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TAR Piemonte Sentenza 16 giugno 2008 illegittimo diniego rinnovo e revoca pds carenza motivazione

TAR Piemonte sentenza del 16 giugno 2008 illegittimo diniego rinnovo e revoca pds per carenza motivazione
TAR Piemonte, Sezione seconda, sentenza n. 1377 del 16 giugno 2008 illegittimo diniego rinnovo e revoca pds per carenza motivazione
Il Tribunale Regionale Amministrativo del Piemonte ha accolto il ricorso presentato da un cittadino marocchino contro i provvedimenti di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno e di revoca disposti dal Questore della provincia di Torino.
I provvedimenti in questione si basavano sul fatto che al cittadino straniero era stata applicata la pena di quattro mesi di reclusione e lire duecentomila di multa, perché responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 c.p.”, precisando che “tale reato rientra tra quelli previsti dall’art. 380 c.p.p. e che tale circostanza non consente la regolarizzazione della presenza sul territorio nazionale.
A fondamento del gravame il ricorrente lamenta l’illegittimità degli atti impugnati per difetto di motivazione, in quanto non hanno tenuto conto della peculiarità della situazione concreta.
In realtà la motivazione del decreto questorile, oltre a non precisare la natura del reato commesso dal cittadino straniero, neppure considera che la condanna è stata adottata con il rito del patteggiamento, così omettendo di valutare un elemento della fattispecie concreta, che, invece, andava esaminato, atteso che l’art. 12, comma 14, del D.L. 1995 n. 489 non estende esplicitamente anche a siffatte pronunce l’effetto ostativo al rilascio del permesso di soggiorno.
Per le ragioni ora indicate è quindi fondato il motivo in esame, atteso che entrambi i provvedimenti hanno omesso di valutare dei profili fattuali e giuridici della fattispecie concreta rilevanti ai fini sia della revoca del permesso già concesso, sia del rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, con conseguente violazione dell’art. 3 della legge 1990 n. 241.
Per tutto ciò il TAR del Piemonte accoglie il ricorso.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 884 del 1998, proposto da:
El Guerainat Brahim, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Trucco, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 82;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso la quale domicilia in corso Stati Uniti n. 45;
il Questore della Provincia di Torino;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
A) del provvedimento del Questore della Provincia di Torino in data 16/3/1998 notificato in data 30/3/1998, con cui veniva decretato il rigetto dell’istanza di regolarizzazione ai sensi dell’art. 12 D.L. 18/11/95 n. 489 e successive reiterazioni;
B) del provvedimento del Questore della Provincia di Torino in data 30/8/1996, notificato in data 30/3/1998 di revoca del permesso di soggiorno;
C) di ogni altro atto antecedente e conseguente, purchè connesso con l’atto impugnato.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28/05/2008 il dott. Fabrizio Fornataro e comparso l’avv. dello Stato Giua per il Ministero dell’Interno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO
Con ricorso notificato il 28.04.1998 El Guerainat Brahim ha impugnato sia il decreto prot. nr. 26/98 del 16.03.1998, notificato il 30.03.1998, con il quale il Questore della Provincia di Torino ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, sia il decreto prot. n. 407/96/s del 30.08.1996, notificato il 30.03.1998, con il quale il Questore della Provincia di Torino ha disposto la revoca del permesso di soggiorno n. 42229, già rilasciato in suo favore.
Il decreto datato 16.03.1998, emanato in base all’art. 12, comma 5, del D.L. 489/95, richiama, in primo luogo, gli “atti d’ufficio dai quali si rileva che il cittadino marocchino El Guerainat Brahim, nato … ha presentato, in data 19.01.1998, istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n. 42229 rilasciato in data 27.06.1996 per motivi di lavoro subordinato ex art. 12 D.L. 489/95 e successive reiterazioni e modificazioni”, quindi considera che “in data 21.11.1991, alla suindicata persona, con sentenza nr. 1036/91, emessa dalla Pretura Circondariale di Torino Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, è stata applicata la pena di mesi quattro di reclusione e lire duecentomila di multa, perché responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 c.p.”, precisando che “tale reato rientra tra quelli previsti dall’art. 380 c.p.p. e che tale circostanza non consente la regolarizzazione della presenza sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 12 co. 14 D.L. 489/95 e successive reiterazioni e modificazioni” e, infine, prende atto “dell’intervenuta revoca del permesso di soggiorno, datata 30.08.1996 ed in corso di notifica”.
Il decreto del Questore della Provincia di Torino datato 30.08.1996, parimenti adottato ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D.L. 19.11.95 n. 489, da un lato, considera che El Guerainat Brahim “in data 15.01.1996 ha presentato istanza di regolarizzazione ai sensi dell’art. 12 D.L. 18 novembre 1995 n. 489 reiterato e modificato dall’art. 10 D.L. 1677/96 nr. 376 ed ha ottenuto il permesso di soggiorno in data 21.03.1996 aggiornato il 27.06.1996”, dall’altro, rileva “che da successivi accertamenti emerge che la suindicata persona, in data 21.11.1991, ha riportato condanna per aver commesso un reato che rientra tra quelli previsti dall’art. 380 c.p.p. e che tale circostanza non permette la regolarizzazione ex art. 12, comma 14, D.L. 489/95 reiterato dall’art. 10, comma 13, D.L. 376/96”.
Il ricorrente ha dedotto il seguente motivo:
1) “Violazione di legge; carenza e contraddittorietà di motivazione”.
Il ricorrente lamenta che gli atti impugnati non hanno tenuto conto né della circostanza che la sentenza di condanna è stata adottata con il rito del patteggiamento ex art. 444 c.p.p., né delle valutazioni compiute dal Tribunale di Sorveglianza di Torino con il decreto del 15.12.1997.
Con ordinanza n. 385/i/98 del 27.05.1998 il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, seconda sezione, ha ordinato alla Questura di Torino di depositare gli atti del procedimento. L’ordinanza è stata ottemperata in data 16.06.1998.
Con memoria datata 16.06.1998 si costituiva il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del ricorso e producendo il rapporto della Questura di Torino datato 02.06.1998.
Con ordinanza n. 579/98 del 08.10.1998 il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, seconda sezione, ha accolto la domanda cautelare contenuta nel ricorso.
All’udienza pubblica del 28.05.2008 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con l’unico motivo proposto il ricorrente evidenzia l’illegittimità degli atti impugnati per difetto di motivazione, in quanto non hanno tenuto conto della peculiarità della situazione concreta.
In particolare, egli evidenzia che la sentenza di condanna della Pretura Circondariale di Torino Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, datata 21.11.1991, è stata pronunciata con il rito del patteggiamento e che, in relazione ad essa, il Tribunale di Sorveglianza di Torino, con decreto 15.12.1997, ha dichiarato inammissibile l’istanza di riabilitazione, in quanto nel caso concreto “a seguito della scelta del rito alternativo e del decorso del termine di cinque anni si sono già prodotti per legge gli effetti che, ai sensi dell’art. 178 c.p., conseguono alla concessione della riabilitazione (estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna)”.
Il motivo è fondato.
In proposito, vale ricordare che in materia di regolarizzazione l’art. 12, comma 14, del D.L. 1995 n. 489, posto a fondamento degli atti impugnati, prevede che “le disposizioni del presente articolo non si applicano quando sia intervenuta una sentenza di condanna, anche non definitiva, pronunciata in Italia o in uno dei paesi dell’Unione europea per uno dei delitti previsti dall’art. 380 del codice di procedura penale, ovvero quando il richiedente risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato”.
Inoltre, in relazione all’obbligo motivazionale, l’art. 3, comma 1, della legge 1990 n. 241 dispone che “la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”.
Tanto premesso, occorre considerare che la motivazione del decreto questorile del 30.08.1996, oltre a non precisare la natura del reato commesso da El Guerainat Brahim, neppure considera che la condanna è stata adottata con il rito del patteggiamento, così omettendo di valutare un elemento della fattispecie concreta, che, invece, andava esaminato, atteso che l’art. 12, comma 14, del D.L. 1995 n. 489 non estende esplicitamente anche a siffatte pronunce l’effetto ostativo al rilascio del permesso di soggiorno.
Del pari la motivazione del decreto questorile del 16.03.1998 non considera che, in relazione alla indicata sentenza di condanna, il competente Tribunale di Sorveglianza aveva dichiarato l’inammissibilità della richiesta di riabilitazione presentata da El Guerainat a causa della sussistenza delle condizioni che, in base all’art. 445 c.p.p., conducono all’estinzione del reato, con conseguente omessa valutazione di un elemento rilevante della fattispecie concreta, specie considerando che il citato art. 12, comma 14, del D.L. 1995 n. 489 non estende esplicitamente la disciplina ostativa anche alla situazione ora descritta.
Per le ragioni ora indicate è quindi fondato il motivo in esame, nella parte in cui deduce la carenza motivazionale degli atti impugnati, atteso che entrambi i provvedimenti hanno omesso di valutare dei profili fattuali e giuridici della fattispecie concreta rilevanti ai fini sia della revoca del permesso già concesso, sia del rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, con conseguente violazione dell’art. 3 della legge 1990 n. 241.
In definitiva, il ricorso è fondato nei limiti dianzi esposti e deve essere accolto.
Sussistono comunque giusti motivi, per la natura delle questioni trattate, per compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, seconda sezione, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla:
– il decreto del Questore della Provincia di Torino prot. nr. 26/98 del 16.03.1998;
– il decreto del Questore della Provincia di Torino prot. n. 407/96/s del 30.08.1996;
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 28/05/2008 con l’intervento dei Magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Richard Goso, Referendario
Fabrizio Fornataro, Referendario, Estensore
   
   
L’ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/06/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

 

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