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TAR Piemonte Sentenza 28 luglio 2008 Rigetto istanza regolarizzazione carente e contraddittoria

TAR Piemonte, Torino, Sezione II, Sentenza n. 1767 del 28 luglio 2008.
E’ illegittima l’istanza di regolarizzazione del cittadino albanese presentata in data 17.11.1998, "in quanto generica e stereotipata, nonché carente e contraddittoria".
La motivazione del rigetto della domanda consiste nel fatto che lo straniero ha allegato all’istanza documentazione non idonea a comprovare l’effettiva presenza in Italia prima del 27.03.1998, recante data certa anteriore al 27.03.1998 (considerando che possono beneficiare del decreto di regolarizzazione i cittadini stranieri già presenti in Italia prima di tale data), ed a lui riconducibile inequivocabilmente, e che tale circostanza non consente ulteriori riscontri che permettano di accogliere favorevolmente l’istanza, non presentando la medesima documentazione probatoria i richiesti caratteri di pienezza e certezza”.
Poiché l’unica “documentazione”, nella specie, è costituita dallo “scontrino fiscale” (non potendosi considerare come “documentazione” la menzionata “dichiarazione” contenuta nel passaporto del ricorrente), è indubbio che esso non poteva rappresentare “idonea documentazione”.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2113 del 1999, proposto da:
KASA MEHEDI, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Trucco, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 82;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso la quale domicilia in corso Stati Uniti n. 45;
Questore della provincia di Torino;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
A) del provvedimento del Questore della Provincia di Torino in data 15/9/99 notificato in data 25/9/99, con cui veniva decretato il rigetto dell’istanza di regolarizzazione presentato ai sensi del D.P.C.M. 16/10/98;
B) di ogni altro atto antecedente e conseguente, purchè connesso con l’atto impugnato.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 05/06/2008 il dott. Giuseppe Calvo; nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO
Il Questore della provincia di Torino, con il provvedimento in data 15 settembre 1999, “VISTA l’istanza di regolarizzazione presentata in data 17.11.1998 dalla persona …, ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 16.10.1998; RILEVATO che la suindicata persona, ha allegato all’istanza documentazione non idonea a comprovare l’effettiva presenza in Italia prima del 27.03.1998, recante data certa anteriore al 27.03.1998 e riconducibile inequivocabilmente al richiedente e che, tale circostanza non consente ulteriori riscontri che permettano di accogliere favorevolmente l’istanza, non presentando la medesima documentazione probatoria i richiesti caratteri di pienezza e certezza; TENUTO CONTO che possono beneficiare del succitato decreto di regolarizzazione i cittadini stranieri già presenti in Italia prima del 27.03.1998; PRESO ATTO che il permesso di soggiorno di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 16.10.1998 è rilasciato previa verifica dei presupposti di cui al citato decreto, salvo che si tratti di persone per le quali l’ingresso o il soggiorno nel territorio dello Stato non possono essere consentiti; LETTI gli artt. 3 e 6 del D.P.C.M. 16.10.1998, l’art. 5 e 6 del D.Lgs. 25.07.1998 nr. 286”; “RIGETTA(va) la suindicata istanza di regolarizzazione”.
Con il ricorso in esame è stato chiesto l’annullamento, previa sospensione, del citato decreto questorile, per i seguenti motivi:
Violazione di legge; eccesso di potere; carenza e contraddittorietà di motivazione.
La motivazione dell’impugnato decreto questorile, costituita dalla seguente affermazione: “RILEVATO che …”, “appare erronea in quanto generica e stereotipata, nonché carente e contraddittoria. Il ricorrente ha infatti prodotto quale dimostrazione della propria effettiva presenza in Italia, prima del termine previsto dalla legge, uno scontrino fiscale, relativo ad un acquisto di aspirapolvere, effettuato all’interno dei magazzini Auchan in data 15/11/1997: a tale scontrino veniva altresì allegata una dichiarazione della Ditta Rio S.p.A. (che ha effettuato tale vendita all’interno dei magazzini Auchan) che confermava la vendita predetta con timbro e sottoscrizione effettuati in originale sulla copia del passaporto albanese” del ricorrente.
Con atto, depositato in data 14 marzo 2000, si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, la quale ha presentato in data 3 ottobre 2000 una memoria, con la quale ha contestato la fondatezza del ricorso.
Nella camera di consiglio del 4 ottobre 2000 il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
Nell’odierna udienza pubblica il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
1. L’assunto del ricorrente, in base al quale la motivazione dell’impugnato provvedimento del Questore della provincia di Torino in data 15 settembre 1999, con il quale “l’istanza di regolarizzazione presentata in data 17.11.1998” dal ricorrente “appare erronea in quanto generica e stereotipata, nonché carente e contraddittoria”, non può essere condiviso.
2. Ed, invero, per quanto riguarda la detta motivazione, il ricorrente fa riferimento alla seguente affermazione, contenuta nel preambolo del citato provvedimento questorile “RILEVATO che la suindicata persona, ha allegato all’istanza documentazione non idonea a comprovare l’effettiva presenza in Italia prima del 27.03.1998, recante data certa anteriore al 27.03.1998 e riconducibile inequivocabilmente al richiedente e che, tale circostanza non consente ulteriori riscontri che permettano di accogliere favorevolmente l’istanza, non presentando la medesima documentazione probatoria i richiesti caratteri di pienezza e certezza” e rileva, al riguardo, che egli “ha … prodotto quale dimostrazione della propria effettiva presenza in Italia, prima del termine previsto dalla legge, uno scontrino fiscale, relativo ad un acquisto di aspirapolvere, effettuato all’interno dei magazzini Auchan in data 15/11/1997: a tale scontrino veniva altresì allegata una dichiarazione della Ditta Rio S.p.A. (che ha effettuato tale vendita all’interno dei magazzini Auchan) che confermava la vendita predetta con timbro e sottoscrizione effettuati in originale sulla copia del passaporto albanese” del ricorrente.
3. In merito all’asserita “istanza documentale non idonea” di cui alla menzionata affermazione, l’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1998 – Integrazione al D.M. 24 dicembre 1997 recante programmazione dei flussi d’ingresso per l’anno 1998 di cittadini stranieri non comunitari – prevedeva che “fino al 15 dicembre 1998, posso richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, …, lavoratori stranieri …, previa presentazione alla Questura competente per territorio di apposita domanda corredata da: a) idonea documentazione circa l’effettiva presenza in Italia prima del 27 marzo 1998”.
4. Ciò posto, non si può ritenere che, per il fatto che “in data 15/11/1997” fosse stato rilasciato lo “scontrino fiscale” in questione e per il fatto che il passaporto del ricorrente contenesse la seguente “dichiarazione” “In data 15/11/1997 è stato acquistato aspirapolvere da L. 100.000 presso il Centro Commerciale AUCHAN”, tale “scontrino fiscale” si configurasse come “idonea documentazione circa l’effettiva presenza (del ricorrente) in Italia prima del 27 marzo 1998”.
5. In altri termini, poiché l’unica “documentazione”, nella specie, è costituita dallo “scontrino fiscale” (non potendosi considerare come “documentazione” la menzionata “dichiarazione” contenuta nel passaporto del ricorrente), è indubbio che tale “scontrino fiscale” non poteva essere compreso tra la “idonea documentazione”, prevista dall’art. 3, lett. A), del D.P.C.M. 16 ottobre 1998, per cui, giustimente, il Questore ha “RILEVATO che …”.
Per quanto sopra, il ricorso è infondato e, pertanto, esso deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte – 2^ Sezione – rigetta il ricorso, in epigrafe indicato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 05/06/2008 con l’intervento dei Magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente, Estensore
Francesco Brandileone, Consigliere
Richard Goso, Referendario
   
   
IL PRESIDENTE, ESTENSORE  
   
   
   
   
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/07/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

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