TAR LIGURIA – Sezione seconda – Sentenza del 25 gennaio 2008 n. 00083 –regolarizzazione dello straniero “denunciato” per i reati previsti dagli art. 380 e 381 cpp.
La regolarizzazione dello straniero non può essere impedita semplicemente sulla base di una denuncia per una delle ipotesi di reato previste dagli art. 380 e 381 cpp sul presupposto che la mera denuncia non è in grado di negare l’idoneità di un uomo all’inserimento nella società italiana.
E’ stata, infatti, con sentenza 78/2005 della Corte Costituzionale, dichiarata l’illegittimità Costituzionale dell’articolo 1 comma 8, lett. c del D.L. n. 195 del 2002, che impediva la “regolarizzazione di coloro che risultavano denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l’interessato non lo ha commesso, ovvero risultino destinatari dell’applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione”
N. 00083/2008 REG.SEN.
N. 00744/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda) sentenza n. 00083
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 744 del 2004, proposto dal signor Llambi Petani, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Andrei e Raffaella Rubino, con domicilio eletto a Genova in largo san Giuseppe 3;
contro
ministero dell’interno in persona del ministro in carica, rappresentato dall’avvocatura distrettuale dello Stato e domiciliato presso l’ufficio;
per l’annullamento
del provvedimento 23.2.2004, n. 2722 con cui l’utg di Genova ha respinto la domanda dell’interessato per la regolarizzazione della situazione lavorativa in Italia, previa sospensione dell’efficacia,
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20/12/2007 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il cittadino albanese Llambi Petani si ritenne leso dalla determinazione 23.2.2004, n. 2711 con cui l’utg di Genova aveva respinto la sua domanda per la regolarizzazione della posizione di straniero in Italia, per cui notificò l’atto 28.4.2004, depositato il 21.5.2004, con cui denunciava:
illegittimità costituzionale dell’art. 1 comma 8, lett. c) del d.l. 195 del 2002, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. difetto di istruttoria e di motivazione
L’amministrazione statale si è costituita in giudizio con atto depositato il 4.6.2004, con cui ha chiesto la reiezione della domanda.
Con ordinanza 16.6.2004, n. 394 il tribunale ha respinto la domanda cautelare proposta dall’interessato.
Il contenzioso riguarda il diniego di regolarizzazione disposto dall’utg di Genova relativamente alla domanda del cittadino albanese ricorrente.
Questi affida l’impugnazione ad un unico motivo di gravame, con cui contesta in sostanza la legittimità costituzionale della norma denunciata. Essa impediva la regolarizzazione dello straniero che risultava denunciato per una delle ipotesi di reato previste dagli artt. 380, 381 cpp, ed è stata dichiarata illegittima dalla corte costituzionale (sentenza 78 del 2005), sul presupposto che la mera denuncia non è in grado di spiegare effetti nella qualificazione dell’idoneità di un uomo all’inserimento nella società italiana.
In atti risulta tuttavia che l’interessato ha già subito una condanna per il delitto di falso materiale in certificazione amministrativa (sentenza 28.2.2002, n. 599 del tribunale di Genova)
Tanto premesso il collegio rileva di aver già adottato numerose decisioni successive alla pubblicazione della sentenza citata della corte costituzionale, con cui è stato ritenuto che la dichiarazione di illegittimità della norma denunciata non può portare ad un’interpretazione additiva, laddove si tende da taluno a sostituire alla parola denuncia il termine condanna. Questa lettura presuppone un’interpolazione del dato normativo che non è possibile al giudicante, che deve pertanto considerare caducata la disposizione applicata dall’atto impugnato.
Il collegio ritiene di mantenere fermo l’orientamento adottato, per cui il riferimento normativo per la decisione del caso di specie va individuato nell’art. 4 coma 3 del d.lvo 25.7.1998, n. 286, che non considera ostativi all’ingresso od alla permanenza in Italia i delitti per i quali l’interessato è stato condannato dal tribunale di Genova.
La censura proposta va pertanto accolta, in quanto fondata, e l’atto gravato va annullato, dovendosi per ciò demandare all’amministrazione di rideterminarsi sulla domanda della parte.
Le spese vanno compensate, dati l’oggetto della lite e la qualità delle parti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’atto impugnato;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20/12/2007 con l’intervento dei Magistrati:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore
Luca Morbelli, Primo Referendario
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L’ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/01/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO