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TAR Piemonte 27 febbraio 2009 Diniego rinnovo permesso soggiorno se manca lavoro e reddito minimo

TAR Piemonte Sentenza n. 550 del 27 febbraio 2009 Diniego rinnovo permesso soggiorno se manca lavoro e reddito minimo
E’ legittimo negare il rinnovo del permesso di soggiorno al cittadino straniero che non dimostra di avere un lavoro e un reddito minimo necessario alla permanenza sul territorio nazionale. Nelle censure svolte il ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato sulla base di circostanze che non hanno alcuna rilevanza ai fini del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno. Nel caso di specie il provvedimento impugnato si fonda sul fatto che il ricorrente “benchè titolare di permesso di soggiorno dal 14.10.1996, risulta non aver mai lavorato in regola con le norme che disciplinano il lavoro dal marzo 1999”, ed “attualmente” (alla data del 5 marzo 2001, relativa all’adozione dell’impugnato provvedimento questorile) è sprovvisto del reddito minimo richiesto per la permanenza sul Territorio nazionale, in quanto detenuto presso la Casa Circondariale di Ivrea, in seguito ad arresto avvenuto in data 25.05.1999”, per cui, alla stregua dei fatti, il ricorso è infondato e va rigettato.

 

N. 00550/2009 REG.SEN.
N. 00380/2003 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 380 del 2003, proposto da:
KOUABITE NOUBISSIE CHRISTIAN ROGER, rappresentato e difeso dall’avv. Gian Claudio Bruzzone, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Torino, corso Vinzaglio, 15;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale domicilia in Torino, corso Stati Uniti, 45;
la Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento n. prot. 179/2001 di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno emesso in data 5.3.2001 dal Questore di Torino;
– di tutti gli atti presupposti, preordinati, conseguenti o comunque connessi con quelli impugnati.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 04/02/2009 il dott. Giuseppe Calvo; presente l’avv. Giua per l’amministrazione resistente; nessuno presente per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO
Il Questore della provincia di Torino, con il provvedimento prot. 179/2001 in data 5 marzo 2001, “ESAMINATI gli atti d’Ufficio dai quali si rileva che il cittadino camerunense (il ricorrente), ….., in data 16.05.2000 ha presentato istanza tesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, già rilasciato per iscrizione alle liste di collocamento, nuovamente per attesa occupazione; TENUTO CONTO che lo stesso, dagli atti d’Ufficio, benchè titolare di permesso di soggiorno dal 14.10.1996, risulta non aver mai lavorato in regola con le norme che disciplinano il lavoro dal marzo 1999, ed attualmente è sprovvisto del reddito minimo richiesto per la permanenza sul Territorio nazionale, in quanto detenuto presso la Casa Circondariale di Ivrea, in seguito ad arresto avvenuto in data 25.05.1999; CONSIDERATO che durante la sua permanenza sul territorio italiano, lo stesso è stato indagato per ricettazione e tratto in arresto per reati inerenti gli stupefacenti; RITENUTO che non ricorrono seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano, che precludano l’adozione del provvedimento; VISTI gli artt. 5 cc. 4 e 5, 6 cc. 5 e 10 del D.L. 286/98, 12 e 13 c. 2 del D.P.R. nr. 394/99, nonchè l’art. 2 del D.P.R. 1199/71, RIGETTA(va) L’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. …….”.
Con il ricorso in esame è stato chiesto l’annullamento, previa sospensione, del citato provvedimento questorile, per i seguenti motivi:
1°) Eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria e di illogicità di motivazione.
Per quanto riguarda il primo profilo, tenuto conto della seguente affermazione “TENUTO CONTO che lo stesso, dagli atti d’Ufficio, benchè titolare di permesso di soggiorno dal 14.10.1996, risulta non aver mai lavorato in regola con le norme che disciplinano il lavoro dal marzo 1999, ed attualmente è sprovvisto del reddito minimo richiesto per la permanenza sul Territorio nazionale, in quanto detenuto presso la Casa Circondariale di Ivrea, in seguito ad arresto avvenuto in data 25.05.1999”, l’impugnato provvedimento questorile “non offre una visione d’insieme, complessiva della situazione, anzi omette di riferire alcune circostanze degne di attenzione e foriere di considerazioni assai ben più favorevoli di quelle significate”. Ed, infatti, “Il giovane straniero sin dall’ottenimento del permesso di soggiorno è sempre stato in contatto con una struttura religiosa che, oltre ad avergli impartito una regolare formazione professionale, oltre ad avergli reperito numerose occasioni lavorative lo ha anche ospitato a lungo presso la propria sede di c.so Palestro. In tale lasso di tempo, terminata la fase scolastica, il” ricorrente “ha reperito immediatamente un’occupazione come risulta anche dal libretto di lavoro di cui si produce copia fotostatica: e tale lavoro è durato sino a poche settimane prima dell’arresto, allorchè lo stesso decise di prestare attività lavorativa presso un esercizio commerciale (bar), come testimoniato dalla certificazione sanitaria allegata (appositamente richiesta dalla normativa vigente in materia)”.
In ogni caso, “occorre altresì evidenziare come” il ricorrente “si sia fattivamente adoperato per la ricerca ed il reperimento di una nuova attività lavorativa appena terminata la detenzione: con esito positivo posto che è riuscito ad ottenere una proposta di lavoro come emerge dalla dichiarazione in atti”.
Per quanto riguarda il secondo profilo, “il ricorrente ottenne la revoca dell’espulsione comminatagli dall’Autorità giudiziaria con la condanna penale”, per cui, “nel momento in cui nel provvedimento si dà contezza del precedente penale del giovane per significarne la presunta pericolosità sociale, non pare corretto poi non dar conto della valutazione sul suo recupero espressa dall’organo all’uopo incaricato, cioè del Magistrato di Sorveglianza (di Vercelli)” ed, in particolare, di “quanto indicato nell’Ordinanza di tale Autorità”.
2°) Violazione di legge.
L’impugnato provvedimento questorile “ha portato all’attuale ricorrente una grave lesione della propria sfera personale: infatti la sua legittima aspettativa di conseguimento del rinnovo del permesso di soggiorno, risulta indebitamente frustrata”, con la conseguenza che “si ritiene integrata la violazione di legge in relazione alla figura dell’ingiustizia manifesta”, giacchè “La limitazione, la compressione delle sue aspettative non può e non deve essere ritenuta adeguata agli interessi concreti in gioco, in quanto se correttamente espletata, l’attività istruttoria della P.A. avrebbe condotto a valutare inesistente quell’apparente conflitto di interessi sul cui altare è stato immolato il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno”, tenuto conto, anche, del fatto che il ricorrente “per un errore (anche se grave) commesso, viene considerato “recuperato” dall’Autorità giudiziaria penale e non “degno” di rinnovo da parte dell’Autorità amministrativa”.
Con “comparsa di costituzione”, depositata il 18 marzo 2003, si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino.
Con l’ordinanza di questa sezione n. 346/i, pronunciata nella camera di consiglio del 20 marzo 2003, sono stati disposti incombenti istruttori nei confronti del Questore della provincia di Torino, il quale ha ottemperato ad essa il 2 aprile 2003.
Con l’ordinanza di questa sezione n. 679, pronunciata nella camera di consiglio del 25 giugno 2003, la domanda cautelare è stata respinta.
Nell’odierna udienza pubblica il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
1. Quanto sostenuto con il primo motivo, relativo al denunciato vizio di eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, è privo di pregio in relazione alla seguente affermazione, contenuta nell’impugnato provvedimento del Questore della provincia di Torino prot. 179/2001 in data 5 marzo 2001: “TENUTO CONTO che lo stesso (il ricorrente), dagli atti d’Ufficio, benchè titolare di permesso di soggiorno dal 14.10.1996, risulta non aver mai lavorato in regola con le norme che disciplinano il lavoro dal marzo 1999, ed attualmente è sprovvisto del reddito minimo richiesto per la permanenza sul Territorio nazionale, in quanto detenuto presso la Casa Circondariale di Ivrea, in seguito ad arresto avvenuto in data 25.05.1999”.
2. Ed, invero: a) il fatto che il ricorrente “sin dall’ottenimento del permesso di soggiorno (“già rilasciato per iscrizione alle liste di collocamento”, di cui egli, con “istanza” presentata “in data 16.05.2000” aveva chiesto “il rinnovo”) è sempre stato in contatto con una struttura religiosa che, oltre ad avergli impartito una regolare formazione professionale, oltre ad avergli reperito numerose occasioni lavorative lo ha anche ospitato a lungo presso la propria sede di c.so Palestro”; b) il fatto che il ricorrente “In tale lasso di tempo, terminata la fase scolastica” “ha reperito immediatamente un’occupazione come risulta anche dal libretto di lavoro di cui si produce copia fotostatica: e tale lavoro è durato sino a poche settimane prima dell’arresto, allorchè lo stesso decise di prestare attività lavorativa presso un esercizio commerciale (bar), come testimoniato dalla certificazione sanitaria allegata (appositamente richiesta dalla normativa vigente in materia)”; c) il fatto che il ricorrente “si sia fattivamente adoperato per la ricerca ed il reperimento di una nuova attività lavorativa appena terminata la detenzione: con esito positivo posto che è riuscito ad ottenere una proposta di lavoro come emerge dalla dichiarazione in atti”, non hanno alcuna rilevanza, giacchè con essi non si contesta nè che il ricorrente “benchè titolare di permesso di soggiorno dal 14.10.1996, risulta non aver mai lavorato in regola con le norme che disciplinano il lavoro dal marzo 1999”, nè che egli “attualmente” (alla data del 5 marzo 2001, relativa all’adozione dell’impugnato provvedimento questorile) è sprovvisto del reddito minimo richiesto per la permanenza sul Territorio nazionale, in quanto detenuto presso la Casa Circondariale di Ivrea, in seguito ad arresto avvenuto in data 25.05.1999”, per cui, alla stregua dei detti fatti, è infondato il motivo, relativo al vizio di legittimità, dianzi indicato.
3. Altrettanto infondato è il motivo, relativo al denunciato vizio di eccesso di potere sotto il profilo della illogicità della motivazione.
4. Ed, invero, anche se “il ricorrente ottenne la revoca dell’espulsione comminatagli dall’Autorità giudiziaria con la condanna penale”, non per questo “nel momento in cui nel provvedimento si dà contezza del precedente penale del giovane per significarne la presunta pericolosità sociale, non pare corretto poi non dar conto della valutazione sul suo recupero espressa dall’organo all’uopo incaricato, cioè dal Magistrato di Sorveglianza (di Vercelli)” ed, in particolare, di “quanto indicato nell’Ordinanza di tale Autorità”, nella quale, così, tra l’altro, si afferma: “E’ preliminare precisare che il giudizio sulla pericolosità, intesa come possibile commissione futura di ipotesi delittuose, si basa su elementi sintomatici che si riferiscono sia a situazioni passate, sia ad informazioni attuali, sia a prospettive future. Le risultanze istruttorie in atti inducono a ritenere non necessaria nei confronti del prevenuto (il ricorrente) la misura di sicurezza sopra accennata (“Espulsione dello Straniero dal Territorio dello Stato di cui a Sentenza Corte d’Appello di Torino dd. 10.7.2000”), in considerazione dell’accertata non pericolosità sociale del soggetto. ……. L’oggettiva rilevanza dei sopra elementi positivi circa la personalità del soggetto è tale da consentire di formulare un ponderato giudizio di ravvedimento e di reinserimento del condannato, il quale, pertanto, può essere ritenuto persona non socialmente pericolosa”; e ciò sia perchè nelle affermazioni, contenute nell’impugnato provvedimento questorile, non si fa riferimento alla “pericolosità” del ricorrente, sia perchè con la menzionata ordinanza del Magistrato di sorveglianza si è dichiarato il ricorrente “persona NON socialmente pericolosa” in relazione alla citata “misura di sicurezza della Espulsione dello Straniero dal Territorio dello Stato di cui a Sentenza Corte d’Appello di Torino d.d. 10.7.2000”, sia perchè, com’è fin troppo evidente, la stessa ordinanza è stata depositata il 26 giugno 2002 e depositata in cancelleria dell’Ufficio di sorveglianza l’1 luglio 2002 e, cioè, dopo più di un anno dall’adozione dell’impugnato provvedimento questorile, per cui, a parte ogni altra considerazione, dianzi rilevata, il Questore della provincia di Torino non poteva, alla data di adozione dell’impugnato provvedimento – 5 marzo 2001 – tenere presente l’ordinanza, sopra indicata.
Per le suesposte considerazioni, il ricorso è infondato e, pertanto, esso deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte – 2^ sezione – rigetta il ricorso, in epigrafe indicato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 04/02/2009 con l’intervento dei Magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente, Estensore
Francesco Brandileone, Consigliere
Richard Goso, Primo Referendario
   
   
IL PRESIDENTE, ESTENSORE  
   
   
   
   
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/02/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

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