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TAR Lazio Sentenza 30 maggio 2008 Diniego emersione lavoro irregolare inesistenza requisiti

TAR Lazio, Roma, Sezione II Quater, Sentenza n. 5355 del 30 maggio 2008.
E’ legittimo il diniego dell’istanza di emersione di lavoro irregolare di un cittadino marocchino addetto al lavoro domestico per l’inesistenza dei requisiti legittimanti l’emersione stessa.
Nella specie, l’Amministrazione ha respinto la domanda in quanto non risultava dimostrato lo svolgimento di attività lavorativa nel periodo giugno – settembre 2002, requisito necessario per poter beneficiare della sanatoria ai sensi dell’art. 1 della L. 222/02.
Il ricorrente ha sostenuto che il provvedimento sarebbe sfornito di adeguata motivazione, non essendo chiaro quale accertamento avesse compiuto l’Amministrazione per sostenere l’inesistenza del rapporto di lavoro.
La Questura di Roma ha quindi depositato in giudizio, in data 22/2/08, la relazione nella quale risulta che il ricorrente ha presentato una falsa dichiarazione di emersione, al fine di poter permanere nel territorio italiano.
Risulta, infatti, che lo stesso ricorrente in data 17/5/03 ha dichiarato di non aver mai lavorato presso il datore richiedente l’emersione, avendo invece corrisposto del denaro in cambio della compilazione del kit. Di qui la mancanza del requisito per l’accesso all’istanza di emersione.
Alla luce del fatto che le affermazioni della Questura – dotate di per sé di una particolare efficacia probatoria – non risultano contestate dal ricorrente, anzi sono state da lui pronunciate, il Collegio ritiene legittimo il diniego effettuato dall’Amministrazione per l’inesistenza dei requisiti per l’accoglimento dell’istanza di emersione.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
– Sezione  Seconda  Quater –
composto dai signori magistrati:
Dott. Lucia Tosti                      Presidente
Dott. Renzo Conti                 Consigliere
Dott. Stefania Santoleri         Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso n. 5133/07, proposto da BOUHMAD ABDERRAHIM, rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Michele Picciani ed elettivamente domiciliato presso  il suo studio sito in Roma, Via Principe Eugenio n. 15.
contro
la PREFETTURA DI ROMA in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio.
per l’annullamento
del decreto di rifiuto dell’istanza di emersione di lavoro irregolare di extracomunitari presentata dalla Sig.ra Abaterusso Paola, riguardante il cittadino straniero Bouhmad Abderrahim, emesso dalla Prefettura di Roma in data 22/10/03, notificato in data 12/4/07, nonché di ogni altro atto connesso e derivato.
 Visto il ricorso con i relativi allegati;
 Visti tutti gli atti di causa;
 Udita alla pubblica udienza del 14 maggio 2008 la relazione della Dott.ssa Stefania Santoleri.
Nessuno è comparso per la parte ricorrente.
 Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO.
In data 8/11/02, la Sig.ra Abaterusso Paola ha presentato istanza di emersione di lavoro irregolare di extracomunitari addetti al lavoro domestico riguardante il Sig. Bouhmad Abderrahim, cittadino marocchino.
Con provvedimento del 22/4/03, notificato il 12/4/07, la Prefettura di Roma ha respinto l’istanza in quanto il ricorrente non avrebbe prestato attività lavorativa nel periodo compreso tra giugno e settembre 2002.
Avverso detto provvedimento il Sig. Bouhmad Abderrahim deduce i seguenti motivi di impugnazione:
1) Eccesso di potere per carenza dei presupposti legittimanti il provvedimento di diniego. Carenza di motivazione. Violazione degli artt. 1 comma 2 lett. c) della L. 222/02 e dell’art. 1 comma 8 del D.L. 195/02.
Il provvedimento non sarebbe adeguatamente motivato, non avendo spiegato la Questura quali sono stati gli accertamenti esperiti per sostenere l’inesistenza del rapporto di lavoro nel periodo giugno-settembre 2002.
Non è chiaro se siano stati svolti accertamenti presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro.
2) Violazione dell’art. 10 bis della L. 7/8/90 n. 241.
Lamenta il ricorrente la violazione dell’art. 10 bis della L. 241/90, non avendo l’Amministrazione provveduto a comunicargli i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
3) Violazione dell’art. 7 della L. 241/90.
Lamenta altresì il ricorrente la violazione dell’art. 7 della L. 241/90, non avendogli l’Amministrazione comunicato l’avvio del procedimento.
Insiste quindi il ricorrente per l’accoglimento del ricorso.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza n. 4276/07 la domanda cautelare è stata accolta avendo rilevato il Tribunale il vizio di difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
All’udienza pubblica del 14 maggio 2008, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO.
Come meglio dedotto in narrativa, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale la Prefettura di Roma ha respinto l’istanza di emersione di lavoro irregolare di extracomunitari – presentata dalla cittadina italiana Abaterusso Paola – e diretta ad ottenere la sua legalizzazione.
L’Amministrazione ha respinto la domanda in quanto non risultava dimostrato lo svolgimento di attività lavorativa nel periodo giugno – settembre 2002, requisito necessario per poter beneficiare della sanatoria ai sensi dell’art. 1 della L. 222/02.
Il ricorrente ha sostenuto con il primo motivo di ricorso che il provvedimento sarebbe sfornito di adeguata motivazione, non essendo chiaro quale accertamento avesse compiuto l’Amministrazione per sostenere l’inesistenza del rapporto di lavoro.
Questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare rilevando il difetto di motivazione.
In sede di riesame, la Questura ha acquisito, su richiesta della Prefettura di Roma, la copia degli atti in possesso del Commissario di P.S. relativi all’informativa di reato a carico dell’interessato.
La Questura di Roma ha quindi depositato in giudizio, in data 22/2/08, la relazione nella quale risulta che il ricorrente ha presentato una falsa dichiarazione di emersione, al fine di poter permanere nel territorio italiano.
Risulta, infatti, che lo stesso ricorrente in data 17/5/03 ha dichiarato di non aver mai lavorato presso la Sig.ra Abaterusso Paola, e di averle corrisposto del denaro in cambio della compilazione del kit. Di qui la mancanza del requisito per l’accesso all’istanza di emersione.
Le affermazioni della Questura – dotate di per sé di una particolare efficacia probatoria – non risultano contestate dal ricorrente.
Ritiene quindi il Collegio che – sulla base della dichiarazione confessoria dello stesso ricorrente – legittimamente l’Amministrazione abbia rilevato l’inesistenza dei requisiti per l’accoglimento dell’istanza di emersione.
Ciò comporta anche la reiezione del secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10 bis della L. 241/90, atteso che – sulla base della dichiarazione confessoria – il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto diverso.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza la violazione dell’art. 10 bis della L. 241/90 non comporta automaticamente l’illegittimità del provvedimento non preceduto dal c.d. preavviso di rigetto, posto che l’art. 21 octies dispone che il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Per di più, va aggiunto che il citato art. 10 bis deve essere interpretato alla stessa stregua con cui la giurisprudenza costante ha sempre applicato l’art. 7 della citata Legge n. 241 del 1990, ossia nel senso che la mancata comunicazione di avvio del procedimento non provoca ex se l’illegittimità del provvedimento finale, dovendosi verificare se la partecipazione avrebbe potuto rivestire utilità sostanziale per l’interessato (cfr. tra le tante, Tar Puglia, Lecce, sez. II, 5 dicembre 2005, n. 5633; Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 16 febbraio 2006, n. 415; Tar Lazio, Roma, sez. I, 10 aprile 2006, n. 2553; Tar Campania, Napoli, sez. V, 26 marzo 2007, n. 2825).

Parimenti destituito di fondamento è il terzo motivo, con il quale il ricorrente deduce la violazione degli artt. 7 e 8 della legge 7.8.1990, n. 241 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza (cfr. Cons. St., VI, 23.12.2007, n. 7377; id., 15.11.2005, n. 6369; id., V, 8.9.2003, n. 5034; id., 22.5.2001, n. 2823), condiviso dal Collegio, che il provvedimento adottato a seguito dell’instaurazione di un procedimento ad iniziativa di parte, non necessita della comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990.
Ciò nella considerazione che la previsione normativa della comunicazione di avvio del procedimento è stata dettata al fine di consentire la partecipazione al procedimento del privato, per ivi svolgere l’attività difensiva e partecipativa nelle ipotesi di procedimenti iniziati d’ufficio e per quelli in cui il destinatario non abbia avuto conoscenza in altro modo dell’attività amministrativa. Nell’ipotesi, invece, di procedimenti ad iniziativa di parte, quest’ultima è evidentemente già a conoscenza del procedimento, avendolo essa stessa attivato, nel cui ambito può senz’altro esperire tutte le attività partecipative previste dalla legge a tutela della propria posizione soggettiva.
Alla luce del richiamato principio deve conseguentemente escludersi la necessità della comunicazione di avvio nei procedimenti di rinnovo del permesso di soggiorno, essendo questi attivati su istanza dell’interessato (cfr. Cons. St., VI, 9.6.2006, n. 3446).
In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto perché infondato.
Quanto alle spese di lite, sussistono comunque giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Seconda Quater –
respinge
il ricorso in epigrafe indicato.
 Compensa tra le parti le spese del giudizio.
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 maggio 2008.
Lucia Tosti                                      PRESIDENTE
Stefania Santoleri                             ESTENSORE

 

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