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TAR Lombardia Sentenza del 10 gennaio 2009 legittimo diniego rinnovo pds stagionale in subordinato

TAR Lombardia Sentenza del 10 gennaio 2009 legittimo diniego rinnovo permesso di soggiorno da stagionale in lavoro subordinato
TAR Lombardia Sentenza n. 1316 del 10 gennaio 2009 legittimo diniego rinnovo permesso di soggiorno da stagionale in lavoro subordinato
Nel caso di specie, il ricorrente, cittadino extraUE aveva presentato al Questore di Brescia, istanza di rinnovo del permesso di soggiorno da stagionale in lavoro subordinato.
Ebbene, ai sensi della normativa vigente, per i permessi stagionali, l’autorizzazione al lavoro contempla un impiego di natura provvisoria ed al termine del rapporto lavorativo – coincidente con la scadenza del permesso – il cittadino straniero non può ulteriormente permanere sul territorio nazionale, ma deve rientrare nel suo paese per poi acquisire il diritto di precedenza nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale ex art. 24 comma 4 del D. Lgs. 286/98 (cfr. T.A.R. Marche – 2/3/2007 n. 183). Solo al secondo ingresso in Italia è possibile ottenere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ma solamente al’interno delle quote del decreto flussi.
Pertanto, la conversione del titolo di soggiorno è subordinata sia alla verifica della capienza delle quote di ingresso sia alla circostanza di avere “rispettato” le previsioni del permesso originario, ivi compreso il rientro nel paese di provenienza al termine della stagione.
Considerato che nella specie esaminata il ricorrente era al suo primo ingresso sul territorio nazionale e non ha comunque ottenuto la disponibilità di posti nelle quote, il TAR Lombardia respinge il ricorso.

N. 00017/2009 REG.SEN.

N. 01316/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 1316 del 2008, proposto da:
Edmire Shabaku, rappresentato e difeso dall’avv. Federico Scalvi, con domicilio eletto presso Federico Scalvi in Brescia, via Moretto, 70 (Fax=030/3758858);

contro

Questore di Brescia, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6 (Fax=030/41267);

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

DEL PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE DI BRESCIA IN DATA 16/1/2008, DI DINIEGO SULL’ISTANZA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO (DA STAGIONALE A LAVORO SUBORDINATO).

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 08/01/2009 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Rilevato:

– che, in linea generale, nessun soggetto extracomunitario può entrare nello Stato ed ivi stabilmente soggiornare se non sia munito di un titolo amministrativo che autorizzi allo stabilimento, alla circolazione ed all’attività per specifiche ragioni (cfr. T.A.R. Umbria – 24/2/2006 n. 67).

– che, in altri termini, il permesso di soggiorno abilita alla permanenza in Italia per i motivi per i quali è stato rilasciato, salva la possibilità di svolgere ulteriori attività laddove ciò sia espressamente consentito dalla legge;

– che anche la conversione del permesso di soggiorno è prevista soltanto in presenza dei presupposti specificamente individuati dalla legge;

Considerato:

– che, per quanto riguarda i permessi stagionali, l’autorizzazione al lavoro contempla un impiego di natura provvisoria ed al termine del rapporto lavorativo – coincidente con la scadenza del permesso – il cittadino straniero non può ulteriormente permanere sul territorio nazionale, ma deve rientrare nel suo paese per poi acquisire il diritto di precedenza nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale ex art. 24 comma 4 del D. Lgs. 286/98 (cfr. T.A.R. Marche – 2/3/2007 n. 183);

– che in tal modo solo al secondo ingresso in Italia è possibile ottenere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

– che, ai sensi dell’articolo 21 comma 1 del D. Lgs. “L’ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene nell’ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4 …”, mentre, ai sensi dell’articolo 38, comma 7 del D.P.R. 394/1999, “I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l’anno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui all’art. 29, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno …”;

Atteso:

– che, pertanto, la conversione del titolo di soggiorno è subordinata sia alla verifica della capienza delle quote di ingresso sia alla circostanza di avere “rispettato” le previsioni del permesso originario, ivi compreso il rientro nel paese di provenienza al termine della stagione;

– che, diversamente opinando, la conversione del permesso di soggiorno finirebbe per vanificare l’intero sistema di controllo dei flussi di ingresso, peraltro realizzando un indebito e irragionevole trattamento di eccessivo favore nei confronti dei lavoratori stagionali (cfr. sentenze Sezione 20/6/2008 n. 731; 3/7/2008 n. 780; 2/10/2008 n. 1141);

– che nella specie esaminata il ricorrente era al suo primo ingresso sul territorio nazionale e non ha comunque ottenuto la disponibilità di posti nelle quote;

– che in definitiva il ricorso è infondato e deve essere respinto;

– che la natura della controversia, afferente all’interesse primario della persona a stabilirsi sul territorio nazionale, suggerisce di compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti in causa;

P.Q.M.

il T.A.R. per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia – definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 08/01/2009 con l’intervento dei Magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Gianluca Morri, Primo Referendario

Stefano Tenca, Primo Referendario, Estensore

   
   
L’ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/01/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

 

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Filfil Rumi Mahshi

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