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TAR Lazio Sentenza 27 giugno 2008 Illegittima revoca pds sanabilità posizione lavorativa

TAR Lazio, Roma, Sezione II Quater, Sentenza n. 6317 del 27 giugno 2008.
Illegittima la revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rilasciato al ricorrente il 6.12.2006 e valido sino al 1°.11.2008 e la conseguente intimazione al medesimo di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni dalla sua notificazione.
Il citato decreto risulta adottato sul presupposto che il ricorrente non è più alle dipendenze con la ditta Spagnolo Gregorio, essendo stata revocata l’autorizzazione al lavoro il 12.3.2007 dal Ministero del Lavoro.
Risulta documentato in atti, infatti, che: a) il ricorrente ha stipulato, in data 25.1.2007, un contratto di lavoro a termine di cui è stata data comunicazione alla Sezione Circoscrizionale per l’impiego di Roma con raccomandata del 24.1.2007, nonché alla Questura e alla Prefettura di Roma con raccomandate del 25.1.2007; b) detto contratto è stato trasformato a tempo indeterminato il 24.5.2007, trasformazione che  è stata comunicata al Centro per l’impiego e alla Prefettura di Roma, con raccomandate del 24.5.2007.
Di tale rapporto di lavoro è stata fornita ulteriore dimostrazione attraverso i cedolini di stipendio.
L’impugnata revoca risulta perciò illegittima per carenza di istruttoria e di motivazione, non avendo l’Amministrazione in alcun modo valutato e motivato in ordine a detto nuovo contratto di lavoro, stipulato il 25.1.2007 e comunicato alle Amministrazioni competenti anteriormente alla data (12.3.2007) di adozione del provvedimento di revoca dell’autorizzazione al lavoro da parte della Direzione Provinciale del Lavoro di Roma, nonché dell’impugnato provvedimento di revoca del permesso di soggiorno (16.3.2007).
La ricezione di tale nuovo contratto di lavoro, infatti, imponeva alla Questura di valutarne, con adeguata motivazione, la rilevanza in ordine alla intervenuta revoca al lavoro e alla possibilità per il ricorrente di sanare la propria posizione.

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL  LAZIO (Sezione  II quater) 
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 7631/2007, proposto da ELSAYED Elshalkany Alyan Said, nato ad Alessandria (Egitto) il 16.1.1973, rappresentato  e difeso dall’avv. Alessandra Venturini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Paolo Emilio, n. 7;
contro
il MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, e la QUESTURA di ROMA, in persona del Questore in carica, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
previa sospensione:
del provvedimento emesso dalla Questura di Roma il 16.3.2007, notificato all’interessato il 3.8.2007, con il quale è stato revocato il permesso di soggiorno n. G170999, rilasciato all’odierno ricorrente il 6.12.2006 e valido sino al 1°.11.2008.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione  in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Roma;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza pubblica dell’11 giugno 2008 il consigliere Renzo CONTI;
Udito per la parte ricorrente l’avv. A. Venturini;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in trattazione, notificato il 31 agosto 2006 e depositato il successivo 7 settembre, il ricorrente, cittadino egiziano, ha chiesto l’annullamento – previa sospensione dei suoi effetti e con ogni consequenziale pronuncia in ordine al risarcimento del danno – del decreto del Questore di Roma del 16.3.2007, notificato al medesimo il 3.8.2007.
Con detto decreto è stato revocato il permesso di soggiorno per lavoro subordinato n. G170999, rilasciato il 6.12.2006 in relazione ai “flussi” dell’anno 2005 con validità fino al 1.11.2008 e, contestualmente, gli è stato intimato di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni dalla sua notificazione.
A sostegno delle proprie domande l’istante ha dedotto i seguenti motivi, così dallo stesso paragrafati:
1) violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché dell’art. 3 della L. 241/1990, per difetto e comunque grave inadeguatezza della motivazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà ed illogicità, per erronea identificazione dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento;
violazione degli artt. 5, V comma, ed art. 22, comma XI, D.Lgs. 25.7.1998, n. 286; eccesso di potere per manifesta illogicità ed infondatezza del provvedimento impugnato; eccesso di potere per manifesta contraddittorietà e contrasto del provvedimento rispetto alla sopra richiamata disciplina;
2) violazione degli artt. 7 e 21 octies della legge 7.8.1990, n. 241, così come modificata dalla legge 11.2.2005, n. 15: mancata comunicazione dell’avvio del procedimento;
3) violazione di legge ed eccesso di potere per erronea, incongrua e contraddittoria motivazione; mancata osservanza del disposto dell’art. 13, comma VII, D.Lgs. 286/1998 per omessa traduzione dl decreto e per conseguente violazione del diritto di difesa.
Si sono costituiti per resistere il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma, i quali, in data 15.5.2008, hanno depositato gli atti del procedimento di cui è causa.
Alla Camera di Consiglio del 27.9.2007, con ordinanza collegiale n. 4453/07, l’istanza cautelare è stata accolta.
Con nota del 1.4.2008, depositata il 7.4.2008, la Questura di Roma, ha da ultimo comunicato che, a seguito della predetta pronuncia cautelare, ha rilasciato all’odierno ricorrente un permesso di soggiorno valido sino al 01/10/2008 (recte 01/11/2008) “in attesa della sentenza di merito da parte di” questo Tribunale.
La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione all’udienza pubblica dell’11 giugno 2008, nel corso della quale il ricorrente ha depositato copia del citato permesso di soggiorno rilasciato in “attesa merito TAR” insistendo sulle proprie richieste.
DIRITTO
Il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento del decreto del Questore di Roma del 16.3.2007, con il quale è stato revocato il permesso di soggiorno per lavoro subordinato n. G170999, rilasciato all’odierno ricorrente il 6.12.2006 e valido sino al 1°.11.2008 ed è stato intimato al medesimo di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni dalla sua notificazione.
Nelle conclusioni del medesimo ricorso si chiede, altresì, il risarcimento del danno.
Il citato decreto risulta adottato sul presupposto che il ricorrente non è più alle dipendenze con la ditta Spagnolo Gregorio, in relazione alla quale era stata rilasciata l’autorizzazione al lavoro per i flussi 2005.
A tale conclusione la Questura di Roma è pervenuta sulla base della revoca dell’autorizzazione al lavoro, disposta il 12.3.2007 dal Ministero del Lavoro.
Fondato ed assorbente risulta il primo motivo, nella parte in cui il ricorrente deduce la carenza di motivazione e di istruttoria, sull’assunto che l’Amministrazione non avrebbe considerato che al momento della citata revoca dell’autorizzazione (12.3.2007), nonché alla data (3.8.2007) di notifica del provvedimento impugnato, il ricorrente era titolare di un regolare contratto di lavoro di cui la competente Circoscrizione per l’impiego, la Questura e la Prefettura di Roma erano stati informati.
Risulta documentato in atti, infatti, che: a) il ricorrente ha stipulato, in data 25.1.2007, un contratto di lavoro a termine con la Carrozzeria Fecchi s.n.c., con sede in Roma Via N. Zabaglia n. 35 (v. doc. n. 2 di parte ricorrente), di cui è stata data comunicazione alla Sezione Circoscrizionale per l’impiego di Roma con raccomandata del 24.1.2007 (v. docc. n. 3), nonché alla Questura e alla Prefettura di Roma con raccomandate del 25.1.2007 (v. docc. n. 4); b) detto contratto è stato trasformato a tempo indeterminato il 24.5.2007 (v. doc. n. 5), trasformazione che  è stata comunicata al Centro per l’impiego e alla Prefettura di Roma, con raccomandate del 24.5.2007 ( v. docc. n. 6).
Di tale rapporto di lavoro è stata fornita ulteriore dimostrazione attraverso i cedolini di stipendio (v. docc. n. 7).
A tale stregua l’impugnata revoca risulta illegittima per carenza di istruttoria e di motivazione, non avendo l’Amministrazione in alcun modo valutato e motivato in ordine a detto nuovo contratto di lavoro, stipulato il 25.1.2007 e comunicato alle Amministrazioni competenti anteriormente alla data (12.3.2007) di adozione del provvedimento di revoca dell’autorizzazione al lavoro da parte della Direzione Provinciale del Lavoro di Roma, nonché dell’impugnato provvedimento di revoca del permesso di soggiorno (16.3.2007).
La ricezione di tale nuovo contratto di lavoro, infatti, imponeva alla Questura di valutarne, con adeguata motivazione, la rilevanza in ordine alla intervenuta revoca al lavoro e alla possibilità per il ricorrente di sanare la propria posizione.
In conclusione e per quanto sopra argomentato, il ricorso, nella parte impugnatoria, risulta fondato in accoglimento della censura di carenza di istruttoria e di motivazione e, conseguentemente, deve essere accolto. Per l’effetto, va annullato l’impugnato decreto della Questura di Roma, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
L’accoglimento del ricorso per le ragioni di cui sopra dispensa il Collegio dall’esaminare gli ulteriori profili di censura dedotti dal ricorrente che, pertanto, possono dichiararsi assorbiti.
Il medesimo ricorso, nella parte in cui si chiede il risarcimento dei danni, deve essere dichiarato, invece, inammissibile, in quanto la relativa domanda è stata proposta (nelle conclusioni del ricorso) in formula estremamente generica, senza la deduzione di alcun elemento, e tanto meno alcuna dimostrazione, in ordine ai suoi presupposti costitutivi (cfr. Cons. St., VI, 23.6.2006, n. 4009; id., 27.2.2006, n. 835; id., V, 25.1.2005, n. 144).
Sussistono, stante la parziale soccombenza, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7631/2007 indicato in epigrafe: lo accoglie nella parte impugnatoria e, per l’effetto, annulla l’impugnato decreto di revoca della Questura di Roma, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione; lo dichiara inammissibile nella parte in cui si chiede il risarcimento dei danni.
Spese, diritti e onorari, compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, in data 11 giugno 2008, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei magistrati:
Lucia TOSTI – Presidente
Renzo CONTI  – Consigliere, estensore
Floriana RIZZETTO  – Consigliere
IL PRESIDENTE _________________________________
L’ESTENSORE   _________________________________

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