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TAR Lazio Sentenza 29 aprile 2008 Annullamento provvedimento rifiuto permesso per lavoro subordinato

TAR Lazio, Latina, Sezione I, Sentenza n. 491 del 29 aprile 2008 
Il ricorrente a seguito di richiesta nominativa relativa ai flussi d’ingresso per l’ anno 2004, e relativa autorizzazione al lavoro, rilasciata dalla DPL di Latina, otteneva il visto di ingresso in Italia per lavoro subordinato. In seguito all’ingresso, il cittadino pakistano avanzava richiesta, alla Questura di Latina, volta ad ottenere il permesso di soggiorno.
Il permesso gli veniva negato sul presupposto che, da accertamenti esperiti dalla locale D.I.G.O.S., era emersa la contraffazione dell’autorizzazione al lavoro summenzionata.
Il provvedimento impugnato risulta illegittimo per violazione di legge, illogicità manifesta dell’atto, abuso di potere, violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7, 8 L. 241/1990
Infatti, risulta logica l’assenza di qualunque coinvolgimento del ricorrente nella falsificazione dell’autorizzazione al lavoro, posto che il medesimo si trovava all’estero all’epoca dell’adozione di tale provvedimento e che il pubblico ministero, nell’ambito del procedimento penale instauratosi nei suoi confronti proprio in relazione ai fatti attinenti a tale autorizzazione falsificata, ha depositato presso il tribunale ordinario di Latina, all’ufficio GIP, richiesta di archiviazione; inoltre, la ditta edile si è dimostrata disponibile ad assumere il ricorrente. Alla luce di ciò il ricorso è fondato e merita accoglimento.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1157 del 2006, proposto da:
Salim Muhammad, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Grispo, con domicilio Ex Lege in Latina, Segreteria Tar Latina;
contro
Ministero Interno, Questura di Latina , n.c.;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
DECRETO del Questore di Latina n. G017932 DATATO 12.05.06 DI RIFIUTO ISTANZA PERMESSO DI SOGGIORNO.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 04/04/2008 il dott. Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO
Il ricorrente, a seguito di richiesta nominativa avanzata dall’azienda agricola Perquoti Patrizia, ai sensi degli artt. 22 e 24 D.Lgs. 286/1998, flussi d’ingresso anno 2004, e relativa autorizzazione al lavoro prot. 85/2003 del 28 aprile 2004 della Direzione Provinciale del Lavoro di Latina, otteneva, presso la competente Rappresentanza Diplomatica Italiana in Pakistan, il visto di ingresso in Italia per lavoro subordinato. Successivamente avanzava istanza diretta ad ottenere il permesso di soggiorno, che tuttavia gli veniva negato con il provvedimento qui impugnato, poiché, da accertamenti esperiti dalla locale D.I.G.O.S. era emersa la contraffazione dell’autorizzazione al lavoro summenzionata.
Con ordinanza collegiale r.o. 14/2007 veniva accolta l’ istanza di sospensiva.
Nella pubblica udienza odierna la causa viene trattenuta in decisione.
DIRITTO
Deduce il ricorrente violazione di legge, illogicità manifesta dell’atto, abuso di potere, violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7, 8 L. 241/1990.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Infatti, risulta piuttosto verosimile l’assenza di qualunque coinvolgimento del ricorrente nella falsificazione dell’autorizzazione al lavoro, posto che il medesimo si trovava all’estero all’epoca dell’adozione di tale provvedimento e che il pubblico ministero, nell’ambito del procedimento penale instauratosi nei suoi confronti proprio in relazione ai fatti attinenti a tale autorizzazione falsificata, ha depositato presso il tribunale ordinario di Latina, all’ufficio gip, richiesta di archiviazione.
In ogni caso, la ditta edile del Signor Venerelli Antonio si è dimostrata disponibile ad assumere quale muratore l’extra comunitario qui ricorrente.
Vi sono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 04/04/2008 con l’intervento dei Magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Antonio Massimo Marra, Primo Referendario
Maria Grazia Vivarelli, Referendario, Estensore
   
   
L’ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/04/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

 

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