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TAR Lazio 30 gennaio 2008 Illegittimo silenzio della Questura nella pratica di rinnovo di Pds

TAR Lazio – Roma – Sezione II Quater – sentenza del 19 febbraio 2008 n. 1476 
Istanza rinnovo permesso di soggiorno – infondato silenzio amministrazione
E’ fondato il ricorso avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione, in merito al rinnovo del permesso di soggiorno, per violazione dell’articolo 2 della Legge 241 del 1990. 
Pur disponendo la ricorrente di tutti i requisiti previsti dalla legge, ai sensi del Testo Unico sull’immigrazione, nella fattispecie l’Amministrazione non ha provveduto a concludere il procedimento rilasciando il permesso di soggiorno nei termini.
Il Collegio accoglie, quindi, il ricorso ordinando al Ministero dell’Interno di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. n. 1476/08
R.G. 11413/07

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
– Sezione  Seconda Quater –
composto dai signori magistrati:
Dott. Lucia Tosti                      Presidente
Dott. Renzo Conti                 Consigliere
Dott. Stefania Santoleri         Consigliere, relatore                                          
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 11413/07, proposto da MAJA AJDIN , rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Leotta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Piazza Benedetto Cairoli n. 2.
contro
il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato per legge.
la QUESTURA DI ALESSANDRIA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata per legge
per l’annullamento
del silenzio rifiuto sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dalla ricorrente in data 28 dicembre 2006, in base all’art. 26 del D.lgs. 286/98 (lavoro autonomo), e per l’accertamento dell’obbligo della stessa Amministrazione di provvedere in merito all’istanza
e per l’accertamento
della fondatezza della medesima istanza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 5, della L. 241/90.
      Visto il ricorso con i relativi allegati;
      Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
      Vista la memoria prodotta da parte resistente a sostegno delle proprie difese;
      Visti tutti gli atti di causa;
      Udita alla Camera di Consiglio del 30 gennaio 2008 la relazione della Dott.ssa Stefania Santoleri, e udito, altresì, l’Avv. Giuseppe Leotta per la parte ricorrente.
      Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO.
La ricorrente vive in Italia dal 1995.
Ha frequentato le scuole secondarie superiori in Italia ed ha conseguito il diploma di laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche presso l’Università di Genova.
Da tempo lavora come interprete traduttrice presso Organismi Internazionali quali l’ONU.
Con domanda del 5/10/06 ha chiesto al numero verde della Questura un appuntamento per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in scadenza.
Essendo nel frattempo mutata la procedura per il rilascio del permesso di soggiorno, con successiva istanza del 28 dicembre 2006 ha Dott.ssa Maja Ajdin ha nuovamente inoltrato – tramite Poste Italiane – la sua domanda.
La data dell’incontro è stata fissata dapprima per il giorno 11/10/07, e successivamente anticipata al 4 settembre 2007.
Nonostante il lungo tempo trascorso, l’Amministrazione non ha provveduto a concludere il procedimento rilasciandole il permesso di soggiorno, pur disponendo la ricorrente di tutti i requisiti previsti dalla legge.
Ha quindi impugnato il silenzio rifiuto deducendo i seguenti motivi di diritto:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. 286/98 e dell’art. 2 della L. 241/90; mancata conclusione del procedimento nel termine di legge; obbligo dell’Amministrazione di provvedere, nel termine di legge, sulla domanda presentata dalla ricorrente; violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.
Lamenta la ricorrente la violazione del combinato disposto degli artt. 26 del D.Lgs. 286/98 e dell’art. 2 della L. 241/90, disponendo di tutti i requisiti previsti dalla legge per il rilascio del permesso di soggiorno, e non avendo l’Amministrazione concluso il procedimento a distanza di circa 8 mesi dalla data di presentazione della domanda.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del D.Lgs. 286/98; richiesta di accertamento della fondatezza dell’istanza presentata dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 2, comma 5, della L. 241/90.
La ricorrente chiede l’accertamento della fondatezza della domanda, sostenendo che, nel suo caso, il rilascio del permesso di soggiorno sarebbe in sostanza un atto dovuto.
Insiste quindi per l’accoglimento del ricorso, chiedendo, in via principale, l’accertamento della fondatezza della sua pretesa, con condanna dell’Amministrazione al rilascio del permesso di soggiorno con nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento; in via subordinata, la declaratoria dell’obbligo di concludere il procedimento entro il termine di 30 giorni dal deposito della sentenza.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza, sostenendo che il ritardo nella conclusione del procedimento sarebbe derivato da cause esterne ad essa, e riconducibili alla stessa ricorrente, a Poste Italiane e alla Zecca dello Stato.
Ha precisato l’Amministrazione dell’Interno, che il giorno 8 novembre 2007 il procedimento amministrativo si sarebbe concluso favorevolmente, e che il mancato rilascio del permesso di soggiorno sarebbe imputabile alla sola Zecca dello Stato che non avrebbe ancora trasmesso il documento elettronico alla ricorrente.
La ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, non essendole ancora pervenuto il permesso di soggiorno.
Alla Camera di Consiglio del 30 gennaio 2008, su richiesta di parte ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO.
Preliminarmente ritiene il Collegio di dover precisare che non è cessata la materia del contendere, in quanto la ricorrente non ha ancora ricevuto il permesso di soggiorno, sebbene la richiesta sia stata avanzata dalla Questura di Alessandria alla Zecca dello Stato fin dall’8 novembre 2007.
Sebbene si tratti di un incombente automatico, una volta ottenuto il vaglio positivo dell’istanza da parte dell’Amministrazione dell’Interno, nondimeno il cittadino straniero al quale non è stato ancora consegnato il documento elettronico, non risulta ancora titolare del permesso di soggiorno e non può quindi esibire il documento al fine di ottenere il visto per recarsi all’estero, come lamentato dalla ricorrente.
Nel merito il ricorso è fondato.
La ricorrente ha presentato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno – secondo la nuova metodica – in data 28 dicembre 2007, e da quella data è trascorso oltre un anno senza che l’Amministrazione abbia concluso il procedimento rilasciando il documento.
Per quanto la stessa ricorrente possa aver contribuito al ritardo (come dedotto dalla difesa erariale), nondimeno è trascorso un intervallo di tempo decisamente superiore ai novanta giorni previsti dall’art. 2 della L. 241/90 per la conclusione del procedimento.
Considerato che la stessa Amministrazione ha riconosciuto la fondatezza della pretesa, avendo dichiarato di aver inoltrato la pratica alla Zecca dello Stato per la preparazione del documento elettronico, ritiene il Collegio di doversi limitare ad accogliere il ricorso ordinando al Ministero intimato di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Poichè il ritardo è risultato imputabile in parte anche alla stessa ricorrente, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
                                                                 P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Seconda Quater –
accoglie il ricorso in epigrafe indicato e per l’effetto ordina all’Amministrazione resistente di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
      Compensa tra le parti le spese del giudizio.
      Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
      Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2008.
Lucia Tosti                                      PRESIDENTE
Stefania Santoleri                           ESTENSORE

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