TAR Liguria Sentenza del 18 agosto 2008 legittimo annullamento d’ufficio del permesso di soggiorno per attesa occupazione
TAR Liguria Sezione Seconda Sentenza n. 1566 del 18 agosto 2008 legittimo annullamento d’ufficio del permesso di soggiorno per attesa occupazione
Nel caso in specie, il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento disposto dal Questore di Genova con cui il proprio permesso di soggiorno per attesa occupazione, rilasciato nel presupposto della pregressa cessazione di un precedente rapporto di lavoro, veniva annullato d’ufficio.
Poiché dai chiarimenti dell’Amministrazione è risultato, che l’istante non aveva mai lavorato e non esisteva alcun precedente datore di lavoro, il TAR della Liguria rigetta il ricorso.
N. 01566/2008 REG.SEN.
N. 00565/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 565/04 proposto da Meza Tobar Milton Adriano, rappresentato e difeso dagli avv. ti Alessandra Ballerini e Marco Vano, con domicilio eletto presso di loro in Genova, Salita Salvatore Viale n. 5/2, come da mandato a margine del ricorso;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto de Questore di Genova dd. 7.1.2004, di annullamento del permesso di soggiorno del ricorrente e conseguente risarcimento del danno;
Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria generale con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 10 luglio 2008 la relazione del Presidente, consigliere Enzo Di Sciascio ed uditi altresì i difensori presenti delle parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, con cui il proprio permesso di soggiorno per attesa occupazione, rilasciato nel presupposto della pregressa cessazione di un precedente rapporto di lavoro, nei tre mesi antecedenti all’istanza di regolarizzazione, con tale Scioni, era stato annullato d’ufficio.
Deduce numerose ed articolate censure di eccesso di potere e violazione di legge, sotto vari profili.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, con comparsa di pura forma.
Con ordinanza n. 130 del 7 maggio 2004 questa Sezione, adita in sede cautelare, ordinava chiarimenti all’amministrazione.
Dopo averli ottenuti, con ordinanza n. 585 dd. 27 agosto 2004, rigettava l’istanza cautelare nell’assunto che “il rapporto di lavoro del ricorrente con il sig. Scioni è risultato inesistente”.
All’odierna udienza la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Ritiene il Collegio che le motivazioni che hanno portato al rigetto dell’istanza cautelare, proposta dal ricorrente, vadano ribadite anche in questa sede di merito.
Dai chiarimenti dell’amministrazione è risultato che lo Scioni ha ammesso che l’istante non aveva mai lavorato presso di lui, né, anche se tale ammissione non vi fosse stata, avrebbe potuto farlo, dato che il presunto datore di lavoro non era nemmeno titolare di partita IVA.
Il ricorso va pertanto rigettato.
La pratica inesistenza della difesa dell’amministrazione, che ha costretto la Sezione a procurarsi da sé la documentazione su cui si fonda il provvedimento impugnato, induce a compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, Sezione Seconda, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.
Dispone la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova, in camera di consiglio, il 12 luglio 2008, con l’intervento dei magistrati:
Enzo Di Sciascio, Presidente, Estensore
Antonio Bianchi, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/08/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO