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TAR Lazio Sentenza del 3 aprile 2008 Illegittimo diniego permesso per condanna patteggiata

TAR Lazio, Roma, Sezione II Quater, Sentenza n. 2844 del 3 aprile 2008 Illegittimo diniego di rinnovo del permesso di soggiorno e variazione anagrafica per lavoro subordinato.
E’ fondato il ricorso avverso diniego di rinnovo del permesso di soggiorno e variazione anagrafica per lavoro subordinato. L’accoglimento del ricorso parte dall’affermazione del principio secondo il quale la sentenza di condanna a seguito di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p. non può costituire autonomo ed automatico presupposto del diniego di permesso di soggiorno, essendo necessaria in tale ipotesi una specifica valutazione sulla eventuale pericolosità sociale dell’istante, che al tempo del provvedimento aveva anche generalità diverse.
La sentenza di condanna su cui si basa il diniego, in quanto pronunciata anteriormente all’entrata in vigore delle modificazioni introdotte dalla legge 30.7.2002, n. 189, non potrebbe costituire automatica preclusione al rilascio del richiesto rinnovo e ciò in applicazione del principio della irretroattività della legge, con la conseguenza che l’impugnato diniego sarebbe anche immotivato, non essendo al riguardo sufficiente il richiamo alla predetta sentenza.
Ciò in applicazione del principio dell’affidamento e della certezza dei comportamenti e nella considerazione che la citata legge n. 189/2002 non contiene alcuna norma attributiva di efficacia retroattiva alla predetta disposizione.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL  LAZIO (Sezione  II quater)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso n. 1134/2006, proposto da HABOUBI Othmane Ben Khemaies, cittadino tunisino, nato a Beja l’8.6.1953, rappresentato  e difeso dall’avv. Valerio Aulino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via San Biagio Platani, n. 272;
contro
il MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
la QUESTURA di ROMA, in persona del Questore in carica, non costituitasi in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione:
del decreto emesso dalla Questura di Roma in data 24.11.2005, con cui è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti i successivi motivi aggiunti;
Visto l’atto di costituzione  in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del 12 marzo 2008 il consigliere Renzo CONTI;
Udito per la parte ricorrente l’avv. Valerio Aulino;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in trattazione, notificato il 17 gennaio 2006 e depositato il successivo 8 febbraio, il ricorrente, cittadino tunisino, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dei suoi effetti, del decreto del Questore di Roma del 24.11.2005, notificato al medesimo il 19.12.2005, con il quale è stata rigettata l’istanza dallo stesso presentata l’8.11.2004 al fine di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e variazione anagrafica. Con lo stesso provvedimento gli è stato intimato di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni dalla sua notificazione.
A sostegno del gravame  il medesimo ricorrente, richiamate le vicende che hanno determinato la condanna  del 15.7.1998 con il rito del patteggiamento, ha preliminarmente chiarito che il cognome NEFZI era realmente il suo ed apparteneva al padre che lo ha successivamente modificato  in HABOUBI a seguito di sentenza ottenuta nel paese di origine, come risulta dalla dichiarazione consolare depositata in atti.
Ciò premesso, ha dedotto il seguente articolato motivo, così dal medesimo paragrafato:
1) violazione di legge in relazione agli artt. 4, comma 3, capoverso 3, del D.Lgs. 286/1998 modificato dalla L. 189/2002 ed in relazione all’art. 5, commi 5 e 9, del D.Lgs. 286 del 25.7.1998; illogicità e carenza di motivazione.
Si è costituito per resistere il Ministero dell’Interno.
Alla Camera di Consiglio del 15 marzo 2006, con ordinanza collegiale n. 1501, l’istanza cautelare è stata respinta.
Con motivi aggiunti – notificati e depositati, rispettivamente, il 26 novembre 2007 e 6 dicembre 2007 – l’istante ha dedotto che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza n. 1458/2007 del 9.3.2007 (depositata il 20.3.2007), gli ha concesso la riabilitazione in merito alla sentenza sul presupposto della quale è stato adottato il provvedimento impugnato e su tale argomentazione ha chiesto il riesame della propria istanza cautelare, la cui domanda è stata riunita al merito.
Con brevi note riassuntive, depositate il 29.2.2008, il ricorrente ha ulteriormente ribadito le proprie argomentazioni difensive.
La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione all’udienza pubblica del 12 marzo 2008.
DIRITTO
Il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento del decreto del Questore di Roma del 24.11.2005, con il quale è stata rifiutata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno e variazione anagrafica per lavoro subordinato, presentata dal ricorrente l’8.11.2004 e gli è stato intimato di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni dalla sua notificazione.
Il decreto risulta adottato sul presupposto che il ricorrente, con le generalità di NEFZI Othmane Ben Khemaies, è stato condannato con sentenza del Tribunale Ordinario di Roma del 15.7.1998, irrevocabile il 29.9.1998, per spaccio di stupefacenti.
Il ricorso, ad una più approfondita valutazione rispetto a quella sommaria consentita nella fase cautelare, è fondato,  in accoglimento dell’assorbente secondo motivo, nella parte in cui il ricorrente deduce sostanzialmente che il presupposto della sentenza di condanna di cui sopra, in quanto pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. anteriormente all’entrata in vigore delle modificazioni introdotte dalla legge 30.7.2002, n. 189, non potrebbe costituire automatica preclusione al rilascio del richiesto rinnovo e ciò in applicazione del principio della irretroattività della legge, con la conseguenza che l’impugnato diniego sarebbe anche immotivato, non essendo al riguardo sufficiente il richiamo alla predetta sentenza.
Come già precisato dalla sezione (cfr. sentenze n. 5817 del 27.6.2007 e n. 5279 del 7.6.2007), il Collegio osserva, infatti, che la giurisprudenza (cfr. Cons. St., IV, 14.12.2004, n. 8050; id., 9.10.2000, n. 5347), nel vigore dell’originario art. 4, comma 3, del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286, ha affermato il principio che la sentenza di condanna a seguito di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen. non può costituire autonomo ed automatico presupposto del diniego di permesso di soggiorno, essendo necessaria in tale ipotesi una specifica valutazione sulla eventuale pericolosità sociale dell’istante.
E’ ben vero che il richiamato art. 4, comma 3, è stato successivamente sostituito dall’art. 4 della legge 20.7.2002, n. 189, il quale ha espressamente ricompreso, tra le cause preclusive all’ingresso nel territorio nazionale e quindi  all’accoglimento delle domande di permesso di soggiorno e relativi rinnovi, le sentenze di condanna emesse per uno dei reati ivi richiamati “anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale”.
E’ anche vero, però, che come precisato dalla successiva giurisprudenza (cfr. Cons. St.,VI, 31.5.2006, n. 3319), tale specifica previsione deve ritenersi applicabile unicamente per le sentenze di condanna intervenute successivamente alla citata disposizione.
Ciò in applicazione del principio dell’affidamento e della certezza dei comportamenti e nella considerazione che la citata legge n. 189/2002 non contiene alcuna norma attributiva di efficacia retroattiva alla predetta disposizione.
Nella specie, la sentenza di condanna, sul cui unico presupposto è stato adottato l’impugnato diniego,  è stata emessa, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in data 15.7.1998 ed è divenuta irrevocabile il 29.9.1998 e, quindi, anteriormente alla data di entrata in vigore dell’art. 4 della legge n. 189/2002 che ha espressamente ricompreso tale tipologia di sentenze tra i presupposti di preclusione automatica al rilascio del permesso di soggiorno.
A tale stregua, l’impugnato provvedimento risulta illegittimo per errata applicazione dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, nel testo sostituito dall’art. 4 della legge n. 189/2002, nonché per difetto di motivazione, avendo l’Amministrazione ritenuto tale sentenza di condanna automaticamente preclusiva al rilascio del richiesto rinnovo di permesso di soggiorno, senza al riguardo valutare e motivare sulla eventuale pericolosità sociale della istante.
Per quanto sopra argomentato, il ricorso va accolto e, per l’effetto, deve essere annullato l’impugnato diniego, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione nei quali, ovviamente, dovrà essere valutata anche la sopravvenuta riabilitazione pronunciata dal Tribunale di Sorveglianza di Roma con ordinanza n. 1458/2007.
L’accoglimento del ricorso per le ragioni di cui sopra dispensa il Collegio dall’esaminare le ulteriori censure dedotte, ivi compresa quella espressa nei motivi aggiunti, che, pertanto, possono dichiararsi assorbite.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1134/2006 indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato decreto della Questura di Roma, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese, diritti e onorari, compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2008, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei magistrati:
Lucia TOSTI – Presidente
Renzo CONTI  – Consigliere, estensore
Stefania SANTOLERI  – Consigliere
IL PRESIDENTE _________________________________
L’ESTENSORE   _________________________________

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