TAR Lazio, Roma, Sezione II Quater, Sentenza n. 7819 del 5 agosto 2008.
E’ legittimo il ricorso avverso diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in presenza di un nuova attività lavorativa instaurata con un diverso datore di lavoro.
Nel caso di specie, il cittadino nigeriano, entrato regolarmente in Italia in virtù di un visto per motivi di lavoro subordinato, all’atto del rinnovo del permesso di soggiorno si vedeva rifiutare il rilascio del titolo da parte della Questura di Ravenna in considerazione della mancata instaurazione del rapporto di lavoro disposta dalla Direzione Provinciale del Lavoro.
Avverso il diniego il ricorrente ha proposto ricorso denunciando l’illegittimità del provvedimento impugnato per erronea valutazione dei fatti controversi.
Alla luce della documentazione prodotta, la ricostruzione dei fatti risulta ben diversa, dovendosi ritenere comprovato quanto dedotto dal ricorrente e cioè che questi, impossibilitato a proseguire la collaborazione lavorativa iniziata con la parente stretta, avesse instaurato nel 2004 un nuovo rapporto di lavoro con la Arcadia piccola società cooperativa a responsabilità limitata, poi nel 2005 con la Ecotec società cooperativa e fosse infine stato assunto nel 2006 presso la ditta Camprini s.r.l. presso la quale ancora lavora.
Pertanto, al momento della decisione sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il ricorrente era in possesso del requisito dello svolgimento di regolare e redditizia attività lavorativa prescritto dall’art. 5 del d.lvo n.286/98 per il rilascio del titolo autorizzatorio in questione; circostanza questa che avrebbe consentito il rilascio del provvedimento richiesto, come previsto dal comma 5 della citata disposizione.
Nella fattispecie in esame, invece, tali, determinanti, circostanze sopravvenute, non hanno costituito oggetto di adeguata considerazione da parte della Questura di Ravenna, la quale, nel provvedere sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente, si è limitata a tener conto, quale unico presupposto dell’atto in questione, la sola comunicazione della Direzione Provinciale del Lavoro in merito alla mancata instaurazione del rapporto di lavoro per cui lo straniero aveva ottenuto il visto di ingresso nel luglio del 2004, senza considerare se, successivamente, e trascorso oltre un anno dalla rilevata mancata conclusione del contratto di lavoro, lo stesso avesse intrapreso una nuova attività lavorativa alle dipendenze di altro datore di lavoro.
Ne consegue che il provvedimento impugnato è stato adottato in violazione della disposizione sopra richiamata e pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO (Sezione II quater)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3467/2007 proposto da JOHNSON Kingsley, rappresentato e difeso dall’avv. Davide Baiocchi ed elett.te dom.to presso lo studio dell’avv. Nicola Elmi in Roma, Via della Camilluccia n. 589;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato ex lege in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
del provvedimento della Prefettura della Provincia di Ravenna – Ufficio Territoriale del Governo in data 16.1.2007, con cui è stata respinto il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso il decreto di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Ravenna in data 15.9.2005;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza pubblica dell’ 11 giugno 2008 il Consigliere Floriana Rizzetto;
Udite, ai preliminari, l’avv. N. Elmi, su delega dell’avv. Baiocchi, per il ricorrente e l’avv.to dello Stato Borgo per il Ministero dell’Interno;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente, cittadino nigeriano, premesso di essere regolarmente entrato in Italia in data 11.8.2004, in virtù di un visto per motivi di lavoro subordinato, per il quale otteneva in data 22.9.2004 permesso di soggiorno valido fino all’11.8.2005, e di averne chiesto il rinnovo in data 9.8.2005, espone che la predetta istanza veniva rigettata dal Questore di Ravenna in considerazione della revoca per mancata instaurazione del rapporto di lavoro disposta dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Ravenna e che il provvedimento negativo era stato dallo stesso impugnato con un ricorso amministrativo conclusosi sfavorevolmente, ripropone in questa sede giurisdizionale la medesima controversia.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) In via preliminare: inesistenza/nullità/illegittimità dei provvedimenti impugnati per mancata attestazione di conformità all’originale; per incompleta indicazione delle modalità e del termine di impugnazione; per mancata intimazione ad allontanarsi dal territorio nazionale. Violazione degli artt. 14 della legge n. 15/1968 e della legge 15/2005;
2) Violazione dell’art. 2 co. 6 del d.lvo n.286/98 e dell’art. 5 co. 1 della legge n. 39/90. Mancata traduzione dell’atto impugnato. Invalidità/ nullità/inefficacia del provvedimento impugnato.
3) Valutazione in sede di decisione del ricorso gerarchico delle deduzioni della Questura di Ravenna prodotta tardivamente. Vizio di violazione di legge. Carenza di istruttoria. Nullità/illegittimità/inefficacia del provvedimento impugnato
4) Mancanza di motivazione del decreto di rigetto del ricorso gerarchico. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90. Invalidità/illegittimità/inefficacia/nullità del provvedimento impugnato.
5) Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Illegittimità/inefficacia/invalidità del provvedimento impugnato.
6) Vizio di violazione di legge art. 5 co. 5 del d.lvo n.286/98 ed eccesso di potere. Mancanza di un interesse concreto ed attuale al rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno. Inserimento sociale dello straniero. Vizio di violazione art. 22 co. 11 del d.lvo n.286/98
Con ordinanza n. 2381 del 22.5.2007 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione “ai fini del riesame” del provvedimento impugnato.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, che resiste solo formalmente.
Con memoria scritta in vista dell’udienza di discussione del merito del gravame il ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni.
All’udienza pubblica dell’11 giugno 2008 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo di censura dedotto con il sesto mezzo di gravame.
L’Amministrazione resistente ha infatti posto a fondamento dell’atto impugnato una circostanza rivelatasi inattuale ed insussistente e cioè che, a seguito dell’autorizzazione al rilasciata dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro, il ricorrente non avesse instaurato alcun rapporto di lavoro né con il datore di lavoro per cui aveva ottenuto il visto di ingresso nel Paese – cioè con la sorella del medesimo, Sig.ra Johnson Angela -, né con successivi, diversi, datori di lavoro.
Orbene, alla luce della documentazione versata in atti, la ricostruzione dei fatti risulta ben diversa, dovendosi ritenere comprovato quanto dedotto dal ricorrente e cioè che questi, impossibilitato a proseguire la collaborazione lavorativa iniziata con la parente stretta, avesse instaurato in data 16.11.2004 un nuovo rapporto di lavoro con la Arcadia piccola società cooperativa a responsabilità limitata, poi dal 3.1.2005 con la Ecotec società cooperativa proseguito fino all’ottobre 2005 e fosse infine stato assunto presso la ditta Camprini s.r.l. sin dal 30.10.2006, presso la quale lavora a tutt’oggi.
Ne consegue che, al momento della decisione sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, assunta con decreto del 15.9.2005, il ricorrente era in possesso del requisito dello svolgimento di regolare e redditizia attività lavorativa prescritto dall’art. 5 del d.lvo n.286/98 per il rilascio del titolo autorizzatorio in questione; circostanza questa che avrebbe consentito il rilascio del provvedimento richiesto, come previsto dal comma 5 della citata disposizione, la quale sancisce che “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”.
Nella fattispecie in esame, invece, tali, determinanti, circostanze sopravvenute, non hanno costituito oggetto di adeguata considerazione né da parte della Questura di Ravenna, la quale, nel provvedere sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente, si è limitata a tener conto, quale unico presupposto dell’atto in questione, la sola comunicazione della Direzione Provinciale del Lavoro in merito alla mancata instaurazione del rapporto di lavoro per cui lo straniero aveva ottenuto il visto di ingresso nel luglio del 2004, senza considerare se, successivamente, e trascorso oltre un anno dalla rilevata mancata conclusione del contratto di lavoro, lo stesso avesse intrapreso una nuova attività lavorativa alle dipendenze di altro datore di lavoro; né da parte dell’autorità prefettizia, nella decisione del ricorso gerarchico in questione.
Ne consegue che i suindicati provvedimenti risultano essere stati adottati in violazione della disposizione sopra richiamata e pertanto, atteso il carattere assorbente della censura in esame, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II quater, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese, diritti e onorari, compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell’11 giugno 2008 con l’intervento dei Magistrati:
Lucia TOSTI Presidente
Renzo CONTI Consigliere Floriana RIZZETTO Consigliere, est.