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TAR Lombardia sent 17 ottobre 08 traffico internazionale stupefacenti indice pericolosità sociale

TAR Lombardia sentenza del 17 ottobre 2008  E’ indice di pericolosità sociale il contatto dello straniero con soggetti che operano nel traffico internazionale di stupefacenti


TAR Lombardia, Brescia, Sezione I, Sentenza n. 1337 del 17 ottobre 2008 Legittimo diniego rinnovo permesso per delitti in materia di stupefacenti commessi anche in Paesi diversi da quello nazionale


L’esistenza di condanne penali per delitti in materia di stupefacenti commessi sul territorio nazionale e in Paesi diversi da quello nazionale è indice di pericolosità sociale ed implica il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.
Il ricorrente, nelle censure svolte, ha contestato la legittimità del provvedimento, ponendo in luce la sua stabile occupazione e il conseguito inserimento sociale derivante anche dalla lunga permanenza nel territorio nazionale, elementi dei quali l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto in sede di valutazione della sua personalità.
Secondo il collegio tali censure sono prive di fondamento in quanto l’l’art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 286 del 1998 (come modificato dall’art. 4 comma 1 lett. b della legge 30.7.2002 n. 189 c.d. Bossi-Fini), nel prevedere la non ammissione e l’impossibilità di continuare il soggiorno in Italia per quei cittadini di origine extracomunitaria che siano stati condannati per determinate categorie di reati oggettivamente gravi e che comunque destano particolare allarme sociale, introduce un automatismo che opera solo nel caso in cui la responsabilità del cittadino straniero risulta essere stata accertata dall’Autorità Giudiziaria a seguito di procedimento penale e conclusiva sentenza di condanna nei suoi confronti.
In altri termini, il citato art. 4 D. Lgs, n. 189/2002, individua una serie di condotte, quelle integratrici delle fattispecie criminali menzionate dalla norma, e le considera come oggettivi indici di pericolosità sociale. Esse, dunque, vengono considerate dalla legge come requisiti individuali negativi, ostativi all’inserimento dello straniero nella comunità nazionale. La norma in questione non consente all’Amministrazione alcuna autonoma valutazione in ordine ai fatti oggetto del giudizio penale derivando in modo del tutto automatico dalla sentenza penale la preclusione al rinnovo del permesso di soggiorno (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 2866 del 17.5.2006).

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