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TAR Liguria sentenza del 12 giugno 2008 esecuzione sentenza emersione lavoro irregolare

TAR Liguria sentenza del 12 giugno 2008 esecuzione sentenza emersione lavoro irregolare
TAR Liguria, sezione seconda, sentenza n. 1299 del 12 giugno 2008 esecuzione sentenza emersione lavoro irregolare.
In data 09/09/2002 la ricorrente ed il proprio datore di lavoro presentavano ai sensi della Legge n. 189/2002, domanda di emersione di lavoro irregolare allegando alla stessa tutta la documentazione richiesta. La domanda di emersione veniva rigettata con un primo provvedimento impugnato davanti a questo TAR della Liguria il quale, in data 07/07/2005 con sentenza n. 1160/05 accoglieva il ricorso.
La P.A., tuttavia, disponeva un nuovo diniego con data 28 settembre 2005. Avverso tale secondo decreto di rifiuto la ricorrente proponevano ricorso rubricato che il TAR Liguria con sentenza n. 184/2006 accoglieva.
Tale sentenza precisava espressamente che il ricorso deve trovare accoglimento con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione che dovrà provvedere previo accertamento dell’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro.
L’Amministrazione non ha peraltro adottato alcuna determinazione, risultando con ciò inottemperante senza alcun giustificato motivo.
Tanto premesso, và dichiarato l’obbligo del Prefetto di Imperia di porre in essere gli atti necessari per l’esatto adempimento delle statuizioni contenute nella pronuncia di questo Tribunale.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sezione Seconda, accoglie, quindi,  il ricorso in epigrafe, per ciò che attiene all’esecuzione interinale della sentenza di questo TAR n. 184 del 02/03/2006, e dichiara l’obbligo del Prefetto di Imperia di adottare le determinazioni amministrative necessarie per ottemperare alla sentenza medesima.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

 Sul ricorso numero di registro generale 277 del 2008, proposto da:
Najat Hammouna, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Ballerini, Marco Vano, con domicilio eletto presso Alessandra Ballerini in Genova, S.ta Salvatore Viale 5/2;
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura di Imperia, Questura di Imperia, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
per l’esecuzione interinale della sentenza breve TAR Liguria, Seconda Sezione, n. 184/2006 pronunciata nel ricorso n. RGR 1321/2005 avente ad oggetto domanda di emersione di lavoro irregolare.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Prefettura di Imperia;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Questura di Imperia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23/04/2008 il dott. Antonio Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO
In data 09/09/2002, entrata in vigore la Legge n. 189/2002, la ricorrente ed il proprio datore di lavoro presentavano nei termini di legge regolare domanda di emersione di lavoro irregolare allegando alla stessa tutta la documentazione richiesta.
La domanda di emersione veniva rigettata con un primo provvedimento impugnato davanti a questo TAR il quale, in data 07/07/2005 con sentenza n. 1160/05 accoglieva il ricorso.
La P.A., tuttavia, disponeva un nuovo diniego con data 28 settembre 2005.
Avverso tale secondo decreto di rifiuto la ricorrente proponevano ricorso rubricato col n. RG 1321/2005 davanti a questo TAR Liguria il quale, in data 02/03/2006 con sentenza n. 184/2006, lo accoglieva.
A seguito delle diverse numerose diffide inviate dai difensori della ricorrente, la Prefettura di Imperia inviava in data 26/10/2007 comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis Legge 241/90, alla regolarizzazione oggetto della controversia.
In risposta alla suddetta comunicazione la ricorrente, con nota del 14/11/2007, formulava le controdeduzioni del caso, ad intimava quindi nuovamente l’amministrazione ad adempiere alla citata sentenza n. 184/2006 di questo Tribunale.
Sennonché l’amministrazione non adottava alcuna determinazione al riguardo.
Per quanto sopra l’istante, con il ricorso in epigrafe, ha adito questo TAR chiedendo l’esecuzione interinale della predetta sentenza, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese ed ai danni asseritamene patiti.
L’amministrazione dell’Interno, benché formalmente intimata, non si è costituita in giudizio.
Alla Camera di Consiglio del 23/04/2008, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, nella parte in cui si chiede l’esecuzione interinale della sentenza di questo TAR n. 184/2006.
1.1 Come risulta dalla documentazione in atti:
-con ricorso 1321/2005, l’istante ha impugnato il decreto di rigetto della domanda di emersione di lavoro irregolare, a suo tempo presentata con il proprio datore di lavoro sig. Campagna Fabrizio;
-con sentenza n. 184 del 02/058/2006, questo TAR ha accolto il ricorso, siccome fondato; e per l’effetto ha annullato il provvedimento impugnato;
-detta sentenza non è stata sospesa dal Consiglio di Stato, per cui deve trovare esecuzione puntuale da parte dell’amministrazione ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 205/2000;
-a tali fini, la sentenza precisa espressamente nella parte motiva che “il ricorso deve trovare accoglimento con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione che dovrà provvedere previo accertamento dell’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro con il sig. Campagna”;
-con nota del 14/11/2007 la ricorrente ha diffidato (dopo numerosi pregressi chiarimenti e diffide) l’amministrazione a dare esecuzione alla sentenza;
-a fronte di tale diffida, l’amministrazione non ha peraltro adottato alcuna determinazione, risultando con ciò inottemperante senza alcun giustificato motivo.
Tanto premesso, và dichiarato l’obbligo del Prefetto di Imperia di porre in essere gli atti necessari per l’esatto adempimento delle statuizioni contenute nella pronuncia di questo Tribunale sopracitata, rideterminandosi formalmente sull’istanza di regolarizzazione della ricorrente, previo accertamento dell’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro con il sig. Campagna, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, và disposta la nomina di un apposito Commissario “ad acta”, nella persona del Prefetto di Genova, il quale dovrà provvedere, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine sopra fissato, a porre in essere, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari per l’adempimento dell’obbligo nascente dalla sentenza di che trattasi.
2. Il ricorso è inammissibile, allo stato, per ciò che attiene alla richiesta risarcitoria.
Detta richiesta, infatti, si radica esclusivamente sulla asserita spettanza del permesso di soggiorno denegato dall’amministrazione, e pertanto la stessa è ontologicamente destinata ad attualizzarsi al momento in cui la dedotta pretesa al bene della vita sia stata sostanzialmente riconosciuta in sede giudiziale.
Ora, nel caso di specie, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione ha espressamente fatto salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, la quale dovrà quindi adottare una nuova determinazione in cui, in ipotesi, potrebbe essere oggettivamente comprovata la non accoglibilità dell’istanza avanzata dalla ricorrente e, conseguentemente, l’infondatezza della pretesa sostanziale da quest’ultima dedotta.
3. Per le ragioni esposte il ricorso è in parte fondato, e per la restante parte va dichiarato inammissibile, nei sensi sopra specificati.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe, per ciò che attiene all’esecuzione interinale della sentenza di questo TAR n. 184 del 02/03/2006, e dichiara, per l’effetto, l’obbligo del Prefetto di Imperia di adottare le determinazioni amministrative necessarie per ottemperare alla sentenza medesima.
A tal fine assegna all’Amministrazione il termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione delle presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza, dispone che proceda al compimento degli atti necessari per l’esecuzione della pronuncia di che trattasi il Prefetto di Genova entro trenta giorni dalla scadenza del termine sopra fissato.
Dichiara inammissibile allo stato il ricorso, per ciò che attiene alla richiesta di risarcimento dei danni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23/04/2008 con l’intervento dei Magistrati:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore
Luca Morbelli, Referendario
   
   
L’ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/06/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

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