TAR Piemonte, Torino, Sezione II, Sentenza n. 857 del 29 aprile 2008.
Il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino ha respinto il ricorso presentato da un cittadino titolare di “permesso di soggiorno per attesa apolidia”, contro la revoca dello stesso.
Il provvedimento di revoca è stato adottato a seguito della nota del Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, che non ha riconosciuto lo status di apolide in capo al ricorrente, in quanto il certificato rilasciato dall’Ufficio di Stato civile della regione autonoma di Kosovo e Metohija non prova che l’interessato sia stato privato della cittadinanza di origine senza il concorso della sua volontà e che non abbia diritto ad essere riconosciuto cittadino della Serbia e del Montenegro.
Infatti, in considerazione che entrambi i genitori dell’interessato risultano essere cittadini della Serbia e del Montenegro e che la predetta cittadinanza si possa trasmettere “jure sanguinis”, si evincerebbe più una mancata regolarizzazione della trascrizione dei dati anagrafici presso le competenti Autorità che una privazione del diritto.
Alla luce di quanto detto il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1073 del 2006, proposto da DORDEVIC RADE, rappresentato e difeso dall’avv. Mariella Console, con domicilio eletto presso Mariella Console in Torino, via Assarotti, 11;
contro
Il Ministero Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;
la Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore;
la Prefettura Torino, in persona del Prefetto pro tempore;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno notificato in data 18/07/2006;
di ogni atto antecedente, conseguente e comunque connesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista l’ordinanza istruttoria n. 496/i di questa Sezione, ottemperata dall’Amministrazione in data 05/12/2006;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10/01/2008 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente, già titolare di permesso di soggiorno per attesa apolidia, valido fino all’11/09/2006, inoltrava la richiesta per il riconoscimento di tale status in data 13/01/2006.
Il Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, con la nota in data 26/04/2006 prot. n. K. 7. 29379, non riconosceva lo status di apolide in capo all’interessato, atteso che “il Ministero degli Affari Esteri, interpellato al fine di acquisire notizie in merito allo status civitatis dell’interessato, ha osservato che il certificato rilasciato dall’Ufficio di Stato civile della regione autonoma di Kosovo e Metohija il 01/04/2003 non è inequivocabilmente probatorio del fatto che l’interessato sia stato privato della cittadinanza di origine senza il concorso della sua volontà e che non abbia diritto ad essere riconosciuto cittadino della Serbia e del Montenegro. Infatti, in considerazione che sia il padre che la madre dell’interessato risultano essere cittadini della Serbia e del Montenegro e che la predetta cittadinanza si possa trasmettere “jure sanguinis, si evincerebbe più una mancata regolarizzazione della trascrizione dei dati anagrafici presso le competenti Autorità che una privazione del diritto. Per quanto sopra si ritiene che in assenza di una attestazione rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica consolare della Serbia e Montenegro in Italia da cui si evinca che il sig. Dordevic non ha – a nessun titolo – diritto di essere riconosciuto cittadino di tale Stato, questo Ufficio non ritiene al momento di poter riconoscere in via amministrativa lo status di apolide in capo all’interessato.”
In relazione a tale nota il Questore di Torino revocava il permesso di soggiorno già rilasciato per attesa del riconoscimento del predetto status, tenuto conto che “non è rimessa a questa autorità di P.S. alcuna valutazione discrezionale in ordine alla revoca o rigetto del permesso di soggiorno per attesa status di apolidia ex art. 11 D.P.R. 349/99, e pertanto tale provvedimento risulta essere dovuto…”.
Avverso tale provvedimento ricorreva l’interessato, con ricorso notificato in data 2 agosto 2006, deducendo i seguenti motivi:
Violazione di legge in relazione agli artt. 7 e 8 L. 241/1990;
Carenza di motivazione. Eccesso di potere. Violazione art. 24 Cost.;
Violazione artt. 29 e 30 Cost. Violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali. Violazione art. 5 c. 6 d.lgs. 286/1998;
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno chiedendo che il ricorso sia respinto in quanto infondato.
Con ordinanza n. 496/i del 4/10/2006, la Sezione chiedeva all’Amministrazione di depositare i documenti e i chiarimenti ritenuti opportuni; l’Amministrazione ottemperava a tale richiesta in data 5.12.2006.
Alla camera di consiglio del 6.12.2006 il ricorso veniva rinviato al merito su richiesta del ricorrente.
In vista della Pubblica Udienza del 10 gennaio 2008 il ricorrente depositava una memoria con documenti tra cui l’atto di citazione depositato l’11 ottobre 2007 con il quale ha chiesto al Tribunale di Torino il riconoscimento dello status di apolide.
Alla Pubblica Udienza del 10 gennaio 2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso deve essere respinto.
1.) Infatti, il primo motivo, con il quale si deduce la violazione degli articoli 7 e 8 della L. 241/1990, è infondato, considerata la natura vincolata dell’atto impugnato in ragione della nota del Ministero dell’Interno, Dipartimento Libertà Civili, sopra citata (non impugnata), la quale a sua volta richiama l’avviso espresso dal Ministero degli Affari Esteri, dal che deriva che, non residuando in capo all’Amministrazione di Polizia alcun potere discrezionale, ai sensi dell’art. 21 octies della legge 241/1990 come modificata dalla legge 15/2005, il provvedimento non è annullabile.
2.) Con il secondo motivo (carenza di motivazione, eccesso di potere, violazione dell’art. 24 Cost.), da un lato, il ricorrente lamenta di non essere venuto a conoscenza della nota del Ministero dell’Interno del 26 aprile 2006 prot. n. K. 7. 29379, posta a presupposto dell’impugnato provvedimento, dall’altra afferma di essere stato invitato dallo stesso Ministero, con la raccomandata P.2233/2003 Area V in data 11 maggio 2006, a produrre una dichiarazione rilasciata dalle autorità della Serbia e del Montenegro in Italia, da cui si evinca che non ha alcun diritto a essere riconosciuto cittadino di quello Stato.
Anch’esso è infondato: infatti, l’Autorità di Polizia, sulla base della citata nota in data 26 aprile 2006, non poteva che revocare il permesso di soggiorno già rilasciato, essendo esplicitato in maniera chiara, nella suddetta nota, che “questo Ufficio non ritiene al momento di poter riconoscere in via amministrativa lo status di apolide in capo all’interessato”.
La successiva nota della Prefettura dell’11 maggio 2006, con cui è stata chiesta al ricorrente ulteriore documentazione, non esimeva la Questura di Torino dal revocare il permesso di soggiorno rilasciato per attesa apolidia, posto che la struttura amministrativa competente a verificare la presenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di apolidia (Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione) si era pronunciato in maniera chiara, allo stato degli atti, in ordine alla posizione del ricorrente, con la più volte citata nota del 26 aprile 2006.
3.) Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articoli della Costituzione a tutela dell’unità familiare (29 e 30), nonché della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, alla luce degli arresti della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nonché dell’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/1998, che sarebbe stato citato come mera clausola di stile per affermare che non sussisterebbero i seri motivi umanitari risultanti da obblighi costituzionali e internazionali, per non revocare il permesso di soggiorno già rilasciato per apolidia, motivi umanitari, che, al contrario, sarebbero sussistenti.
Il motivo è infondato, in quanto, con riferimento alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, il richiamo fatto dal ricorrente è in conferente, atteso che nel caso di specie, non si versa in materia di misure di “allontanamento” dal Territorio nazionale bensì in materia di rilascio (e correlativa revoca) del titolo di soggiorno per il periodo necessario ad ottenere lo status di apolidia; in secondo luogo e con riferimento all’art. 5 comma 6, il provvedimento è legittimo in quanto lo straniero era titolare non di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ma di un permesso di soggiorno strettamente correlato, anche nella sua durata temporale, alla verifica della sussistenza dei presupposti per ottenere lo status di apolidia, per cui l’Amministrazione, in presenza di atti che documentano l’impossibilità allo stato di riconoscere tale qualità, ha legittimamente revocato il permesso di soggiorno, rilasciato solo ed esclusivamente a quello specifico fine.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, II Sezione, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10/01/2008 con l’intervento dei Magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Giorgio Manca, Referendario
Emanuela Loria, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/04/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO