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Tar Piemonte 2007 – Diniego carta di soggiorno


Diniego carta di soggiorno – condanna irrevocabile e riabilitazione – condicio sine qua non per il rilascio – inserimento nel contesto sociale dello straniero – irrilevanza

E’ legittimo il provvedimento di diniego della carta di soggiorno, adottato dalla Questura, riferendo tale diniego ad una condanna penale passata in giudicato, verso la quale non è stato richiesto il provvedimento di riabilitazione pur sussistendone i presupposti, cioè non pendendo altri procedimenti penali nei suoi confronti e non avendo egli riportato altre condanne. Non rileva a favore dello straniero la mancata conoscenza della procedura. Il fatto inoltre che lo straniero sia ormai inserito nel contesto sociale, con lavoro stabile e regolare, non rileva altresì in quanto nessuna norma impone al Questore nella valutazione dei requisiti per il rilascio della carta di soggiorno di tenere conto della reale situazione dello straniero

 

 


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2^ Sezione – ha pronunciato la seguente

Sent. n.  2659

Anno     2007

R.g. n.   322

Anno     2007

SENTENZA

sul ricorso n. 322/2007, depositato il 19 marzo 2007, proposto da Wahja El Ghazouani, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Calabrò ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 115,

c o n t r o

la Questura della Provincia di Torino, in persona del Questore pro tempore,

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è domiciliato in corso Stati Uniti n. 45,

per l’annullamento, previa sospensione,

a)     del provvedimento del Questore della Provincia di Torino Prot. n. 164/2007, emesso in data 19.2.2007, con il quale veniva rigettata l’istanza tesa ad ottenere il rilascio della carta di soggiorno;

b)     di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 16 maggio 2007, il cons. dott. Giuseppe Calvo;

Comparsi per la parte ricorrente l’avv. Calabrò e per l’amministrazione resistente l’avv. dello Stato Carotenuto;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue

Esposizione in Fatto

Il Questore della provincia di Torino, con il provvedimento prot. n. 164/2007 in data 19 febbraio 2007, “Vista l’istanza presentata in data 29.3.2006 presso questo Ufficio dal cittadino marocchino (il ricorrente) ….., tesa ad ottenere il rilascio della carta di soggiorno; Considerato che il predetto risulta titolare di valido permesso di soggiorno dal 09.2.1996, regolarmente rinnovato per lavoro subordinato fino al 10.05.2008; Tenuto conto che a carico dello stesso risulta emessa in data 18.1.1993 sentenza di condanna del Tribunale di Ferrara, alla pena di mesi 8 di reclusione e lire 140.000 di multa, per violazione di cui all’art. n. 68 2° comma c.p., reato rientrante nelle ipotesi previste dall’art. 381 del c.p.p.; Ritenuto che ai sensi dell’art. 9 c. 3 del D.Lgs. 25.07.1998 n. 286 e successive modifiche intervenute con la L. 189/2002, la carte di soggiorno è rilasciata sempre che nei confronti del richiedente non sia stato disposto il giudizio per taluno dei reati di cui all’art. 381 del c.p.p. o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione; Tenuto conto della comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/90 come modificata dalla Legge 11.2.2005 n. 15 datata 29.8.2006 e notificata all’interessato in data 8.9.2006; Considerato che la documentazione prodotta dall’interessato non è utile ad una favorevole definizione dell’istanza di carta di soggiorno, non avendo egli prodotto decreto di riabilitazione, unico documento che permetterebbe di accogliere la sua richiesta; Visti gli artt. 6 e 9 D. Leg.vo 286/98 e relative modifiche …”, rigettava l’istanza, dianzi indicata.

Con il ricorso in esame è stato chiesto l’annullamento, previa sospensione del citato provvedimento questorile e degli altri atti in epigrafe menzionati, per il seguente motivo: Violazione di legge.

“Il provvedimento impugnato non tiene conto della reale situazione del ricorrente che, perfettamente inserito all’interno del territorio dello Stato, con lavoro regolare e stabile, si è visto respingere la richiesta di rilascio della carta di soggiorno a causa di una sentenza irrevocabile (del) tribunale (di) Ferrara in data 18.1.1993 definitiva in data 28.6.1993”.

Sennonché, “non vi è chi non veda come la circostanza di cui sopra, addotta quale unica motivazione del rigetto dell’istanza, non sia certamente idonea a giustificare il provvedimento opposto; il ricorrente si trova infatti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l’ottenimento del decreto di riabilitazione, non pendendo altri procedimenti nei suoi confronti e non avendo egli riportato altre condanne. Il fatto che il (ricorrente) non abbia, sino ad oggi, chiesto (ed ottenuto) il decreto di riabilitazione, che avrebbe portato alla cancellazione del reato già nel 1998, è dipeso dalla mancata conoscenza della procedura da parte dello stesso. Solo oggi il ricorrente, a seguito del rigetto dell’istanza, ha correttamente appreso la necessità di ottenere il decreto di riabilitazione ed ha proposto domanda al Tribunale di Sorveglianza di Torino”. “Il provvedimento impugnato è evidentemente in contrasto con la ratio della normativa in materia di soggetti extracomunitari; il legislatore ha infatti voluto favorire la regolarizzazione di soggetti che, come il ricorrente, sono nel tempo stati in grado di inserirsi correttamente all’interno del territorio dello Stato e di garantirsi un’esistenza dignitosa con un lavoro regolare”.

Con atto, in data 23 marzo 2007, si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino.

Con l’ordinanza, n. 148/i in data 28 marzo 2007, si è ordinato alla Questura di Torino di depositare in copia, gli atti e i documenti, all’uopo indicati, a tale ordinanza la detta Questura ha ottemperato in data 10 maggio 2007.

Motivi della decisione

1. Il Collegio ritiene di doversi pronunciare sul ricorso ai sensi dell’art. 9, 1° comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205.

2. Il primo assunto, in base al quale “il provvedimento impugnato non tiene conto della reale situazione del ricorrente che, perfettamente inserito all’interno del territorio dello Stato, con lavoro regolare e stabile, si è visto respingere la richiesta di rilascio della carta di soggiorno a causa di una sentenza irrevocabile (del) Tribunale (di) Ferrara in data 18.1.1993 definitiva in data 28.6.1993”, è privo di pregio, giacché, è di tutta evidenza che, giustamente, il Questore della provincia di Torino, in sede di esame dell’ “istanza presentata in data 29.3.2006” dal ricorrente “tesa ad ottenere il rilascio della carta di soggiorno”, “non tiene conto della” detta “reale situazione del ricorrente”; e ciò perché da nessuna norma si evince che lo stesso Questore avrebbe dovuto tenere conto della menzionata “reale situazione del ricorrente”.

3. Il secondo assunto, in base al quale, da un lato, “non v’è chi non vede come la circostanza di cui sopra, addotta quale unica motivazione del rigetto dell’istanza, non sia certamente idonea a giustificare il provvedimento opposto” e, dall’altro, “il ricorrente si trova infatti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l’ottenimento del decreto di riabilitazione, non pendendo altri procedimenti nei suoi confronti e non avendo egli riportato altre condanne”, è privo di consistenza, giacché, da un lato, il ricorrente non indica la ragione per cui la circostanza di cui sopra (“la sentenza di condanna del Tribunale di Ferrara”, “emessa in data 18.1.1993”), non sia certamente idonea a giustificare “l’impugnato provvedimento questorile e, dall’altro, il fatto che “il ricorrente si trova … in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l’ottenimento del decreto di riabilitazione” non ha nulla a che vedere con il fatto che “risulta(va) emessa in data 18.1.1993” la citata sentenza, fatto posto a base del citato provvedimento questorile.

4. Anche il terzo assunto, in base al quale, da un lato, “Il fatto che il (ricorrente) non abbia, sino ad oggi, chiesto (ed ottenuto) il decreto di riabilitazione, che avrebbe portato alla cancellazione del reato già nel 1998, è dipeso dalla mancata conoscenza della procedura da parte dello stesso” e, dall’altro, “Solo oggi il ricorrente, a seguito del rigetto dell’istanza, ha correttamente appreso la necessità di ottenere il decreto di riabilitazione ed ha proposto domanda al Tribunale di Sorveglianza di Torino”, è privo di rilevanza, in quanto esso non ha nulla a che vedere con la motivazione dell’impugnato provvedimento questorile, costituita, come si è visto, dal fatto che “a carico dello stesso (ricorrente) risulta(va) emessa in data 18.1.1993 sentenza di condanna del Tribunale di Ferrara, alla pena di mesi 8 di reclusione e lire 140.000 di multa, per violazione di cui all’art. 468, 2° comma c.p., reato rientrante nelle ipotesi previste dall’art. 381 del c.p.p.”.

5. Ed, infine, è inammissibile l’ultimo assunto, in base al quale “Il provvedimento impugnato è evidentemente in contrasto con la ratio della normativa in materia  di soggetti  extracomunitari, il legislatore ha infatti voluto favorire la regolarizzazione di soggetti che, come il ricorrente, sono nel tempo stati in grado di inserirsi correttamente all’interno del Territorio dello Stato e di garantirsi un’esistenza dignitosa con un lavoro regolare”, giacché, è evidente la sua genericità in relazione sia all’asserito “contrasto” con la non meglio precisata “ratio della normativa in materia di soggetti extracomunitari” sia al fatto che “il legislatore ha infatti voluto favorire la regolarizzazione dei soggetti” indicati: dalla genericità del riferimento ai detti elementi non può che derivare l’inammissibilità dell’assunto.

Per le suesposte considerazioni, l’unico motivo di ricorso è in parte infondato  ed in parte inammissibile e, pertanto il ricorso è in parte infondato ed in parte inammissibile.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, 2^ sezione, pronunciandosi sul ricorso ai sensi dell’art. 9, 1° comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205, in parte lo rigetta ed in parte lo dichiara inammissibile.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 16 maggio 2007, con l’intervento dei signori magistrati:

Giuseppe Calvo                               Presidente, Estensore

Ivo Correale                                   Referendario

Giorgio Manca                                Referendario

Il Presidente ed Estensore

Il Direttore Segreteria II Sezione          Depositata in Segreteria a sensi di

                                                                                        Legge il   16   giugmo 2007

                                                                                        Il Direttore Segreteria II Sezione

 

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