorso è fondato e va accolto.
Le speseseguono la soccombenza liquidate come in dispositivo..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna la soccombente amministrazione alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio a favore dello Stato (ex art. 133 D.P.R. 115/2002), che liquida in complessivi euro 1200,00 (milleduecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 30/07/2008 con l’intervento dei Magistrati:
Vincenzo Antonio Borea, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore
Vincenzo Farina, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/09/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO