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TAR Liguria Sentenza 3 ottobre 08 Diniego pds residenza elettiva: insufficienti fonti reddituali

TAR Liguria, Genova, Sezione II, Sentenza n. 1728 del 3 ottobre 2008

E’ legittimo il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno da parte del cittadino straniero, per mancanza dei presupposti del rinnovo stesso.
Il provvedimento risulta basato su di una corretta applicazione delle norme (artt. 11 e 13 dPR 394\99) concernenti il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva, stante l’insufficienza reddituale della ricorrente e l’inconsistenza delle ulteriori presunte ulteriori fonti reddituali; a quest’ultimo proposito, il provvedimento risulta con evidenza adeguatamente motivato, sia in merito all’assenza di qualsiasi elemento di sufficiente sostegno economico della sorella, sia a fronte del riscontro negativo in ordine alla verità di quanto asserito dalla ricorrente circa la promessa di assunzione dallo stesso interessato smentita.
Anche in ordine agli ulteriori elementi evidenziati in sede di supplemento procedimentale ex art. 10 bis l. 241\90 l’amministrazione ha formalmente ma adeguatamente motivato l’assenza del presupposto per la permanenza sul territorio italiano per le ragioni di salute del minore; a quest’ultimo proposito, se l’ulteriore documentazione prodotta è formalmente irrilevante in quanto non fatta valere nell’idonea sede procedimentale, la stessa non integra il presupposto sostanziale che lo stesso provvedimento impugnato, a fini esplicativi, ha indicato.
Parimenti infondato, per costante giurisprudenza, è il motivo concernente la mancata traduzione del provvedimento nella lingua dello straniero destinatario.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 126 del 2008, proposto da:
Irene Bustine Ngassam Bondja, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Ballerini, Marco Vano, con domicilio eletto presso Alessandra Ballerini in Genova, S.Ta Salvatore viale 5/2;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Genova, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Questura di Genova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 02/10/2008 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il gravame introduttivo del giudizio l’odierna ricorrente impugnava il provvedimento di diniego di cui in epigrafe, avente ad oggetto il rigetto della domanda rinnovo del permesso di soggiorno per mancanza dei presupposti.
All’atto impugnato si muovevano pertanto le seguenti censure:

– violazione degli artt. 5 e 22 d.lgs. 286\98, 3, 10 e 10 bis l. 241\90, 3 e 11 comma 1 lett c) quater dPR 394\99, eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti, violazione dell’art. 32 Cost., illegittimità per mancata traduzione.

L’amministrazione statale, costituitasi in giudizio con la difesa erariale, chiedeva il rigetto del gravame.
Con ordinanza n. 86\2008 questo Tribunale disponeva la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 14\2\2008 la causa passava in decisione
DIRITTO
Il ricorso appare prima facie infondato alla luce della opinione giurisprudenziale prevalente, già espressa anche dalla sezione.
Il provvedimento impugnato ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per carenza dei presupposti invocati nonché, all’esito dell’integrazione documentale successiva alla comunicazione di cui all’art. 10 bis, per mancanza degli ulteriori presupposti sopravvenuti invocati.
Il ricorso appare infondato in ordine a tutti i profili dedotti.
Il provvedimento risulta basato su di una corretta applicazione delle norme (artt. 11 e 13 dPR 394\99) concernenti il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva, stante l’insufficienza reddituale della ricorrente e l’inconsistenza delle ulteriori presunte ulteriori fonti reddituali; a quest’ultimo proposito, il provvedimento risulta con evidenza adeguatamente motivato, sia in merito all’assenza di qualsiasi elemento di sufficiente sostegno economico della sorella, sia a fronte del riscontro negativo in ordine alla verità di quanto asserito dalla ricorrente circa la promessa di assunzione di tal Rapaci Gaetano, dallo stesso interessato smentita.
Anche in ordine agli ulteriori elementi evidenziati in sede di supplemento procedimentale ex art. 10 bis l. 241\90 l’amministrazione ha formalmente ma adeguatamente motivato l’assenza del presupposto per la permanenza sul territorio italiano per le ragioni di salute del minore; a quest’ultimo proposito, se l’ulteriore documentazione prodotta è formalmente irrilevante in quanto non fatta valere nell’idonea sede procedimentale, la stessa non integra il presupposto sostanziale che lo stesso provvedimento impugnato, a fini esplicativi, ha indicato.
Parimenti infondato, per costante giurisprudenza, è il motivo concernente la mancata traduzione del provvedimento nella lingua dello straniero destinatario (cfr. ad es. Consiglio Stato , sez. VI, 08 febbraio 2008 , n. 415 e T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 25 maggio 2007 , n. 842).
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sezione II, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso di cui in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 02/10/2008 con l’intervento dei Magistrati:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Luca Morbelli, Primo Referendario

L’ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/10/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

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