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TAR Lombardia sentenza del 30 ottobre 2008 legittimo diniego regolarizzazione

TAR Lombardia sentenza del 30 ottobre 2008 legittimo diniego regolarizzazione
TAR Lombardia sentenza n. 1474 del 30 ottobre 2008 legittimo diniego regolarizzazione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha respinto il ricorso presentato da un datore di lavoro che aveva inoltrato itanza di regolarizzazione di un cittadino straniero ai sensi del DL n. 195/2002 convertito nella Legge n. 222/2002.
Tale istanza veniva respinta con  decreto del Prefetto di Brescia sensi dell’art. 1 comma 8 lett. a) della normativa sopra indicata poiché, a carico del lavoratore extracomunitario, esisteva un decreto di espulsione dal territorio nazionale da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
Al riguardo va richiamata la sentenza della Corte costituzionale 26.5.2006 n. 206 che ha ritenuto legittima la scelta del legislatore di escludere dalla legalizzazione dei rapporti di lavoro dei cittadini extracomunitari colpiti da provvedimenti di espulsione con accompagnamento alla frontiera. Detto orientamento è stato poi confermato nelle pronunce successive della stessa Corte (cfr. Sent. 20.2.2007 n. 44).
Per ciò detto il Tar respinge il ricorso.

 

 

N. 01478/2008 REG.SEN.

N. 00646/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 646 del 2003, proposto da:
Serotti Fiorenzo, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Furlan, con domicilio eletto presso Antonio Furlan in Brescia, v.le Stazione, 33;

contro

Prefetto di Brescia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l’annullamento

DEL DECRETO PREFETTIZIO 26.3.03 COD. DOM. 19520181 RECANTE DI RIGETTO ISTANZA LEGALIZZAZIONE RAPPORTO DI LAVORO CON JOKIC EMIL.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Prefetto di Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29/10/2008 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente inoltrava istanza di regolarizzazione del rapporto di lavoro subordinato con il cittadino extracomunitario Jokic Emil ai sensi del DL n. 195/2002 convertito nella Legge n. 222/2002.

Con decreto del Prefetto di Brescia Cod. Domanda n. 19520181 in data 26.3.2003 detta istanza veniva tuttavia respinta ai sensi dell’art. 1 comma 8 lett. a) della normativa sopra indicata poiché, a carico del lavoratore extracomunitario, esisteva un decreto del Prefetto di Vercelli nr. 315 in data 28.9.2001 di espulsione con intimazione a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni; espulsione eseguita spontaneamente dal ricorrente in data 5.10.2001.

Al riguardo viene dedotta un’unica ed articolata censura di violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di attività istruttoria, poiché detto provvedimento di espulsione, diverso da quello con esecuzione immediata mediante accompagnamento alla frontiera, non costituisce impedimento alla legalizzazione.

Si è costituita l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza del 29.10.2008 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Va premesso che l’art. 1 comma 8 lett. a) del DL n. 195/2002 convertito nella Legge n. 222/2002 esclude dalla legalizzazione quei lavoratori extracomunitari: “ nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta nell’ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario…. risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni”.

A carico del ricorrente sussisteva quest’ultima circostanza impeditiva, ossia aveva lasciato spontaneamente il territorio nazionale in data 5.10.2001, in esecuzione del provvedimento espulsivo (con intimazione) in data 28.9.2001, e si trovava nelle condizioni di cui all’art. 13, comma 13, del D.L.gs. n. 286 del 1998.

La Corte Costituzionale, con sentenza 13.1.2006 n. 8, si è occupata della disposizione in esame su questione incidentale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con ordinanza del 17 giugno 2004 (r.o. n. 846 del 2004), secondo il quale “tali rilievi sarebbero particolarmente appropriati per il caso di specie nel quale l’atto di diniego si fonda sull’ultima parte della disposizione censurata, relativa, come si è detto, ai soggetti che, dopo aver lasciato il territorio nazionale, si trovino nelle condizioni di cui all’art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286 del 1998 e successive modificazioni;… infatti, in applicazione di tale ultima norma, si può del tutto irragionevolmente verificare che, mentre riesce ad ottenere la regolarizzazione, risultando incensurato, un soggetto destinatario di un provvedimento di espulsione che non vi abbia ottemperato e abbia iniziato a lavorare entro il prescritto termine, viceversa non può beneficiarne chi abbia spontaneamente ottemperato all’ordine di espulsione, ma sia poi rientrato in Italia senza richiedere la prescritta autorizzazione ministeriale”.

Al riguardo la Corte ha osservato che “la disparità di trattamento denunciata dal giudice remittente – legata ai molteplici fattori che possono, nei singoli casi concreti, determinare differenze applicative della normativa di cui si tratta – si risolve in una disparità di mero fatto, inidonea come tale, per costante giurisprudenza di questa Corte, a fondare un giudizio di violazione del principio di eguaglianza (v., da ultimo, sentenze n. 264, n. 276 e n. 338 del 2005 e ordinanza n. 155 del 2005)”. Di conseguenza la questione veniva dichiarata manifestamente infondata.

L’odierno Collegio prende atto di quanto sopra e ritiene di non avere ulteriori argomenti da portare al vaglio della Corte Costituzionale.

Il provvedimento dell’Amministrazione è quindi legittimo poiché si basa sull’applicazione di un automatismo previsto per legge (cfr. T.A.R. Veneto Sez. III, 4.6.2007 n. 1758; T.A.R. Toscana Sez. I, 5.4.2007 n. 574; T.A.R. Emilia Romagna Parma, 26.4.2007 n. 291; T.A.R. Marche, 14.2.2007 n. 49; T.A.R. Lombardia Brescia, 5.7.2006 n. 863).

Al riguardo non può trovare applicazione l’art. 2 comma 2 del DL n. 195/2002 convertito nella Legge n. 222/2002, secondo cui: “Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 1, comma 5, comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione già adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il contratto di soggiorno”, poiché trattasi di norma che riguarda, in modo evidente, solo quei provvedimenti di espulsione revocabili ai sensi del precedente art. 1 comma 8 lett. a) (sopra trascritto) e non il provvedimento espulsivo in esame sussistendo, al riguardo, l’irrevocabilità prevista dalla stessa disposizione (aver lasciato il territorio nazionale e trovarsi, di conseguenza, nelle condizioni di cui all’art. 13, comma 13, del D.lgs. n. 286 del 1998).

La novità delle questioni giuridiche trattate costituisce giusta causa di compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia – definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 29/10/2008 con l’intervento dei Magistrati:

Mario Mosconi, Presidente

Gianluca Morri, Primo Referendario, Estensore

Mauro Pedron, Primo Referendario

   
   
L’ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/10/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

 

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