TAR Liguria Sentenza del 20 agosto 2008 illegittimo diniego rinnovo permesso di soggiorno
TAR Liguria Sentenza n. 1582 del 20 agosto 2008 illegittimo diniego rinnovo permesso di soggiorno
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha accolto il ricorso presentato da un cittadino marocchino contro il diniego di rinnovo di permesso di soggiorno decretato dal Questore di Genova sul presupposto che l’autorizzazione per la quale lo straniero aveva ottenuto il visto per lavoro non è stata utilizzata, in quanto il datore di lavoro non ha mai assunto alle proprie dipendenze
Tuttavia, dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ha effettivamente lavorato presso altri datori di lavoro.
Risulta quindi oggettivamente comprovato che il ricorrente dal momento del suo ingresso nel territorio nazionale ha sempre prestato attività lavorativa ed, in particolare, che alla data di adozione del decreto impugnato (21 luglio 2003) lo stesso era dipendente, con la qualifica di operaio a tempo indeterminato. Ne consegue l’illegittimità della determinazione assunta dalla Questura di Genova, siccome fondata sull’erroneo presupposto che l’autorizzazione al lavoro in base alla quale il ricorrente aveva ottenuto il visto d’ingresso non fosse stata utilizzata. Per quanto esposto il TAR della Liguria ha accolto il ricorso.
N. 01582/2008 REG.SEN.
N. 00056/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 56 del 2004, proposto da:
Bouziane Mhammed Seghir, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Ballerini, Marco Vano, con domicilio eletto presso Alessandra Ballerini in Genova, S.ta Salvatore Viale 5/2;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Genova, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distr.le Genova, domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
DINIEGO RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO, emesso dal Questore di Genova in data 21/07/2003 e notificato in data 31/10/2003.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Genova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29/05/2008 il dott. Antonio Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente, cittadino marocchino, si trova dal 2002 in Italia ove ha fatto ingresso, con regolare visto per motivi di lavoro subordinato, a seguito di autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Provinciale del Lavoro di Genova in virtù di contratto di assunzione internazionale.
Ha ottenuto dalla Questura di Genova un permesso di soggiorno per lavoro subordinato nel luglio 2002.
In data 13/06/2003 il ricorrente presentava alla Questura di Genova istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.
Sennonché il Questore di Genova, con provvedimento n. A12/Imm.2^Sez.-Sogg.1/03 del 21/07/2003, ha decretato il rifiuto dell’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno presentata dal ricorrente.
Ritenendo illegittima tale determinazione l’istante, con il ricorso in epigrafe, ha adito questo TAR chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1. Violazione di legge in relazione agli artt. 5 e 22 D.Lgs. 286/98, nonché degli artt. 3 e 10 della Legge 241/90. Eccesso di potere per difetto ed erroneità della motivazione. Difetto di istruttoria anche in punto interesse pubblico. Erronea valutazione dei fatti e dei presupposti.
Il provvedimento impugnato appare adottato in quanto “Rilevato che lo straniero ha fatto ingresso in Italia il 07/07/2002, munito di visto di ingresso per lavoro subordinato della durata convenzionale di 365 giorni ottenuto in base all’autorizzazione al lavoro rilasciata dall’Ufficio Provinciale del Lavoro di Genova in data 10/12/2001 alla locale ditta Marinoni Massimo sita in Chiavari (GE) in Via Case Sparse n. 17 Rialto; Rilevato altresì al visto di ingresso lo straniero ha ottenuto da questo Ufficio un permesso di soggiorno di validità annuale, con scadenza 07/07/2003, Considerato tuttavia che in base alle risultanze d’Ufficio l’autorizzazione per la quale lo straniero aveva ottenuto tale visto non è stata utilizzata, in quanto il datore di lavoro non ha mai assunto alle proprie dipendenze il Bouziane; Rilevato che la normativa vigente in materia di “assunzione di cittadini stranieri residenti all’estero” prevede che entro e non oltre i sei mesi dalla data di rilascio dell’autorizzazione al lavoro, deve obbligatoriamente essere perfezionata l’assunzione del dipendente con la ditta o la persona fisica che ne aveva richiesto l’ingresso in Italia……. Letto l’art. 22 comma 5 D.Lvo 286/98 nonché l’art. 5 commi 5 e 6 del medesimo decreto: DECRETA il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno….”.
Tale motivazione appare censurabile sotto diversi profili.
In primo luogo il ricorrente ha fornito piena priva di aver svolto attività lavorativa nel corso dell’ultimo anno di validità del permesso ed infatti oltre ad aver lavorato per un periodo alle dipendenze della ditta Bouhriba Bougemaa come risulta dalle buste paga, in data 15 maggio 2003 aveva già concluso un uovo contratto di lavoro con la ditta edile Carolei come da contratto di assunzione a tempo indeterminato.
Il Questore decreta l’impugnato il diniego di rinnovo sul presupposto che l’autorizzazione al lavoro in base alla quale il ricorrente aveva ottenuto il visto non fosse stata utilizzata.
Peraltro nessuna norma sancisce la possibilità per l’amministrazione di non concedere il rinnovo del permesso di soggiorno avendo il lavoratore concluso un contratto di lavoro con soggetto diverso da quello che ha ottenuto l’autorizzazione.
2. Violazione dell’art. 3 comma 3 del Reg. 394/99, nonché dell’art. 3 comma 1 della Legge 241/90.
Il provvedimento impugnato, nel negare il richiesto rinnovo di permesso di soggiorno, fa riferimento alla “normativa vigente” senza meglio specificare quale siano in concreto le norme che giustificherebbero tale diniego.
3. Violazione art. 6 comma 10 D.Lvo 286/98 e 24 Costituzione.
Nell’atto di notifica del decreto di diniego del rinnovo del permesso impugnato si legge “lo straniero è altresì informato che ai sensi dell’art. 6 comma 10 D.Lvo 286/98 avverso il decreto in argomento è ammesso ricorso al Giudice Unico competente ai sensi degli artt. 737 e seguenti cpc”.
Ora, come è noto l’art. 6 comma 10 D.Lvo 2865/98 citato prevede che “contro i provvedimenti di cui all’art. 5 e al presente articolo è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente”.
Fornire un’indicazione palesemente errata e fuorviante dell’autorità giudiziaria competente a decidere sul ricorso avverso il decreto di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno (e quindi anche dei termini per proporre ricorso) oltre a costituire violazione dell’art. 6 citato costituisce gravissima violazione del diritto di difesa tutelato dall’art. 24 della Costituzione.
4. Violazione dei principi informatori del D.Lvo n. 286/98.
Il rifiuto emesso dalla Questura fi Genova violerebbe i principi informatori del D.Lvo n. 286 del 1998.
5. Violazione e omessa applicazione dell’art. 7 della Legge 241/90.
Gli Ufficiali di P.G., hanno omesso di comunicare all’interessato l’avvio del procedimento amministrativo culminato con il provvedimento di rigetto del riesame del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, seppure tale comunicazione sia imposta dall’art. 7 della Legge n. 241/90, e non ricorrano nel caso di specie particolari esigenze di celerità, ovvero un concreto pericolo di fuga dell’esponente
6. Violazione dell’art. 2 comma 6 D.Lvo 286/98 ed art. 3 comma 3 DPR 394/99.
Si eccepisce altresì che il provvedimento impugnato non è stato tradotto in una lingua conosciuta dal ricorrente, come viceversa prescritto dalla normativa calendata.
Conclude l’istante, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato di Genova per il Ministero dell’Interno intimato la quale, con memoria nei termini, ha contestato la fondatezza del gravame chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 29 maggio 2008, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, sotto l’assorbente profilo di censura dedotto con il primo mezzo di gravame.
1.1 Come emerge dalla documentazione in atti, il ricorrente ha lavorato:
-presso l’Impresa Edile Marinoni Massime nei mesi di luglio e agosto 2002;
-presso la Ditta Bouhriba Boujemma dall’11/09/2002 al giorno 01/04/2003;
-presso la Ditta Carolei Cataldo, da aprile 2003 al giorno 07/05/2005.
Risulta quindi oggettivamente comprovato che il ricorrente dal momento del suo ingresso nel territorio nazionale ha sempre prestato attività lavorativa ed, in particolare, che alla data di adozione del decreto impugnato (21 luglio 2003) lo stesso era dipendente, con la qualifica di operaio a tempo indeterminato, preso la Ditta Carolei Cataldo.
Ne consegue l’illegittimità della determinazione assunta dalla Questura di Genova, siccome fondata sull’erroneo presupposto che l’autorizzazione al lavoro in base alla quale il ricorrente aveva ottenuto il visto d’ingresso non fosse stata utilizzata.
2. Per le ragioni esposte il ricorso è fondato e va accolto, potendo ogni ulteriore censura dedotta restare assorbita.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 29/05/2008 con l’intervento dei Magistrati:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore
Luca Morbelli, Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/08/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO