Il tar Piemonte ha depositato l’ordinanza n. 539 con cui, in sede cautelare, è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata avverso il provvedimento del questore di Torino con il quale veniva rigettata l’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per non essere il richiedente titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Secondo i giudici in assenza di specifiche preclusioni di legge (vedi art. 9 D.Lgs. n. 286/1998), la circostanza che lo straniero sia titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato non pare possa costituire motivazione sufficiente per negare il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, atteso che il mercato del lavoro è in evoluzione verso un’accentuata mobilità e i rapporti di lavoro a termine e quelli atipici tendono ad essere non più un’eccezione, ma una costante.
Inoltre come il documentato il possesso di redditi pregressi ampiamente positivi e in progressivo incremento, rappresentano un elemento di cui si deve tenere conto per formulare una prognosi in ordine alla capacità reddituale del richiedente. Scarica