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TAR Lazio Sentenza 24 aprile 2008 Legittimo diniego rinnovo pds per reato ostativo al rilascio

TAR Lazio, Roma, Sezione II Quater, Sentenza n. 3550 del 24 aprile 2008.
E’ respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in considerazione dei precedenti penali dello stesso, condannato con sentenza divenuta irrevocabile per reato ostativo e preclusivo al rilascio e/o rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 4 co. 3 del D.Lvo n. 286/1998 (furto aggravato in concorso d’auto in sosta).
La condanna subita dal ricorrente costituisce adeguata base del provvedimento impugnato che, una volta riscontrata la sussistenza del fatto ostativo sopra indicato, considerato dal legislatore come fattore ex se oggettivamente indicativo di pericolosità sociale (o, quanto meno, di non meritevolezza della concessione del titolo autorizzatorio alla permanenza in Italia), non richiedeva alcuna ulteriore attività istruttoria da parte dell’Amministrazione in merito all’effettiva pericolosità sociale dell’istante o all’inserimento lavorativo dello stesso, come dedotto invece nelle censure dal ricorrente. Dette circostanze risultavano infatti del tutto irrilevanti, atteso il carattere automatico della preclusione in questione e la conseguente natura di atto vincolato del provvedimento di diniego.
Né l’intervenuta riabilitazione, in quanto fatto sopravvenuto, rende illegittimo l’atto impugnato, atteso che la validità di questo non può essere valutata che alla stregua delle circostanze di fatto sussistenti al momento della sua adozione.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL  LAZIO (Sezione  II quater)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso n. 4459/2007 proposto da SANCHEZ Loyola Elvis Jhon, rappresentato e difeso dall’avv. Luciano Fondi e dall’avv. Rodolfo Guzzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Pompeo Magno n. 2/b;
contro
la Questura di Roma, in persona del Questore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento, previa sospensiva,
del decreto della Questura di Roma del 29.3.2007 con il quale è stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Vista la memoria del ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Floriana Rizzetto;
Nessuno presente per le parti all’udienza pubblica del 27 febbraio 2008;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Si impugna chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, il decreto indicato in epigrafe con cui il Questore di Roma ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in considerazione dei precedenti penali dello stesso, condannato con sentenza del 13.10.2000, divenuta irrevocabile in data 1.12.2000, per reato ostativo al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 4 co. 3 del d.lvo n. 286/1998 (furto aggravato in concorso d’auto in sosta).
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per erronea valutazione degli effetti della riabilitazione in riferimento alla violazione della legge n. 241/90.
L’atto impugnato è stato adottato in considerazione della valenza ostativa del reato sopra indicato, senza dare previa comunicazione al ricorrente dell’avvio del relativo procedimento, impedendo pertanto all’interessato di chiedere la  riabilitazione e quindi di rimuovere il fattore ostativo al conseguimento del beneficio richiesto.
La Questura ha omesso di effettuare la valutazione della pericolosità sociale dell’istante e non ha tenuto conto del fatto che ormai il predetto s’è pienamente integrato lavorativamente nel Paese, ove svolge lavoro autonomo, gestendo una piccola impresa di servizi telefonici internazionali.
Si è costituita in giudizio, sanando l’iniziale vizio di notifica del gravame,  l’Amministrazione intimata, che resiste solo formalmente.
In data 5.9.2007 il ricorrente ha depositato l’ordinanza dell’1.8.2007 con cui il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha concesso la richiesta riabilitazione penale.
All’udienza pubblica del 27 febbraio 2008  la causa è passata in decisione.
DIRITTO
L’oggetto dell’impugnativa è costituito dal decreto indicato in epigrafe con cui il Questore di Roma ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in Italia  in considerazione di una sentenza di condanna, pronunciata dal Tribunale Penale di Roma il 13.10.2000, divenuta irrevocabile in data 1.12.2000, per reato ostativo al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 4 co. 3 del d.lvo n. 286/1998 (furto aggravato d’auto in sosta).
Il ricorso è infondato.
L’atto impugnato è inequivocabilmente motivato con riferimento al precedente penale sopra indicato e trova quindi adeguata base giuridica nell’art. 4 comma 3 del d.lvo n. 286/1998, che contempla, quale fattore preclusivo al rilascio e/o rinnovo del  permesso di soggiorno, le sentenze di condanna per reati previsti dall’art. 380 c.p.p., tra i quali, incontestabilmente, rientra quello commesso dal ricorrente.
La condanna ostativa subita dal ricorrente costituisce adeguata base del provvedimento impugnato che, una volta riscontrata la sussistenza del fatto ostativo sopra indicato, considerato dal legislatore come fattore ex se oggettivamente indicativo di pericolosità sociale (o, quanto meno, di non meritevolezza della concessione del titolo autorizzatorio alla permanenza in Italia), non richiedeva alcuna ulteriore attività istruttoria da parte dell’Amministrazione in merito all’effettiva pericolosità sociale dell’istante o all’inserimento lavorativo dello stesso, risultando dette circostanze del tutto irrilevanti, atteso il carattere automatico della preclusione in questione e la conseguente natura di atto vincolato del provvedimento di diniego.
Il provvedimento risulta perciò, al riguardo, immune dalle censure dedotte.
Né l’intervenuta riabilitazione, in quanto fatto sopravvenuto, rende illegittimo l’atto impugnato, atteso che la validità di questo non può essere valutata che alla stregua delle circostanze di fatto sussistenti al momento della sua adozione.
Ne consegue che il ricorso va complessivamente respinto.
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti spese ed onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II quater, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 27 febbraio 2008 con l’intervento dei Magistrati:
Lucia TOSTI Presidente
Renzo CONTI Consigliere
Floriana RIZZETTO  Consigliere, est.

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