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TAR Lazio Sentenza 4 giugno 2008 Illegittimo silenzio rifiuto istanza rinnovo permesso soggiorno

TAR Lazio, Roma, Sezione II Quater, Sentenza n. 5490 del 4 giugno 2008.
L’art. 5, comma 9, del D. Lgs. 286/98 stabilisce che “Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto.”.
Si desume, quindi, che ai fini della definizione dell’istanza presentata dal ricorrente, l’amministrazione deve compiere un accertamento correlato non solo alla sussistenza dei presupposti previsti per il particolare titolo, ma di tutti i requisiti prescritti dagli artt. 4 e 5 del D. Lgs. citato. Si è quindi in presenza di una attività che, pur dovendosi comunque concludere con un provvedimento espresso, è connotata in termini di ampia discrezionalità.
Ciò premesso però, nel caso di specie, il ricorrente ha fatto ingresso in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio.
Ha seguito un corso regolare di studi conseguendo la Laurea in Scienze delle Comunicazioni Sociali presso l’Università Pontificia Salesiana, legalmente riconosciuta dallo Stato Italiano.
In data 25/5/07 ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio e Poste Italiane gli ha rilasciato la ricevuta comprovante l’accettazione dell’assicurata, la password e l’identificativo User ID per poter verificare, tramite internet, lo stato della pratica.
Nonostante sia passato circa un anno dalla presentazione della domanda, l’Amministrazione non ha mai concluso il procedimento.
Il silenzio prestato dall’Amministrazione è pertanto illegittimo ed il Tribunale ordina all’Amministrazione dell’Interno di provvedere sulla domanda del ricorrente e fissa il termine di giorni 30, decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
– Sezione  Seconda  Quater –
composto dai signori magistrati:
Dott. Lucia Tosti                  Presidente
Dott. Renzo Conti                 Consigliere
                              Dott. Stefania Santoleri         Consigliere, relatore                                

       ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso n. 2761/08, proposto da TARCHA NAMAN, rappresentato e difeso dall’Avv. Donato Sena ed elettivamente domiciliato presso  il suo studio sito in Roma, Viale Manzoni n. 81.
contro
il MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato per legge.
la QUESTURA DI ROMA in persona del legale rappresentante p.t.  rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata per legge.
per l’annullamento
del silenzio rifiuto sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente il 25/5/07 e per la conseguente condanna dell’Amministrazione ad emanare il provvedimento richiesto.
 Visto il ricorso con i relativi allegati;
 Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
 Visti tutti gli atti di causa;
 Udita alla Camera di Consiglio  del 14 maggio 2008 la relazione della Dott.ssa Stefania Santoleri, e udito, altresì, l’Avv. Donato Sena per la parte ricorrente.
 Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO.
Il ricorrente ha fatto ingresso in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio.
Ha seguito un corso regolare di studi conseguendo, in data 22/6/07, la Laurea in Scienze delle Comunicazioni Sociali presso l’Università Pontificia Salesiana, legalmente riconosciuta dallo Stato Italiano.
In data 25/5/07 ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio e Poste Italiane gli ha rilasciato la ricevuta comprovante l’accettazione dell’assicurata, la password e l’identificativo User ID per poter verificare, tramite internet, lo stato della pratica.
Nonostante sia passato circa un anno dalla presentazione della domanda, l’Amministrazione non ha mai concluso il procedimento.
Ha quindi impugnato il silenzio rifiuto deducendo i seguenti motivi di gravame:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 9 del D.Lgs. 286/98 e dell’art. 2 della L. 241/90; mancata conclusione del procedimento nel termine di legge.
Lamenta il ricorrente la violazione dell’art. 2 della L. 241/90 che impone all’Amministrazione di concludere il procedimento entro i termini stabiliti dalla legge con l’adozione di un provvedimento espresso.
Nel caso di specie, l’Amministrazione avrebbe dovuto concludere il procedimento entro il termine di venti giorni previsto dall’art. 5, comma 9, del D.lgs. 286/98.
E’ trascorso, invece, circa un anno senza che l’Amministrazione abbia adottato il provvedimento decisorio sulla sua istanza.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5 e dell’art. 4 comma 3 del D.lgs. 286/98 e dell’art. 2, comma 1 della L. 241/90; obbligo dell’Amministrazione di provvedere.
Deduce il  ricorrente che nel suo caso non vi sarebbero ragioni ostative al rilascio del permesso di soggiorno.
La procedura seguita sarebbe rituale.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 comma 5 del D.P.R. 394/99 e dell’art. 2 della L. 241/90; mancata conclusione del procedimento nel termine di legge. Violazione dell’art. 35 della Cost.
Rileva il ricorrente come l’attuale normativa consenta la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, specie se si tratti di stranieri che hanno conseguito la laurea specialistica in Italia, come nel suo caso.
Il mancato rilascio del permesso di soggiorno lo avrebbe privato della possibilità di svolgere un regolare lavoro.
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 5; richiesta di accertamento della fondatezza della pretesa ai sensi dell’art. 2 comma 5 della L. 241/90.
Insiste quindi per l’accoglimento del ricorso, chiedendo al Tribunale non soltanto di ordinare all’Amministrazione di concludere il procedimento, ma anche di condannare il Ministero dell’Interno a rilasciare il permesso di soggiorno entro il termine di trenta giorni, con nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, senza svolgere attività difensiva.
Alla Camera di Consiglio del 14 maggio 2008, su richiesta della parte ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO.

La domanda è fondata nei limiti in seguito precisati.
In via preliminare deve essere evidenziato che ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 il rinnovo del permesso di soggiorno è subordinato all’accertamento dei requisiti ivi previsti. L’art. 5, comma 9, del D. Lgs. citato stabilisce che “Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto.”. Dal descritto quadro normativo si desume, quindi, che ai fini della definizione dell’istanza presentata dal ricorrente, l’amministrazione deve compiere un accertamento correlato non solo alla sussistenza dei presupposti previsti per il particolare titolo, ma di tutti i requisiti prescritti dai richiamati artt. 4 e 5 del D. Lgs. 285 del 1998. Si è quindi in presenza di una attività che, pur dovendosi comunque concludere con un provvedimento espresso, è connotata in termini di ampia discrezionalità (C.S. IV n. 4731 del 14.9.2005; n. 8063 del 14.12.2004; n. 5086 del 14.07.2004).
Tale precisazione è necessaria al fine di ben delineare l’ambito di cognizione del giudice amministrativo in tema di silenzio sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, tenuto conto che, dopo le modifiche apportate alla L. 241/90 dall’art. 3, comma 6 bis della legge 14 maggio 2005, n. 80, in sede di ricorso ex art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, “Il giudice  può conoscere della fondatezza della domanda.”.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, l’ambito di accertamento sulla fondatezza della pretesa sostanziale, rimane inevitabilmente segnato dalla connotazione del tipo di attività, discrezionale o vincolata (C.d.S. VI, 28/4/2008 n. 1873; T.A.R Lazio, Sez. Latina 27/10/06 n. 1379; T.AR. Catanzaro I –  – 21.7.2005 n. 1356; T.AR.Campania,  Napoli I –  13.6.2005 n. 3044; ecc.); tant’è che ove siano implicate opzioni riconducibili alla prima, il richiesto accertamento non può estendersi ad una verifica della fondatezza tale da condurre “ad una valutazione giudiziale piena che investa anche i contenuti sostanziali del rapporto tra cittadino ed amministrazione”.
Pertanto, in tema di rilascio del permesso di soggiorno, proprio in considerazione del complesso di elementi e requisiti che l’Amministrazione deve acquisire e valutare, l’esame della fondatezza della pretesa può condurre solo alla declaratoria dell’obbligo di provvedere entro il termine fissato dal giudice.
Passando ad esaminare il caso di specie, deve rilevarsi:
– che il ricorrente ha presentato regolare domanda di rinnovo del permesso di soggiorno in data 25/5/07;
– che detta domanda è stata ricevuta dall’Amministrazione (come si è premurato di dimostrare in giudizio lo stesso ricorrente);
– che ai sensi  dell’art. 5 comma 9 del D.Lgs. 286/98, l’Amministrazione avrebbe dovuto adottare un provvedimento decisorio sull’istanza entro il termine di venti giorni dalla ricezione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno;
– che è trascorso circa un anno dalla data di presentazione della domanda da parte del ricorrente senza che l’Amministrazione abbia adottato alcun provvedimento decisorio.
Ritiene quindi il Collegio che il silenzio prestato dall’Amministrazione sia illegittimo.
Pertanto, il Tribunale ordina all’Amministrazione dell’Interno di provvedere sulla domanda del ricorrente; a tal proposito, anche in considerazione del lungo tempo già trascorso, fissa il termine di giorni 30, decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza. Le spese di giudizio seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Seconda Quater –
accoglie
il ricorso in epigrafe indicato e per l’effetto ordina all’Amministrazione dell’Interno di concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente decisione.
 Condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.500 oltre accessori di legge.
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 maggio 2008.
Lucia Tosti                                    PRESIDENTE
Stefania Santoleri                           ESTENSORE

 

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