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TAR Lazio Sentenza del 30 ottobre 2008 legittimo diniego rilascio visto turistico

TAR Lazio Sentenza del 30 ottobre 2008 legittimo diniego rilascio visto turistico
TAR Lazio Sentenza n. 9439 del 30 ottobre 2008 legittimo diniego rilascio visto turistico
L’art. 5 del trattato di Schengen, prevede che per l’ingresso nel territorio dei Paesi contraenti lo straniero deve esibire “i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza”; tale condizione deve, in particolare, essere rispettata per il rilascio del visto uniforme di durata non superiore a tre mesi.
Lo straniero che richiede il visto d’ingresso per turismo non deve solo dimostrare la disponibilità dei mezzi necessari ad assicurarne la sussistenza per la durata del soggiorno ed il ritorno in patria ma, più in generale, deve esibire quegli atti indispensabili a comprovare “lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto”.
Nel caso di specie, un cittadino albanese presenta ricorso contro il diniego di visto turistico da parte dell’Ambasciata italiana a Tirana. Il Tar Lazio respinge il ricorso poiché il ricorrente non ha esibito alcun titolo di viaggio, non ha presentato la polizza fideiussoria né ha dimostrato la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno così come richiesto dalla normativa citata.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio – Sede di Roma, Sezione Interna I Quater, composto dai Signori Magistrati:
– Dr. Giancarlo Luttazi – Presidente;
– Dr.ssa Antonella Mangia – Giudice;
– Dr. Michelangelo Francavilla – Giudice relatore estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso n. 3394/08 R.G. proposto da PRENGA PRENG elettivamente domiciliato in Roma, via dei Gracchi n. 123 presso lo studio dell’avv. Maria Assunta Bilotta e rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Dante Vezza con studio in Formia, via Vitruvio n. 302
CONTRO
– MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
– AMBASCIATA D’ITALIA IN ALBANIA, in persona dell’Ambasciatore p.t. – non costituita in giudizio

per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del provvedimento prot. n. 192/08 dell’08/02/08 con cui l’Ambasciata d’Italia in Albania ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per turismo presentata dal ricorrente;

Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;
Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la Camera di Consiglio del 16 ottobre 2008 fissata per l’esame dell’istanza cautelare formulata dal ricorrente;
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto di potere definire immediatamente il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71 consentendolo l’oggetto della causa, l’integrità del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria;
Avvisate le parti presenti alla Camera di Consiglio del 16 ottobre 2008 della possibilità di definizione immediata del giudizio ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71;
Ritenuto, in fatto, che il ricorrente impugna il provvedimento prot. n. 192/08 dell’08/02/08 con cui l’Ambasciata d’Italia in Albania ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per turismo presentata dal predetto;
Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;
Rilevato che con un’unica articolata censura il ricorrente lamenta il difetto di motivazione dell’atto impugnato e, comunque, prospetta l’esistenza delle condizioni richieste dalla normativa vigente per il rilascio del visto d’ingresso richiesto;
Ritenuta inaccoglibile la censura in esame in quanto, per quanto attiene al dedotto vizio motivazionale, esso è inidoneo, ai sensi degli artt. 4 comma 2° d. lgs. n. 286/98 e 21 octies comma 2° l. n. 241/90, a comportare l’annullamento giurisdizionale dell’atto impugnato stante la natura vincolata e la correttezza sostanziale dello stesso;
Considerato, poi, che contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il diniego di visto in questo giudizio gravato è nel merito legittimo non sussistendo le condizioni richieste dalla normativa vigente per l’ingresso in Italia di Prenga Preng;
Rilevato, in particolare, che da una ricognizione del quadro normativo vigente risulta quanto segue:
– secondo l’art. 5 del trattato di Schengen, ratificato dall’Italia con la l. n. 388/93, per l’ingresso nel territorio dei Paesi contraenti lo straniero deve esibire “i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza”; tale condizione deve, in particolare, essere rispettata per il rilascio del visto uniforme di durata non superiore a tre mesi (artt. 10, 11 e 15 del trattato);
– nello stesso senso l’art. 4 comma 3° d. lgs. n. 286/98 prevede che per conseguire il visto d’ingresso lo straniero deve dimostrare “di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza”;
– l’art. 5 comma 6° d.p.r. n. 394/99 stabilisce, inoltre, che al momento della domanda, oltre alla documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto, lo straniero deve depositare quella concernente “la finalità del viaggio”;
– secondo il punto 20 dell’allegato al decreto del Ministro degli Affari Esteri del 12/07/00 il visto d’ingresso per ragioni di turismo è subordinato al deposito di documentazione comprovante:
“a) adeguati mezzi finanziari di sostentamento, non inferiori all’importo stabilito dal Ministero dell’interno con la Direttiva di cui all’art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998;
b) il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione) ovvero la disponibilità di autonomi mezzi di viaggio;
c) la disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità, ecc.)”;
– la direttiva del Ministero dell’Interno del 01 marzo 2000 quantifica, poi, gli importi dei mezzi di sussistenza necessari per il rilascio del visto d’ingresso per turismo graduandoli in relazione alla durata del soggiorno;
Considerato che dalle disposizioni ora richiamate si evince che lo straniero che richiede il visto d’ingresso per turismo non deve solo dimostrare la disponibilità dei mezzi necessari ad assicurarne la sussistenza per la durata del soggiorno ed il ritorno in patria ma, più in generale, deve esibire quegli atti indispensabili a comprovare “lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto” (art. 5 del trattato di Schengen e art. 4 comma 3 d. lgs. n. 286/98);
Rilevato che, a tal fine, l’interessato deve comprovare all’amministrazione competente l’esistenza delle condizioni che giustificano le finalità del soggiorno e, nella fattispecie, trattandosi di visto d’ingresso per turismo caratterizzato da necessaria temporaneità (confermata dalla durata dello stesso mai superiore a novanta giorni), dei presupposti dai quali si possa ragionevolmente ritenere l’interesse dello straniero a fare rientro nel Paese d’origine onde scongiurare il c.d. “rischio migratorio”;
Considerato che le condizioni in esame possono essere desunte, tra l’altro, dall’esercizio di attività economiche o, ancora, dal possesso di fonti di reddito o altre circostanze atte a comprovare che nel Paese di provenienza lo straniero abbia il centro della sua vita affettiva e dei suoi interessi economici e, per tale via, a dimostrare la natura temporanea del soggiorno in Italia e il probabile ritorno nel Paese di provenienza;
Rilevato che nella fattispecie in esame l’interessato non ha comprovato l’esistenza dei requisiti necessari per il suo ingresso in Italia;
Rilevato, in particolare, che dalla documentazione trasmessa dall’Ambasciata d’Italia a Tirana con nota del 30 giugno 2008 si evince che l’amministrazione ha negato il visto in quanto il ricorrente non ha esibito alcun titolo di viaggio, non ha presentato la polizza fideiussoria né ha dimostrato la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno così come richiesto dalla normativa in precedenza citata;
Considerato che alla luce delle circostanze in esame risulta che il ricorrente, contrariamente a quanto dedotto nell’atto introduttivo, non è in possesso dei requisiti necessari per il conseguimento del visto d’ingresso per turismo;
Rilevato, pertanto, che anche nel merito il provvedimento impugnato risulta corretto;
Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;
Ritenuto di dovere porre le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, a carico del ricorrente in quanto soccombente;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio – Sede di Roma, Sezione I Quater, definendo il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71:
1) respinge il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali il cui importo si liquida in complessivi euro cinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge;
3) ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16 ottobre 2008.
L’ESTENSORE                         IL PRESIDENTE

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