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TAR Piemonte Sentenza 20 giugno 2008 Illegittimo diniego carta di soggiorno cessione stupefacenti

TAR Piemonte, Sezione II, Sentenza del 20 giugno 2008 n. 1400
Il Tribunale Regionale Amministrativo del Piemonte ha accolto il ricorso presentato da un cittadino tunisino contro il rigetto dell’istanza di rilascio della carta di soggiorno a tempo indeterminato per motivi di lavoro subordinato.
Nel caso di specie, il questore della provincia di Biella, con decreto dell’8 ottobre 2007, rigettava l’istanza diretta al rilascio della carta di soggiorno per motivi di lavoro subordinato poiché dall’istruttoria risultava che a carico dell’interessato vi era una condanna emessa dal Tribunale di Biella con sentenza divenuta irrevocabile il 7/10/1994 per il reato di cessione illecita di sostanze stupefacenti continuato di cui agli artt. 81 c.p., 73 comma 5 e 73 D.P.R. n. 309/90.
Tuttavia in base al comma 5 del art. 9 de Decreto Legislativo 286/98, la Questura “avrebbe dovuto esprimere una valutazione” anche in ordine alla durata del soggiorno del ricorrente sul territorio nazionale ed al suo inserimento sociale, familiare e lavorativo.
L’impugnato decreto questorile è perciò illegittimo.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 55 del 2008, proposto da:
Mustapha Sahlaoui, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Cavicchioli e Silvia Gelpi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Maria Grazia Tripodi in Torino, via Giacomo Medici, 109;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale domicilia in Torino, corso Stati Uniti, 45;
la Questura di Biella, in persona del Questore pro tempore;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto Cat. A.12/07 Imm. n. 50/2007 di rigetto dell’istanza di rilascio della carta di soggiorno a tempo indeterminato per motivi di lavoro subordinato presentata alla Questura di Biella dal cittadino tunisino Sahlaoui Mustapha in data 9.2.2007, emesso dal Questore della Provincia di Biella in data 8.10.2007 e notificato al ricorrente il 25.10.2007; nonché per l’annullamento di ogni altro atto ulteriore, consequenziale, e comunque connesso e per ogni ulteriore statuizione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28/05/2008 il dott. Giuseppe Calvo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO
Il Questore della provincia di Biella, con il decreto Cat. A.12/07 Imm. n. 50/2007, in data 8 ottobre 2007, “VISTA l’istanza, presentata in data 9.2.2007 dal cittadino marocchino (il ricorrente), …….., finalizzata al rilascio della carta di soggiorno a tempo indeterminato per motivi di lavoro subordinato; ESEGUITA l’istruttoria di rito dalla quale è risultato che l’interessato, che aveva dichiarato le false generalità di ……….., ha a suo carico una condanna emessa dal Tribunale di Biella con sentenza divenuta irrevocabile il 7/10/1994 per il reato di cessione illecita di sostanze stupefacenti continuato di cui agli artt. 81 c.p., 73 comma 5 e 73 D.P.R. n. 309/90; RILEVATO che in data 8/9/2007 è stato inviato con raccomandata A.R. al sig. (ricorrente) l’avviso di avvio dell’endoprocedimento amministrativo volto al rigetto della sua istanza, così come previsto dall’art. 10 bis della Legge 241/90 e succ. modifiche; PRESO ATTO che il 14/9/2007 il richiedente ha presentato una memoria, eccependo che la condanna è stata emessa quattro anni prima dell’entrata in vigore del D.L.vo n. 286/98 e che, in ogni caso, è stata ottenuta l’estinzione del reato sopra specificato; RILEVATO che le suddette argomentazioni non possono essere condivise ai fini di un diverso esito dell’istanza di rilascio della carta di soggiorno a tempo indeterminato; CONSIDERATO che l’art. 9 del D.L.vo 286/98 e successive modifiche prevede che l’istanza per il rilascio della carta di soggiorno sia rigettata quando il richiedente risulti condannato per taluno dei delitti di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. e non contempla l’ipotesi dell’eventuale estinzione del reato o dell’avvenuta riabilitazione; RILEVATO che il reato per il quale il richiedente è stato condannato rientra tra quelli ostativi al rilascio della carta di soggiorno; VISTI gli articoli 2 co. 6 e 9 del D.L.vo 286/98 e successive modifiche” stabiliva “l’istanza diretta al rilascio della carta di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, prodotta dal sig. (il ricorrente) è rigettata per i motivi sopra esposti…………”.
Con il gravame in esame il ricorrente, dopo aver affermato che “in data 09.02.2007” egli “presentava alla Questura di Biella istanza per il rilascio di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del citato decreto questorile e degli altri atti, in epigrafe menzionati, per i seguenti motivi:
1°) Violazione di legge ed erronea applicazione dell’art. 9, comma 4, del D.Lgs. 286/98. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, di erroneità dei presupposti e di illogicità. Ingiustizia grave e manifesta.
In merito all’affermazione “ESEGUITA l’istruttoria di rito ……….”, contenuta nel preambolo dell’impugnato decreto questorile, e tenuto conto di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 9, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dell’art. 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, nella specie, il ricorrente “non presenta alcuna pericolosità per la sicurezza pubblica o l’ordinamento dello Stato”, per cui non sussisterebbero “le condizioni ostative al rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo previste dalla citata norma”; e cioè tenuto conto di quanto all’uopo affermato.
Peraltro, essendo “intervenuta la dichiarazione di estinzione del reato da parte del giudice dell’esecuzione” “il reato di cessione illecita di sostanze stupefacenti continuato di cui agli artt. 81 c.p., 73 comma 5 e 73 D.P.R. n. 309/90” “deve essere considerato tamquam non esset”, per cui non vi sarebbe “alcun presupposto ostativo al rilascio della carta di soggiorno attualmente denominata “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” in favore del ricorrente”, per cui la seguente affermazione, contenuta nell’impugnato decreto questorile “CONSIDERATO che l’art. 9 del D.L.vo 286/98 e successive modifiche ………. e non contempla l’ipotesi dell’eventuale estinzione del reato o dell’avvenuta riabilitazione” sarebbe “illogica, infondata, nonchè in palese contrasto con lo spirito della norma stessa” in relazione a quanto previsto dall’art. 9, comma 3, del d.lgs. 1998, n. 286, prima della sua sostituzione da parte del citato art. 1 del d.lgs. 2007, n. 3.
2°) Carenza di motivazione. Difetto di istruttoria.
In ogni caso, “Alla luce della formulazione attualmente vigente dell’art. 9 comma IV del D.lgs. 286/98 la Questura di Biella avrebbe dovuto esprimere un giudizio circa la pericolosità del” ricorrente “per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, rispetto alla quale potevano assumere rilevanza quale elemento significativo eventuali condanne in ordine ai reati contemplati dagli art. 380-381 c.p.p.” ed in base al comma 5 del citato art. 9, “avrebbe dovuto esprimere una valutazione” “in ordine alla durata del soggiorno del” ricorrente “sul territorio nazionale ed al suo inserimento sociale, familiare e lavorativo”.
Con l’ordinanza di questa sezione n. 131/i/08, pronunciata nella camera di consiglio del 13 febbraio 2008, sono stati disposti incombenti istruttori nei confronti della Questura di Biella, alla quale ha ottemperato in data 17 marzo 2008.
Con memoria l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino ha depositato alcuni atti in data 22 aprile 2008: nella camera di consiglio del 23 aprile 2008 la trattazione della domanda cautelare è stata rinviata all’odierna camera di consiglio.
In data 27 maggio 2008 il ricorrente ha depositato una memoria.
DIRITTO
1. Il collegio ritiene di doversi pronunciare sul ricorso, in epigrafe indicato, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205.
2. Con il primo articolato motivo di ricorso: a) si fa riferimento, innanzitutto, alla seguente affermazione, contenuta nel preambolo dell’impugnato decreto del Questore della provincia di Biella Cat. A.12/07/Imm. n. 50/2007 in data 8 ottobre 2007 “ESEGUITA l’istruttoria di rito dalla quale è risultato che l’interessato (il ricorrente), che aveva dichiarato le false generalità di ………., ha a suo carico una condanna emessa dal Tribunale di Biella con sentenza divenuta irrevocabile il 7/10/1994 per il reato di cessione illecita di sostanze stupefacenti continuato di cui agli artt. 81 c.p., 73 comma 5 e 73 D.P.R. n. 309/90” ed al comma 4 dell’art. 9, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 – Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo – il quale, così, stabilisce: “Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostitutivo dell’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646 ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonchè, limitatamente ai delitti non colposi, dell’articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”; b) si sostiene che, nel caso di specie, il ricorrente, da un lato “non presenta alcuna pericolosità per la sicurezza pubblica o l’ordinamento dello Stato”, per cui non sussisterebbero “le condizioni ostative al rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo previsto dalla citata norma” del d.lgs. 1998, n. 286, come sostituito dall’art. 1 del d.lgs. 2007, n. 3 e, dall’altro, che egli “da oltre tredici anni risiede regolarmente in Italia per motivi di lavoro subordinato, per lo più in qualità di manovale, e che non è mai più stato soggetto a procedimenti penali” e “in ordine all’inserimento sociale” egli “ha sempre risieduto nel territorio della provincia di Biella ove ha acquistato la proprietà di un immobile ad uso abitativo”.
3. Prima di esaminare il detto motivo, giova tenere presente la seguente affermazione, anch’essa contenuta del preambolo dell’impugnato decreto questorile “VISTA l’istanza, presentata in data 9/2/2007 dal cittadino marocchino (il ricorrente) ……..”, finalizzata al rilascio della carta di soggiorno a tempo indeterminato per motivi di lavoro subordinato: da essa risulta che il ricorrente aveva chiesto in data 9/2/2007” e cioè prima del 14 febbraio 2007 – data di entrata in vigore del d.lgs. 2007, n. 3, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana in data 30 gennaio 2007 – la carta di soggiorno, prevista dall’art. 9 del d.lgs. 1998, n. 286 e non, come egli afferma, “il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”, previsto dal citato d.lgs. 2007, n. 3.
4. Passando ad esaminare il motivo, con la nota della Questura di Biella Cat. A12/08/Imm. IV sez. in data 22 gennaio 2008, inviata all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e da questa prodotta in giudizio, si fa riferimento al primo periodo del citato comma 4 dell’art. 9 e si afferma che “Spetta, quindi, al Questore verificare che gli stranieri, che vogliono ottenere un titolo di soggiorno a tempo indeterminato, possiedano i requisiti previsti. Il reato contestato al richiedente rientra tra quelli previsti dall’art. 381 c.p.c., pertanto, altri fattori, quali il periodo di presenza dello straniero in Italia o il nucleo familiare non sono stati considerati prevalenti rispetto al decreto di condanna in questione” e “Inoltre, il ricorrente ha subito la condanna specificata con le generalità false di ………., da lui dichiarate al momento della contestazione del reato. Anche quest’ultimo fattore incide sulle considerazioni che spettano all’autorità competente nel valutare l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero che richiede un titolo di soggiorno a tempo indeterminato. Infatti, considerati i diritti derivanti dal titolo di soggiorno in questione, non può non incidere negativamente il fatto che il richiedente abbia dichiarato alle autorità competenti, evidentemente sia di polizia che giudiziarie, le false generalità, poi scoperte solo in occasione del rilevamento delle impronte digitali previste dalla normativa vigente in materia”.
5. Con la memoria, il ricorrente osserva, in merito a quanto affermato dalla Questura di Biella, che egli “non ha mai contestato il potere discrezionale del Questore in merito, semmai è stato rilevato come la Questura di Biella, nel rigettare l’istanza” “abbia esercitato un semplice automatismo, senza operare alcuna reale valutazione della (sua) situazione lavorativa e sociale”.
6. L’assunto del ricorrente deve essere condiviso in parte giacchè dall’affermazione, in precedenza indicata, contenuta nel preambolo dell’impugnato decreto questorile si evince che il Questore della provincia di Biella abbia tenuto presente soltanto il primo periodo del più volte citato comma 4 dell’art. 9 del d.lgs. 1998, n. 286, come sostituito dall’art. 1 del d.lgs. 2007, n. 3.
7. Ed, invero, come si desume dalla nota della Questura di Biella in data 22 gennaio 2008, si deve ritenere che con il riferimento, contenuto nell’affermazione in questione, alla “condanna emessa ………”, il Questore abbia fatto rientrare il ricorrente “tra gli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato”, senza, però, tenere presente il secondo periodo della stessa norma, in base al quale, si è visto, “Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”.
8. Ne consegue, che, non si può condividere l’assunto del ricorrente, in base al quale egli, in relazione all’affermazione in questione, “non presenta alcuna pericolosità per la sicurezza pubblica o l’ordinamento dello Stato”, giacchè, in base al primo periodo della citata norma “Nel valutare la pericolosità sociale si tiene conto anche ………, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti ………, nonchè, limitatamente ai delitti non colposi, dall’art. 381 del medesimo codice”, tra i quali “il reato” di cui alla “condanna emessa dal Tribunale di Biella con sentenza divenuta irrevocabile”, citata nella stessa affermazione, il ricorrente poteva essere compreso tra gli “stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato”, ai sensi del primo periodo della più volte citata norma, mentre si deve condividere l’assunto del ricorrente, in base al quale con l’affermazione, dianzi indicata, non si è tenuto conto del secondo periodo della stessa norma ed, in particolare, del fatto che il ricorrente “da oltre tredici anni risiede regolarmente in Italia per motivi di lavoro subordinato, per lo più in qualità di manovale e che non è mai più stato soggetto a procedimenti penali” e “in ordine all’inserimento sociale” egli “ha sempre risieduto nel territorio della provincia di Biella, ove ha acquistato la proprietà di un immobile ad uso abitativo”.
9. Al riguardo, in meritoall’osservazione della Questura, contenuta nella nota, in base alla quale “il periodo di presenza dello straniero in Italia o il nucleo familiare non sono stati considerati prevalenti rispetto al decreto (rectius. sentenza) di condanna in questione”, è appena il caso di rilevare, da un lato, che di tale considerazione non c’è traccia nella affermazione in esame e, dall’altro, il secondo periodo del comma 4 dell’art. 9 non prevede, com’è fin troppo evidente la stessa considerazione: tale rilevo vale, ovviamente, anche, per l’altro “fattore”, “le generalità false”, cui si fa riferimento con la nota questorile.
10. In conclusione, in base all’affermazione in questione l’impugnato decreto questorile è illegittimo, giacchè con esso il Questore non ha tenuto “conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”.
Ne consegue che la censura di violazione ed erronea applicazione dell’art. 9, comma 4, del d.lgs. 1998, n. 286, come sostituito dall’art. 1 del d.lgs. 2007, n. 3, è fondata.
11. Con lo stesso primo articolato motivo si sostiene che “essendo intervenuta la dichiarazione di estinzione del reato da parte del giudice dell’esecuzione” “il reato di cessione illecita di sostanze stupefacenti continuato di cui agli artt. 81 c.p., 73 comma 5 e 73 D.P.R. n. 309/90” “deve essere considerato tamquam non esset”, per cui non vi sarebbe “alcun presupposto ostativo al rilascio della carta di soggiorno attualmente denominata “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” in favore del ricorrente”, per cui la seguente affermazione, contenuta nell’impugnato decreto questorile “CONSIDERATO che l’art. 9 del D.L.vo 286/98 e successive modifiche …….. e non contempla l’ipotesi dell’eventuale estinzione del reato o dell’avvenuta riabilitazione” sarebbe “illogica, infondata nonchè in palese contrasto con lo spirito della norma stessa” in relazione a quanto previsto dall’art. 9, comma 3, del d.lgs. 1998, n. 286, prima della sua sostituzione da parte del citato art. 1 del d.lgs. 2007, n. 3.
12. Tale assunto è privo di fondamento, giacchè, giustamente, si è affermato, con l’impugnato decreto questorile, quanto, in precedenza, indicato; e ciò perchè il comma 4 dell’art. 9 del d.lgs. 1998, n. 286, come sostituito dall’art. 1 del d.lgs. 2007, n. 3, non prevede la “riabilitazione”, che era, invece, contemplate dal comma 3 dello stesso art. 9, prima delle sua sostituzione.
13. In altri termini, da una lato il ricorrente ritiene illegittimo l’impugnato decreto questorile, in quanto, con esso non si sarebbe tenuto presente quanto previsto dal citato comma 4 dell’art. 9, come sostituito dall’art. 1 della legge 2007, n. 3 e, dall’altro, egli si lamenta del fatto che, con la considerazione in esame, il Questore ha tenuto presente la detta norma.
Per quanto sopra, il motivo è fondato in relazione a quanto, in precedenza evidenziato.
14. E’, parzialmente, fondato anche il secondo motivo, in quanto: a) come si visto, sulla base dell’affermazione, in precedenza esaminata “ESEGUITA l’istruttoria ……..”, si deve ritenere che il Questore abbia fatto rientrare il ricorrente “tra gli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato”, per cui il denunciato difetto di motivazione, relativamente al “giudizio circa la pericolosità del” ricorrente non sussiste; b) il detto difetto sussiste, invece, giacchè, come pure si è visto, nella stessa affermazione non vi è alcun riferimento al fatto che il ricorrente “da oltre tredici anni risiede regolarmente in Italia per motivi di lavoro subordinato, per lo più in qualità di manovale, e che non è mai più stato soggetto a procedimenti penali” ed al fatto che “in ordine all’inserimento sociale” egli “ha sempre risieduto nel territorio della provincia di Biella, ove ha acquistato la proprietà di un immobile ad uso abitativo”.
Per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato l’impugnato decreto del Questore della provincia di Biella Cat. A.12/07/Imm. n. 50/2007 in data 8 ottobre 2007.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte – 2^ sezione – pronunciandosi sul ricorso, in epigrafe indicato, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato decreto del Questore della provincia di Biella Cat. A.12/07/Imm. n. 50/2007 in data 8 ottobre 2007.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 28/05/2008 con l’intervento dei Signori:
Giuseppe Calvo, Presidente, Estensore
Francesco Brandileone, Consigliere
Richard Goso, Referendario
   
   
IL PRESIDENTE, ESTENSORE  
   
   
   
   
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/06/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

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