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Regolarizzazione. Senza il giudizio di pericolosità sociale la richiesta non può essere rifiutata

TAR Lazio sentenza n° 201208196 DEL 28/09/2012 – annullamento del decreto di archiviazione di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

 

 

Roma, 3 dicembre 2012 – Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso presentato dal cittadino straniero al quale, a causa di una vecchia condanna, era stato negato da parte della Questura di Roma il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato nell’ambito della regolarizzazione del 2009.

I giudici si sono rifatti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 172/2012, che dichiara l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., dell’articolo 1-ter, comma 13, lettera c), del decreto-legge 78/2009 (legge di conversione n° 102/2009). Questo prevede il rigetto automatico dell’istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario nel caso esso risulti condannato per uno dei reati previsti dall’art. 381 del c.p.p. (arresto facoltativo in flagranza). Secondo i giudici di merito, per le Questure è infatti obbligatorio effettuare un giudizio di pericolosità sociale della persona, pena l’illegittimità dell’eventuale rifiuto.

Il TAR, nel caso in esame, ha evidenziato che la Questura di Roma non aveva effettuato tale giudizio, annullando così il decreto di archiviazione della pratica di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

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